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GLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE SI SONO TRASFERITI PRESSO LA STRUTTURA "SESTA PORTA" IN VIA BATTISTI N. 53 A PISA.
PER QUALSIASI NECESSITA' POTETE CONTATTARE:
ANAGRAFE: anagrafe@comune.pisa.it 050/910985-226-513
CAMBIO RESIDENZA: cambiresidenza@comune.pisa.it 050/910231-556
MATRIMONI E UNIONI CIVILI: matrimoni@comune.pisa.it 050/910236-230-885
NASCITE E DAT: nascite@comune.pisa.it 050/910506-225
CITTADINANZE: cittadinanze@comune.pisa.it 050/910609
DECESSI: decessi@comune.pisa.it 050/910210-228
CERTIFICATI DI STATO CIVILE: statocivile@comune.pisa.it 050/910209
La procedura per la costituzione dell’unione civile prevede una richiesta congiunta da parte degli interessati, contenente le dichiarazioni dei dati anagrafici e l’insussistenza di impedimenti, da rivolgersi all’ufficiale dello stato civile di un comune di loro scelta.
L’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che si tratti di persone maggiorenni, dello stesso sesso e che non sussistano impedimenti di cui all’art. 1 comma 4 della legge 76/2016; redigerà successivamente un processo verbale della richiesta che dovrà essere sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e dalle parti.
Inoltre, dovrà essere indicata la data prevista per rendere la dichiarazione congiunta di costituzione dell’unione civile e che tale data dovrà essere successiva al termine di quindici giorni previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Per la costituzione formale dell’unione, viene richiesta la presenza personale e congiunta di entrambe le parti, sono necessari due testimoni ed il comune competente è quello dove è stata presentata la richiesta; l’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di voler costituire l’unione civile e menziona il contenuto dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge 76/2016; la registrazione del verbale avviene mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.
Tale atto andrà trasmesso ai comuni di nascita per le annotazioni marginali.
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa.
In assenza di specifica indicazione, il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire sia rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile con accordo a norme dell’art. 12 della legge 162/2014, sia con negoziazione assistita di fronte agli avvocati ai sensi dell’art. 6 della citata legge.
Tutti I riferimenti per le informazioni:
E MAIL: unionicivili@comune.pisa.it; SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Link diretto al testo completo della Legge
L’informativa completa sul trattamento dati personali è disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html
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