Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, volte a consentire agli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, di votare presso il loro domicilio.
Al riguardo, si ritiene utile sia pure sinteticamente rammentare quanto segue.
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora “non oltre il ventesimo giorno antecedente la data della votazione”.
La domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera – deve indicare il completo indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata da idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale.
I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, provvedono ad includere in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano la relativa attestazione ai richiedenti.
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