Normativa di riferimento:
DPR 26/10/2001, n. 430
Definizione:
Le pesche o banchi di beneficenza sono definite dalla normativa "manifestazioni di sorte locali". Si svolgono sotto il controllo del Prefetto, del Comune e dei compartimenti regionali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre i concorsi a premio sono iniziative aventi fini commerciali che necessitano di autorizzazione ministeriale.
Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di Euro 51.645,69.
I premi delle pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. È vietata ogni sorta di riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) l le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); Il DPR 26/10/2001, n. 430 disciplina le manifestazioni a premio od a sorte di carattere locale introducendo, rispetto al passato, forti limitazioni all’esercizio delle stesse. Va anche tuttavia tenuto presente che, oltre alle disposizioni normative sopra descritte, in base alla specifica prescrizione introdotta dalla L. 24/11/2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies (vedi anche Circolare Ministero Economia e Finanze 14 aprile 2004, n. 4632), per manifestazioni della tipologia citata deve anche essere richiesto preventivo nulla osta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, con sede in Piazza della Repubblica 6, 50123 Firenze, mediante richiesta, in carta libera, prima delle comunicazioni alla Prefettura ed al Comune. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dalla normativa sopra accennata;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.Presentazione della comunicazioneLa comunicazione redatta in carta libera, indirizzata in doppia copia al Comune di Pisa, Ufficio Attività Produttive.La comunicazione deve essere firmata davanti all’incaricato dell’ufficio cui è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la comunicazione medesima.Modello richiesta nulla osta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato.
Un modello di richiesta di nulla osta da presentare all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato è scaricabile dall'area download
La modulistica relativa alle pesche o banchi di beneficenza è reperibile sul portale del SUAP del Comune di Pisa all'indirizzo: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026
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