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GLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE SI SONO TRASFERITI PRESSO LA STRUTTURA "SESTA PORTA" IN VIA BATTISTI N. 53 A PISA.
PER QUALSIASI NECESSITA' POTETE CONTATTARE:
ANAGRAFE: anagrafe@comune.pisa.it 050/910985-226-513
CAMBIO RESIDENZA: cambiresidenza@comune.pisa.it 050/910231-556
MATRIMONI E UNIONI CIVILI: matrimoni@comune.pisa.it 050/910236-230-885
NASCITE E DAT: nascite@comune.pisa.it 050/910506-225
CITTADINANZE: cittadinanze@comune.pisa.it 050/910609
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CERTIFICATI DI STATO CIVILE: statocivile@comune.pisa.it 050/910209
Il divorzio scioglie il matrimonio celebrato in forma civile mentre, nella forma concordataria, fa cessare i soli effetti civili.
Il divorzio avviene a seguito di sentenza emessa ai sensi della legge 1/12/1970 n. 898, e successive modifiche con legge 6/3/1987 n. 74, o a seguito di sentenza pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi della legge 218/1995.
Le sentenze relative emesse dai Tribunali italiani, dopo il passaggio in giudicato, saranno annotate sugli atti di matrimonio e di nascita degli sposi. Per quanto riguarda le sentenze pronunciate all'estero e delle quali viene richiesto il riconoscimento dell'efficacia anche nel nostro Paese, le stesse saranno trascritte nei registri di matrimonio, annotate e comunicate all'ufficio anagrafe.
L'annotazione sull'atto di matrimonio è di fondamentale importanza in quanto, a norma dell'art. 10 della legge 898/1970, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia - a tutti gli effetti civili - dal giorno dell'annotazione della sentenza.
Solitamente, prima della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili vengono richieste le annotazioni relative alla separazione personale o al ricorso per il divorzio: vanno regolarmente effettuate a margine dell'atto di matrimonio. In ogni caso, il matrimonio che è stato dichiarato sciolto o del quale sono cessati gli effetti civili è un matrimonio che è stato valido fino alla sentenza che ha accertato il venir meno del vincolo; diversa è l'ipotesi del matrimonio dichiarato nullo che viene considerato come mai avvenuto, facendo salvi gli effetti prodotti fino alla sentenza di nullità. Tali effetti si producono solamente nei confronti del coniuge (o di entrambi) in buona fede: in mancanza della buona fede gli effetti si producono solamente nei confronti dei figli, a meno che la nullità deriva da bigamia ed in tal caso saranno considerati naturali riconosciuti.
Con il D.L. 132/2014 conv. in Legge 162/2014 ad alcune precise condizioni è possibilie procedere a separazione e divorzio anche in Comune di fronte all'Ufficiale di Stato Civile. Tale norma è applicabile anche alle unioni civili.
E MAIL: matrimoni@comune.pisa.it; SI RICEVE SU APPUNTAMENTO, ORARI APERTURA: dal lunedì mattina al venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 ed il martedì pomeriggio e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 in Via C. BATTISTI N. 53 Pisa Ufficio Matrimoni/Separzioni/Divorzi.
L’informativa completa sul trattamento dati personali è disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html
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