La riconciliazione rappresenta una causa di cessazione dello stato di separazione legale che può avvenire senza alcuna formalità. Gli sposi devono dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato Iscritto o Trascritto il matrimonio la data di riconciliazione (contattare l’Ufficio per fissare appuntamento) Detta dichiarazione può essere resa anche ad un notaio e da questi trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile competente.L’avvenuta riconciliazione deve essere annotata ai margini dell’atto di matrimonio ad opera dell’ufficiale dello stato civile come presritto dagli artt.63 e 69 del D.P.R. n.396/2000. La riconciliazione determina sia effetti di carattere personale che patrimoniale.
E MAIL: matrimoni@comune.pisa.it; SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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