Spettacoli viaggianti
Normativa di riferimento:
Articolo 69 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
D.M. 19 agosto 1996
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Articolo 4
Legge 18 marzo 1968, n. 337
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Spettacolo viaggiante è la definizione, che si ricava da normative risalenti alla prima metà del secolo scorso, attribuita ad una molteplicità di attrazioni – alcune delle quali volgarmente definite “giostre” – ed ai trattenimenti ospitati nei parchi di divertimento, siano essi temporanei ed itineranti – i così detti Luna Park – che permanenti.
Le varie attività sono elencate in un decreto ministeriale, in costante aggiornamento, che comprende le più disparate attrazioni dai giochi gonfiabili, alle piste Go Kart, agli scivoli acquatici, ai circhi equestri.
La legge 18 marzo 1968, n. 337 riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sostenendone lo sviluppo.
Il Decreto Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 detta le norme di sicurezza per le attività di spettacolo, prevedendo per tutte le attrazioni la registrazione e il codice identificativo presso l’Amministrazione Comunale ove ha sede l’impresa.
Per intraprendere l’attività di spettacolo viaggiante è necessario ottenere il rilascio della relativa autorizzazione prevista dall’Articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblici Sicurezza, che recita: Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
Il Comune di Pisa non dispone di apposita area destinata alla installazione temporanea di attrazioni di spettacolo viaggiante. Per ottenere qualsiasi altra eventuale area pubblica comunale - pur priva di specifica destinazione - occorre rivolgere richiesta direttamente ed esclusivamente a: S.E.Pi. S.p.A., unico soggetto che gestisce tali concessioni ed anche la pubblicità per conto dell’amministrazione comunale di Pisa (S.E.Pi. Società Entrate Pisa S.p.A., Piazza dei Facchini 16, 56125 Pisa, tel. 050220561 Fax: 050820850, numero verde 800432073, URL: http://www.sepi-pisa.it/, Posta certificata: sepi-pisa@legalmail.it).
L'autorizzazione è l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
Customer Satisfaction
Ritieni il sito "Attrazioni dello spettacolo viaggiante" utile e ben organizzato?
Esprimi un tuo parere, cliccando sulla faccina che meglio descrive il tuo giudizio!