L'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo.
La procedura espropriativa segue le norme di cui al T.U. sugli espropri, D.P.R. 327/2001 sue mm. e ii. e si attiva a seguito di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nei confronti dei proprietari dell'immobile secondo le risultanze catastali.
La procedura espropriativa può concludersi a seguito di accordo bonario tra proprietario del bene e beneficiario dell'espropriazione con conseguente atto pubblico di trasferimento e pagamento diretto dell'indennità, oppure può concludersi con l'emissione, da parte dell'autorità espropriante, del Decreto di Esproprio, a favore del beneficiario dell'espropriazione e conseguente deposito dell'indennità.
Attività:
- procedure espropriative nell'ambito del territorio del Comune di Pisa, sia quale beneficiario o promotore dell'espropriazione che nella sola funzione di autorità espropriante;
- trasformazione e/o sostituzione delle convenzioni PEEP;
- rimozione dei vincoli alla libera commerciabilità degli alloggi;
- determinazione dei prezzi massimi di cessione degli alloggi;
- acquisizione di aree nell'ambito delle convenzioni urbanistiche.
RISCATTI AREE PEEP
In attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, sono sospesi i procedimenti di Trasformazione, sostituzione e rimozione vincoli sulle aree PEEP.
L’art. 10 quinquies del Decreto Ucraina bis, convertito in legge il 18 maggio 2022, è ancora una volta (dopo la modifica di Luglio dell'anno scorso) intervenuto sull'art. 31 della L. 448/1998 commi dal 45 e seguenti, legge di riferimento per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione di tutti i vincoli (ad esempio prezzo massimo di cessione, canone massimo di locazione) delle convenzioni PEEP originarie.
La modifica, introdotta in fase di conversione del Decreto, riguarda sostanzialmente la determinazione del corrispettivo che è stato ripristinato nella formula previgente la modifica di Luglio (con eliminazione del corrispettivo massimo rispettivamente di euro 5.000 o 10.000 euro a seconda della superficie catastale dell'unità immobiliare), pertanto le modalità di calcolo, così come determinate dal Comune di Pisa, devono essere riviste.
Attualmente, in attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, è sospeso il procedimento di Trasformazione, sostituzione e rimozione vincoli sulle aree PEEP.
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