SETTORE | TUTELA ANIMALI | ||
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LIBERO ACCESSO DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI | |||
Descrizione
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La tutela degli animali e la corretta convivenza con gli uomini è stabilita dal Ministero della Salute, dalla Legge Regionale Toscana n. 59/2006 e, per il territorio pisano, dal Regolamento Comunale sulla tutela ed il benessere degli animali in città (in corso di aggiornamento). Gli animali d'affezione (ossia cani, gatti e furetti) in Toscana hanno libero accesso nel rispetto della normativa (L.R.T 59/2006 e s.m.i. da art. 18 bis a art. 21) sui mezzi di trasporto pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonche' nei cimiteri e nei locali e negli uffici aperti al pubblico del territorio comunale, così come negli stabilimenti balneari, TRANNE I CASI IN CUI IL RESPONSABILE DEL LUOGO, previa comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 21, L.R. 59/2009, HA ADOTTATO MISURE LIMITATIVE. In ogni caso, nell'ambito degli spazi pubblici, battigia demaniale e spiagge libere incluse, gli animali devono essere accompagnati dal proprietario o da altro detentore, i quali sono tenuti ad usare il guinzaglio, (ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista) oltre alla museruola in caso di rischio per l'incolumità pubblica o su richiesta delle autorità competenti; inoltre devono avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, pena l'allontanamento. Devono pertanto disporre con se' di strumenti idonei a raccogliere le deiezioni e all'occorrenza provvedere alla loro raccolta e alla pulizia dei luoghi. Il proprietario del cane o chi lo detiene a qualsiasi titolo sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni provocati dall'animale. |
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pisa@guardiezoofilenogra.it
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Direzione |
Ambiente | ||
Responsabile |
Responsabile P.O. dr. Redini Marco | ||
A chi chiedere informazioni |
Ufficio Ambiente, U.O. Tutela Animali Andrea Sbrana tel. 050/910414 e mail: animali@comune.pisa.it |
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Normativa di riferimento | D.P.R.320/54 - Regolamento di Polizia Veterinaria Reg.C.E.852/04 - Igiene dei prodotti alimentari L.296/06 - Legge Finanziaria 2007 L.R.59/09 - Norme per la tutela degli animali L.R.35/17 - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali O.C.160/10 - Disciplina delle attivita' balneari di competenza comunale |
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Approfondimenti | Quando ci si trova in luoghi pubblici, bisogna sempre fare attenzione, oltre all'incolumita' del proprio animale, anche a quella delle altre persone e degli altri animali. L'Ordinanza del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 3 marzo 2009 (propogata fino a marzo 2013) impone:
Secondo gli artt. 2052 e 2043 del Codice Civile il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni causati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito; ed e' obbligato al risarcimento dei danni cagionati, non solo in strada, ma anche al bar, ristorante, albergo, ecc. Esistono diverse compagnie assicurative che propongono delle polizze di copertura dei danni causati dagli animali verso terzi. Battigia Ai proprietari o detentori di cani e' sempre consentito l'accesso libero e gratuito alla battigia (fascia di 5 metri dal limitare del mare), nonche' il transito e la sosta temporanea, anche in presenza di uno stabilimento balneare in base alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, in cui viene fatto "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". |
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