La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Se la nascita deriva da unione legittima (genitori sposati), la dichiarazione è resa da uno dei genitori; se la nascita deriva da unione naturale (genitori non sposati), la dichiarazione è resa da entrambi i genitori o dal solo genitore che riconosce il bambino; ogni dichiarante deve presentare un documento d’identità personale (carta di identità o passaporto).
La dichiarazione può essere resa:
Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati. Tutti i nomi saranno riportati nei certificati di Stato Civile e in quelli anagrafici.
CITTADINI STRANIERI
La dichiarazione di nascita e’ resa con le stesse modalità per i genitori stranieri nel caso che entrambi o uno di essi siano residenti in Pisa (iscritto in Anagrafe) o in altro Comune. Se non sono residenti la dichiarazione e’ resa nel Comune in cui è avvenuta la nascita. Nel caso di riconoscimento di figlio naturale il cittadino straniero presenta con il passaporto una dichiarazione rilasciata dalla propria Ambasciata o Consolato da cui risulti la possibilità o meno al riconoscimento, l’esatto cognome e la cittadinanza da attribuire secondo le leggi vigenti dello stato di appartenenza. Se non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.
CASI PARTICOLARI
La dichiarazione di nascita di un "bambino nato-morto" è resa dai genitori o da uno di essi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto. Altrettanto vale per il "bambino nato vivo, ma deceduto prima della denuncia di nascita".