SETTORE | TUTELA ANIMALI | ||
SERVIZIO | DISTURBI DA STREPITI ANIMALI | ||
COSA | Il servizio prevede l'impegno da parte del Comune di Pisa ad esercitare ogni forma di vigilanza e di tutela del proprio territorio al fine di prevenire e perseguire i casi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone causati da strepiti di animali. | ||
CHI | Il servizio è rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare, o eventalmente denunciare, alle autorità competenti un disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone causati da strepiti di animali del quale hanno notizia. | ||
COME | La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. È bene ricordare che in caso di non luogo a procedere il denunciato potrebbe intentare richiesta di danni per diffamazione. | ||
DOVE | La segnalazione o la denuncia deve essere effettuata esclusivamente presso uno dei seguenti organi di Polizia Giudiziaria: | ||
ENTRO | La segnalazione o la denuncia seguirà l'iter e la tempistica degli organi di competenza. | ||
QUANTO | Il servizio è gratuito. | ||
PERCHÉ | Il continuo strepitio di un animale, che innanzitutto può essere un segno di disagio per l'animale stesso, dovrebbe essere prontamente affrontato e risolto dal custode, deve basarsi comunque sulla segnalazione di più persone e monitorato dal Servizio Veterinario della USL, il quale dovrà accertare che questo sia uno strepitio continuo e non periodico. Alla fattispecie si applica l'art.844 C.C. (Immissioni), secondo il quale la parte che le subisce può chiedere al giudice la cessazione ed il risarcimento del danno. È ipotizzabile anche l’applicazione dell’art.659 C.P. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). Verrà poi stabilito caso per caso dal giudice se tali immissioni superino la soglia della normale tollerabilità. | ||
INOLTRE | Cassazione penale, sez. I, sentenza 05/11/2007 n.40502 Cassazione penale, sez. I, sentenza 02/12/2011 n.44905 |
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