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RICONOSCIMENTO

Cos’è

E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, aventi cittadinanze in uno stato estero. La procedura è così volta ad accertare se in capo al soggetto sono rinvenibili le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo il principio dello iure sanguinis.

Dove

Se il richiedente è residente all'estero, competente a ricevere la 'istanza è l'autorità consolare italiana competente per territorio

Se il richiedente è residente in Italia la competenza a ricevere la 'istanza è il l Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.  Il sindaco nel Comune di Pisa ha delegato tale competenza ai funzionari dell’Ufficio di Stato Civile.

Come

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

ATTENZIONE

Il Ministero dell’Interno con la Circolare prot. 6497 del 6 ottobre 2021 in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana, diramata ai comuni dalle Prefetture,  — a fronte dei numerosi procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, ed in attesa che venga fatta luce in modo definitivo da parte della Cassazione sulla controversa materia del riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della Grande Naturalizzazione — ha invitato gli uffici di stato civile ad effettuare una cernita e una valutazione delle singole richieste di riconoscimento di cittadinanza facendo una distinzione fra quelle rientranti nella normativa brasiliana del 1889 e le altre.

Al riguardo il Ministero si è pronunciato nel senso che «si potrà dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza jure sanguinis nelle quali sia vantata discendenza da dante causa non interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione in un momento successivo, nel quale l’orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione».

Il Ministero con la Circolare in commento informa gli Uffici governativi periferici e i Consolati, e di conseguenza anche i Comuni, in ordine alle nuove «linee interpretative tratteggiate in importanti pronunce giurisprudenziali» e conclude col dire che dette linee interpretative «potranno sin d’ora essere tenute presenti dagli ufficiali dello stato civile dei Comuni investiti delle relative pratiche, in particolare per stabilire l’ordine di trattazione delle domande».

Pertanto, al momento si ritiene che l’ufficiale dello stato civile non possa che adeguarsi alle direttive impartite dall’Organo di indirizzo (Ministero) e di vigilanza (Prefettura), ex art. 9 del d.P.R. 396/2000, vertenti su una materia prettamente di spettanza statale e rinviare la trattazione delle pratiche interessate dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889 ad un momento successivo, nel quale l’orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione».

Si precisa inoltre che l’attività dell’ufficiale dello stato civile è ulteriormente vincolata da quanto indicato nell'art. 9 del d.P.R. 396/2000, al primo comma, “L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno.”.

PROCEDURA

1. Iscrizione in anagrafe.

L’interessato al riconoscimento deve richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del comune di effettiva dimora

I documenti da presentare al momento della presentazione della iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

1 - istanza di iscrizione anagrafica;

2 - passaporto o documento equipollente in corso di validità;

3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:

  • permesso di soggiorno;
  • richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
  • per coloro che sono entrati in Italia con provenienza da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
  • per coloro che sono entrati in Italia con provenienza da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

4 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992;

5 - codice fiscale;

6 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);

7 - dichiarazione se si è in possesso di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aeriei, registrati nei pubblici registri italiani.

2. Richiesta.

Una volta iscritto all’anagrafe lo straniero presenta una domanda, redatta su carta legale, al sindaco.

La presentazione della domanda può avvenire solo previo appuntamento da parte dei cittadini effettivamente residenti, l'appuntamento sarà fissato compatibilmente alla disponibilità organizzativa dell'ufficio.

Che cosa occorre

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato allegando alla richiesta i seguenti atti:

- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;

- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;

- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;

- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione prima della nascita dell’ascendente interessato.

3.Mancata rinuncia.

Il funzionario dello Stato Civile di residenza acquisisce dalla competente autorità consolare italiana il certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

4. Chiusura procedimento.

Una volta effettuato l’accertamento sul possesso dei requisiti il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

PRECISAZIONI

La discendenza per via materna

In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Figli minori.

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.

Ultima modifica:
29/03/2022 - 16:45

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