SETTORE | TUTELA ANIMALI | |
SERVIZIO | DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI | |
COSA |
Il servizio consente di ottenere l'autorizzazione a detenere animali esotici (ossia, genericamente, le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica). |
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CHI |
Le autorizzazioni sono rilasciate formalmente dal Sindaco (in qualità di autorità sanitaria locale) su istanza del Servizio Veterinario dell’ Asl competente per territorio e previo nulla osta della Commissione regionale richiesto tramite il Servizio Veterinario. |
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COME |
Il richiedente fa richiesta alla ASL competente per territorio mediante la modulistica predisposta. |
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DOVE |
Le domande vanno consegnate direttamente al Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente, nel caso di Pisa alla Azienda USL Nord Ovest |
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MODALITA' |
La domanda deve essere:
Le autorizzazioni sono successivamente rilasciate formalmente dal Sindaco (in qualità di autorità sanitaria locale) sulla base della documentazione favorevole inviata e supportata da specifica istruttoria predisposta dal Servizio Veterinario dell’ Asl competente per territorio, e previo nulla osta della Commissione regionale (richiesto sempre tramite il Servizio Veterinario). Nella fase istruttoria, spetta quindi al Servizio veterinario accertare:
Fatta l'istruttoria, il servizio Veterinario competente invia al Comune di competenza la documentazione e richiede il rilascio formale dell'autorizzazione finale. |
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APPROFONDIMENTI |
La legge vieta il possesso in casa di alcuni animali, soprattutto quelli esotici. Questo perché molti di questi sono rari o in via d’estinzione, oppure perché potrebbero essere pericolosi o aggressivi. La Convenzione di Washington, relativa al commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), è stata redatta nel 1963 ed è entrata in vigore il primo luglio 1975 negli Stati Uniti. È stata ratificata in Italia con la legge n .874 del 19 dicembre 1975 (anche se è stata applicata solamente a partire dal 1980) ed è ancora disciplinata dal Regolamento CE 338/75. Nella Convenzione di Washington troviamo la lista delle specie animali vietate e concesse in casa. Chi non rispetta le indicazioni, rischia pene molto severe. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo, ai sensi della normativa vigente, si avvale degli uffici specializzati CITES dell’Arma dei Carabinieri, che rilasciano apposite certificazioni per la riesportazione ed il commercio delle specie (esemplari vivi, parti e prodotti derivati) tutelate dalla Convenzione. Il Servizio CITES dell’Arma è inoltre deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale. Per questa ragione, su tutto il territorio nazionale sono dislocati oltre 50 uffici CITES che rilasciano mediamente circa 80.000 certificati l'anno, (riguardanti animali riprodotti in cattività, ma anche zanne ed oggetti in avorio di elefante, articoli in pelle di rettile, tessuti e pellicce pregiati, piante ornamentali, legname e prodotti derivati dal legno) e sono quotidianamente impegnati in attività di verifica ed intelligence. La CITES regola il commercio e l’esportazione di oltre 36’000 specie, divise in tre appendici:
Potrete consultare la lista delle specie protette ai sensi del Reg.(CE) n. 338/97 contenuto nel Reg.(UE) n. 2017/160 attualmente in vigore. In Italia è presente anche ulteriore normativa in via di aggiornamento che vieta il possesso di alcuni animali perché ritenuti potenzialmente pericolosi e di cui è proibita la detenzione. Si consiglia di effettuare approfondimenti sui siti ministeriali. |
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A chi sta pensando di acquistare un animale esotico: si consiglia la lettura di questo articolo e la consultazione del sito della Associazione Animali Esotici Onlus. |
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