Le attività dell'Ufficio Ambiente in questo ambito sono:
- Rilascio autorizzazioni a scarichi civili in assenza di pubblica fognatura
- Emissione Ordinanze di allacciamento alle pubbliche fognature
- Emissione ordinanze per la tutela dell'acqua potabile
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La bonifica dei Siti Inquinati
Un sito inquinato è una porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali e/o sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. (art. n. 240, c. n. 1, lettera e), D.Lgs. 152/06, definizione di sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati).
Per “bonifica di un sito contaminato” si intende l’insieme di tutti gli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale e/o inferiore ai valori limite previsti dalla normativa vigente.
La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde) compromessi, talora irreversibilmente, da attività antropiche gestite, soprattutto nel passato, con scarsa o nessuna sensibilità ambientale, è stata posta con forza all'attenzione del Paese attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati. L'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) infatti ha posto le basi per affrontare il tema dei siti contaminati e della loro bonifica in modo uniforme a livello nazionale, sia dal punto di vista tecnico che procedurale, tema che è stato poi ripreso e articolato nel decreto ministeriale attuativo 471/1999. La Regione Toscana, che già dal 1993 si era dotata di una propria regolamentazione in materia (legge regionale e piano), ha approvato il Piano regionale delle bonifiche con D.C.R.T. n. 384 il 21/12/ 1999, attuando quanto previsto dall'art. 22 del decreto Ronchi.
Il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (parte quarta, titolo V) ha riordinato le disposizioni in materia modificando profondamente l’iter procedurale degli interventi di bonifica.
Dalla lettura combinata della normativa nazionale e regionale, discende la necessità di distinguere, sotto il profilo procedurale, la bonifica dei:
• siti inquinati inseriti nei piani regionale e provinciali;
• siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente ((DM 471/99 e D. Lgs. 152/2006);
• siti presenti sul territorio regionale classificati come siti di interesse nazionale.
(Per i siti di interesse nazionale i progetti di bonifica devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Nei restanti due casi le procedure e le modalità di presentazione dei progetti di risanamento da parte dei soggetti tenuti, nonché quelle di approvazione e controllo dei soggetti pubblici, compresa ARPAT, sono attualmente regolamentate in Toscana con regolamento n. 14/R approvato con D.P.G.R .del 25/02/2004. Inoltre, secondo l’art. 63 dello stesso Regolamento 14/R, è necessario presentare un piano di investigazione per quei siti da sottoporre a interventi di recupero o ristrutturazione, che sono oggetto di censimento ai sensi dell’art. 9 della L. R. 25/98 e s.m.i., atto ad accertare che il sito non rientri nel campo di applicazione della normativa sulle bonifiche. (da sito Arpat))
Direzione Ambiente – U. O. Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, Via del Moro, n.2 56125 Pisa PI
Posta elettronica: ambiente@comune.pisa.it
Posta elettronica certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it
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