Sono definiti “non professionisti”(ex hobbisti) coloro che, non essendo in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore.
La Regione Toscana con la Legge 5 agosto 2021, n. 30 (Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018); ha modificato l’art. 40 bis del Codice del Commercio con il quale disciplina la loro attività.
In particolare la nuova disciplina, all’art. 40 bis, prevede:
- Nei mercatini dei non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
- I non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del Codice del Commercio (requisiti morali), non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
- I non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
- Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, con un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- Il tesserino deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
- Ciascun non professionista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
- Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 100 della legge 62/2018 in materia di pubblicità dei prezzi.
- Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 11
A seguire il modulo per effettuare la richiesta del tesserino non professionista presso l’Ufficio SUAP Aree Pubbliche -e il modulo per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo.
Referente Sig.ra Cinzia Davini, tel. 050910778 - Resp. procedimento Dott.ssa Laura Brugioni
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