Attività di direttore e istruttore di tiro:
Normativa di riferimento: Legge 18 aprile 1975, n. 110 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi – Articoli n. 9 e 31;
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 163).
R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)
Regolamento T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635
Per svolgere le attività di istruttore di tiro e di direttore di tiro occorre richiedere al comune di residenza apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.) ed è valida non solo nella sede in cui esercita l'iscritto, ma in tutto il territorio nazionale. Per far valere il titolo in altre sezioni del Tiro a Segno Nazionale dovrà comunque sussistere un accordo con il presidente della sezione ospitante. Per “istruttore di tiro” si intende la figura riconosciuta come tecnico esperto, in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.Per “direttore di tiro” si intende la figura che ha invece il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. E’ responsabile dal lato penale e civile in caso di incidente. Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto (al quale viene rilasciata un'unica licenza).
Il Comune di Pisa, dato atto che il rilascio del provvedimento amministrativo relativo alla licenza di direttore e istruttore di tiro è soggetto alla sola verifica dei requisiti e presupposti stabiliti dalla norma vigente, in assenza di qualsiasi valutazione di ordine discrezionale e di contingenti numerici, ha determinato di attivare il procedimento mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) consiste in una autocertificazione da inviare mediante il portale SUAP del Comune di Pisa: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026
Requisiti richiesti:
Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni);
Non aver riportato condanne penali o che comunque a proprio carico non sussistono provvedimenti ostativi secondo le disposizioni degli articoli 11, 43 e 92 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (TULPS), né di essere sottoposto a provvedimenti restrittivi di Polizia Giudiziaria;
Essere in possesso della specifica capacità tecnica prevista dalla L. 18/04/1975 n. 110 per l’attività di Direttore e/o Istruttore di tiro e di essere iscritto nelle Sezioni di tiro dell’Unione di tiro a segno nazionale.
Allegati alla SCIA:
Dichiarazione del Presidente della sezione di tiro dalla quale risulti che è in grado di svolgere le funzioni di istruttore / direttore di tiro;
Copia permesso di soggiorno in corso di validità (per stranieri extracomunitari);
Copia documento d’identità in corso di validità
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