Rumore
L’inquinamento acustico è definito come: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Oggi si può affermare che l’esposizione al rumore provoca sull’uomo effetti nocivi riconducibili alle tre diverse categorie: danni fisici, disturbi nelle attività, annoyance (fastidio generico).
L’insorgenza di tali effetti nei soggetti esposti al rumore dipende dalle caratteristiche fisiche del rumore prodotto (livello di rumore, tipo di sorgente sonora, periodo di funzionamento della sorgente, caratteristiche qualitative del rumore emesso), dalle condizioni di esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza dell’individuo esposto dalla sorgente di rumore), dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta (abitudine e sensibilità al rumore, attività eseguita dall’individuo esposto).
Il rumore in ambito urbano, è un rumore a componenti multiple, dovuto alla presenza di numerose sorgenti ambientali tra le quali: traffico veicolare, traffico ferroviario, traffico aereo, attività industriali e artigianali, discoteche e esercizi commerciali cui si aggiungono sorgenti acustiche di tipo fisso (es. condizionatori, frigoriferi commerciali).
Nel periodo 1997 - 2000 il Comune di Pisa ha effettuato, sempre in collaborazione con ARPAT, la prima valutazione di clima acustico, i cui risultati sono riportati e descritti nel primo RSA.
A seguito di queste prime indagini il Comune ha potuto procedere con i successivi adempimenti normativi approvando definitivamente, nel settembre 2004, il proprio Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).
Il Comune di Pisa, con Convenzione stipulata in Aprile 2005, avviatasi nel Luglio 2005, ha conferito al Dipartimento Provinciale di Pisa dell’ARPAT l’incarico per la valutazione del clima acustico del territorio comunale e per la proposta e valutazione di interventi da inserire nel Piano Comunale di Risanamento Acustico, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 7 della Legge n. 447/95 e della Legge Regionale n. 89/98 (art. 8), relativamente alla redazione della relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale e del Piano di Risanamento.
L'U.O. Tutela dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico dell’Ufficio Ambiente, si occupa di:
Altri riferimenti normativi:
Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 - Legge Quadro sull’inquinamento acustico
Definisce in maniera completa il concetto di inquinamento acustico, attribuisce precise competenze a Stato, regioni, province e comuni, stabilisce scadenze e sanzioni, definisce le modalità per i controlli e gli enti preposti e introduce nuovi parametri di valutazione con i relativi valori limite per la determinazione di una migliore qualità acustica degli ambienti di vita. Con la sua entrata in vigore, il 29/12/1995, è stato definito il quadro di riferimento entro cui Stato e regioni devono emanare una serie di decreti attuativi e leggi regionali che ne completano l’assetto normativo.
Ai comuni, conformemente alle leggi e ai regolamenti statali e regionali esistenti o di prossima stesura, compete:
- la classificazione acustica del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- l’adozione di piani di risanamento (determinati ai sensi dell’art. 7 della stessa legge);
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative, commerciali, ma anche licenze/autorizzazioni per l’esercizio di tali attività;
- l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- funzioni amministrative relative ai controlli assegnati dalla legge;
- le autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- l’adeguamento, entro un anno dell’entrata in vigore della legge, dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai disposti dei regolamenti statali e regionali di prossima emanazione, con la previsione di apposite norme contro l’inquinamento acustico, con riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. La legge prevede altresì che i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale-turistico, abbiano la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dalla legge stessa, secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza.
L’articolo 7 prevede che, nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione ambientale.
DPCM del 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Questo decreto è stato emanato in applicazione dell’articolo 3 della Legge n. 447/95 e fissa i valori limite di emissione, i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), i valori di attenzione e i valori di qualità, definiti nell’articolo 2 della stessa legge e riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio fissate dal comune in base alla classificazione acustica resa obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 e dell’articolo 6 della Legge n. 447/95.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Trasporti del 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale
Il presente decreto disciplina:
- i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali come definite all’art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- le procedure per l’adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;
- i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali nonché quelli che regolano l’attività urbanistica nelle zone di rispetto.
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998
TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Questo decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore in attuazione dell’articolo 3 della Legge n. 447/95. Questo decreto, integrato con il DM 14/11/97, fornisce le indicazioni necessarie per la definizione dei limiti, delle metodologie e delle tecniche per il controllo dei limiti.
LR n. 89 del 1-12-1998 – “Norme in materia di inquinamento acustico” - e successive modifiche
Questa legge, emanata in attuazione dell’art. 4 della L. n.447/95, detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto da attività antropiche, disciplinandone l’esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativi. Con questa legge la Regione Toscana assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale e assegna compiti e scadenze ben determinati alla Regione, alle province e ai comuni.
Per maggiori informazioni:
- Direzione Ambiente, U. O. Tutela dell’aria inquinamento acustico ed elettromagnetico, Vicolo del Moro, n. 2 56125 Pisa PI
- Posta elettronica: ambiente@comune.pisa.it
- Posta elettronica certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it
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