Dal 1° marzo 2019 ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, deve trasmettere con modalità telematica al Comune, ove l’alloggio è situato, una comunicazione, prevista dall’art. 70 della Legge regionale n. 86/2016, contenente alcune informazioni sull’attività svolta. Tale comunicazione dev’essere fatta entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione relativo all’alloggio.
Sul sito web della Regione è presente una pagina dedicata. L’accesso diretto alla piattaforma è a questo link.
Si sottolinea che:
- l’utente dovrà effettuare una comunicazione per ogni singolo alloggio locato, dato che ad ogni alloggio viene attribuito un proprio codice identificativo;
- Tutti i locatori sono tenuti alla riscossione ed al riversamento dell’imposta di soggiorno nei comuni dove prevista.
- L’art 84 bis della Legge Regionale prevede, inoltre, che i locatori sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, registrando giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e comunicando i dati con cadenza mensile, anche in assenza di movimenti, sempre con modalità telematica.
Il mancato invio della statistica è soggetto a sanzione amministrativa in base al disposto dell’art. 86, l.r. 86/2016.
Ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), i locatori sono tenuti ad inviare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità degli ospiti alloggiati. Per fare questo è necessario richiedere alla Questura di competenza il rilascio delle credenziali.
Normativa di riferimento:
- Legge Regione Toscana n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”
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