1. Dichiarazione al CO.RE.GE del nominativo del mandatario elettorale
Ai sensi dell’art. 7 legge n. 515/1993, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
2. Trasmissione della dichiarazione al CO.RE.GE ai sensi della legge n. 441/1982 e n. 515/1993
Ai sensi del comma 6 dell’art. 7 legge n. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione tutti i candidati eletti e non eletti anche in assenza di spese, sono tenuti a trasmettere, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui al all'articolo 13 della legge n. 515/1993, affinché ne verifichi la regolarità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale (art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441).
Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi.
Vanno, inoltre, allegati gli estratti dei conti correnti bancari ed eventualmente postale utilizzati, dal saldo iniziale zero al saldo finale zero.
Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.
Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.
Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
3. Controllo e pubblicità
In forza dell’art. 14 legge n. 515/1993 il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.
Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato.
Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono consultabili presso la segreteria previa autorizzazione del Collegio.
Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il medesimo termine (180 giorni), le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
4. Sanzioni
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 legge n. 515/1993).
5. Limiti di spesa
A. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (art. 7 legge 515/1993).
Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.
Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.
B. Elezioni comunali
Sindaco :
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Consigliere comunale :
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Partito, Movimento e Lista
Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista sono di competenza, in relazione alla densità demografica del Comune, della sezione di controllo della Corte dei Conti Territorialmente competente.
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