Il procedimento si attiva ad istanza di parte o di ufficio. Nel caso in cui un cittadino voglia segnalare l’irreperibilità di una persona ad un determinato indirizzo, deve produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000.
Direzione Servizi Demografici-SocialeSportello Unità Operativa Anagrafe e Toponomastica Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre - 56100 PisaL’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì con orario 14.30 – 16.30Telefono 050 910572 email: anagrafe@comune.pisa.itSportello Sede distaccata di Riglione Piazza della Fornace Dipendente incaricato: Luca PuntoniTel. 050 050 3161398 email: l.puntoni@comune.pisa.itL’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì con orario 14.30 – 16.30
Ufficiale di Anagrafe
Non esiste una modulistica specifica.
Le norme di riferimento, esclusivamente statali, sono la legge 24.12.1954 n° 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e il decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989 n° 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.Per visualizzare la normativa citata cliccare sul link: http://www.normattiva.it/
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 D.P.R. 223/89, le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto
In caso di inerzia del Comune il cittadino può rivolgersi al Prefetto
Il Comune rilascia la ricevuta relativa alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90
Nel caso di segnalazione da parte di un cittadino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere corredata da copia di un documento in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera c) del dpr 223/89, qualora la persona risulti irreperibile viene cancellata dall’anagrafe della popolazione residente.