Tra le competenze dell’Ufficio elettorale c’è anche l’autentica di firme nei casi di: Dichiarazione di accettazione di candidature elettorali; Presentazione di liste elettorali; Proposte di legge nazionali e regionali; Proposte di referendum nazionali, regionali e locali. L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia. Dopo le leggi 130/1998 e 120/1999 le figure autenticanti, di cui all’art. 14 della legge 53/1990 e modifiche, con la sola esclusione dei cancellieri, possono autenticare la firma di qualsivoglia elettore indipendentemente dal suo comune di iscrizione elettorale. L’unico vincolo per le figure autenticanti è che devono rimanere nell’ambito territoriale della propria attività (circoscrizione/ comune/ provincia etc.). I cancellieri di tribunale e di Corte d’Appello non godono di questa possibilità e devono autenticare solo le firme degli elettori della loro circoscrizione giudiziale.Attualmente le Circoscrizioni possono essere istituite solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (DL 2/2010 convertito in L.42/2010 art.1).
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