Descrizione
V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la VAS ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", modificato e integrato con il d.lgs. 4/2008 e con il d.lgs. 128/2010.
La Regione Toscana ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con L.R.10/2010, modificata dalla L.R. 69/2010 e dalla L.R. 6/2012.
Ai sensi della normativa regionale, la VAS viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e programmi:
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
- per le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS, salvo le modifiche minori.
É invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:
- per i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche;
- per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la VAS obbligatoria;
- per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, qualora l'autorità competente valuti (Verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
Dunque che cos’è una VAS?
E’ la valutazione della sostenibilità di un atto di pianificazione o di programmazione;
è uno strumento in più a disposizione di tutti, che può essere utilizzato per migliorare e orientare al meglio le scelte di pianificazione o programmazione; una valutazione che prende come riferimento tutte le sfere che compongono l’Ambiente in un’accezione ampia: la cultura, il sociale, la salute, la tradizione, gli elementi di pregio, l’economia, etc.;
valuta gli effetti potenzialmente producibili dall’attuazione di un atto di pianificazione;
è un documento dinamico che deve poter mutare durante il processo della discussione e che si integra con gli atti di pianificazione;
è un procedimento che coinvolge altri processi di programmazione dell’Amministrazione Pubblica, che deve connettersi con i vari settori di essa, nell’ambito di un processo che ha davvero un senso di utilità solo se viene accompagnato e supportato dagli elementi di una partecipazione attiva;
un percorso che non si chiude con l’approvazione del Piano, ma che guarda oltre, anche alla sua attuazione, come strumento di garanzia per i cittadini.
Quali sono i momenti più importanti di una VAS?
- Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Fase preliminare (art. 23 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Rapporto Ambientale (art. 24 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Espressione del Parere motivato (art. 26 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Conclusione del processo decisionale - Dichiarazione di sintesi - (art. 27 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Informazione sulla decisione (art. 28 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
- Monitoraggio (art. 29 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
Quali sono i soggetti protagonisti di una VAS?
Soggetto Proponente: chi propone il documento per la VAS coordinando tutti i contributi specialistici che pervengono dai vari Settori;
Autorità Competente: la Pubblica Amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’Autorità Procedente o con il Proponente il piano o programma nell’espletamento delle varie fasi relative alla VAS.
Per il Comune di Pisa l’autorità competente è rappresentata dal nucleo comunale per le valutazioni ambientali (NCVA) istituito con Delibera G.C. n. 115 del 02/07/2012 e tutt’ora vigente.
Autorità Procedente: chi approva i Piani o Programmi;
Soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici, comunque interessati agli impatti sull’ambiente di un piano o programma;
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, ma anche Associazioni, organizzazioni, etc.;
Pubblico Interessato: è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali.
Vi sono oneri istruttori?
In base alla Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 9.02.2023 (link di collegamento alla delibera), in ossequio a quanto previsto all'art. 33 bis della LR 10/2010, è previsto il pagamento dei seguenti oneri istruttori nell'ipotesi in cui il proponente oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o il programma, siano diversi dall'autorità procedente, pena l'irricevibilità dell'istanza:
- 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- 1.000,00 euro per la procedura di VAS;
- 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma;
- 500,00 euro, qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma.
Gli oneri istruttori dovuti dovranno essere versati mediante bonifico bancario accreditato alle seguenti coordinate:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Codice IBAN IT77 W010 3014 0000 0000 8900 084 in favore del Comune di Pisa - Servizio Tesoreria
Causale “Denominazione del proponente e P.IVA o C.F. - Pagamento oneri istruttori VAS/Verifica di assoggettabilità a VAS-denominazione Piano/Programma”.
Per informazioni sulle procedure VAS di competenza regionale, clicca QUI
Procedimento attualmente in corso: VAS per Piano rifiuti e bonifiche siti inquinati
Per informazioni sulle procedure VAS del Comune di Pisa, fare riferimento alla Segreteria dell’Ufficio Ambiente: dr.ssa Laura Nencini, tel. 050/910436. Per le procedure di VAS anni precedenti, vedi allegati a fondo pagina.
Procedimenti di VAS anno 2025:
ATTENZIONE: scorrere con la barra posta sotto la tabella per leggere tutte le colonne.
Autorità procedente | Autorità proponente | Autorità competente | Tipologia di procedimento | Oggetto | Esito | Link al provvedimento conclusivo e/o allegati |
Amministrazione comunale | Farmigea SpA | Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex D.G.C. 115/2012 | Procedimento di verifica assoggettabilità a VAS | Permesso a costruire con contestuale variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 35 della L.R. 65/2014 | Esclusione dalla assoggettabilità a VAS | |
Amministrazione comunale | Giuliani Piero SRL | Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex D.G.C. 115/2012 | Procedimento di VAS | Variante SUAP ai sensi dell'art. 35 della LR 65/2014. Presa d'atto della valutazione del Nucleo comunale (NCVA) di esclusione a VAS. | Esclusione dalla assoggettabilità a VAS | |
Amministrazione comunale | Carron Cav. Angelo SPA | Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex D.G.C. 115/2012 | Procedimento di VAS | Variante SUAP ai sensi dell'art. 35 della LR 65/2014. Presa d'atto della valutazione del Nucleo comunale (NCVA) di esclusione a VAS. | Esclusione dalla assoggettabilità a VAS |
Procedimenti di VAS anno 2024:
ATTENZIONE: scorrere con la barra sotto la tabella per leggere tutte le colonne.
Autorità procedente | Autorità proponente | Autorità competente | Tipologia di procedimento | Oggetto | Esito | Link al provvedimento conclusivo e/o allegati |
Amministrazione Comunale | Pisa Sporting Club | Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex D.G.C. 115/2012 | Procedimento di VAS | Piano Attuativo per la realizzazione del “Pisa Training Center” Centro d’Allenamento del Pisa Sporting Club | Parere motivato ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 10/2010: | |
Amministrazione Comunale | U.O. Ambiente - DIREZIONE 08 Ambiente –Demanio Marittimo –Golena Fluviale – Attività produttive –Servizi demografici –Partecipazione | Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex Determina n. 1288 del 21.08.2024 | Procedimento di verifica assoggettabilità a VAS | Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione del Comune di Pisa ai sensi della LR 49/2011 | Esclusione dalla assoggettabilità a VAS | |
V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)
La procedura di valutazione di impatto ambientale, comunemente detta V.I.A., ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi come uno strumento finalizzato a verificare il rispetto di standard o ad imporre nuovi vincoli, oltre a quelli già operanti, ma bensì come un processo coordinato per garantire che la realizzazione di nuove opere o la modifica sostanziale di quelle esistenti sia compatibile con lo stato delle componenti ambientali.
La V.I.A. si applica alle categorie di progetti individuati dalla direttiva comunitaria di riferimento (Direttiva 2011/92/UE), dalle norme statali di recepimento (D. Lgs. 152/2006, parte seconda; D.M. Ministero Ambiente del 30.3.2015) e dalle norme regionali di attuazione (L.R. 10/2010). Le opere soggette a V.I.A. sono numerose e di vario genere: strade, ferrovie, porti, aeroporti, insediamenti industriali, centrali per la produzione di energia elettrica, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. Alcune tipologie di opere sono sottoposte a valutazione in ogni caso, mentre altre lo sono soltanto se superano determinate soglie dimensionali.
I progetti sono presentati da un soggetto pubblico o privato (proponente) ad un soggetto pubblico denominato Autorità competente e che può essere, per quanto riguarda il territorio toscano: lo Stato, la Regione, il Comune o l'Ente Parco Regionale.
All'interno delle procedure di valutazione così come definite dal complesso della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre alla V.I.A. vera e propria è presente anche la verifica di assoggettabilità, una procedura che serve ad accertare se un determinato progetto debba o meno essere sottoposto alla procedura di V.I.A.
Consulta sull'argomento il sito della Regione Toscana
Consulta sull'argomento anche il sito del Ministero dell'Ambiente
IN EVIDENZA: Nel 2023 si è avviata la V.I.A. ad oggetto "Procedimento di VIA- Opere idrauliche di sistemazione della via navigabile sul fiume Arno nel tratto compreso tra la foce e la città di Pisa- proponente: Comune di Pisa". Link ai documenti
Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione del Comune di Pisa ai sensi della LR 49/2011 |