Si intendono per "spettacoli e trattenimenti" le manifestazioni pubbliche (che si svolgono in aree pubbliche o private) contemplate dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
PROROGATI I TERMINI PER SPETTACOLI DAL VIVO AL 31 DICEMBRE 2024
Nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, nonchè proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e ele ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), continua ad essere sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni, oltre che da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996.
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