Competenze
SI AVVISA LA GENTILE UTENZA CHE, IN CONSIDERAZIONE DELLA ASSEMBLEA SINDACALE DEL 9 OTTOBRE DALLE ORE 8,30 ALLE 11, NON E' GARANTITO IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E PERTANTO CI SCUSIAMO PER EVENTUALI RITARDI O DISAGI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI.
Chi deve iscriversi
L’iscrizione all'AIRE è obbligatoria nei seguenti casi:
- se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
- se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;
- se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.
L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L’accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all’Ufficio consolare di residenza.
La trascrizione dell’atto di nascita per i cittadini nati e residenti all’estero deve essere effettuata, tramite l’Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell’impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l’interessato dovrà indicare, su espresso invito dell’Autorità diplomatico-consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000).
Chi non deve iscriversi all'AIRE
- i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
- L’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all’iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero:
- i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Modalità di iscrizione
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio.
L’iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente – APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell’Ufficiale d’anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio consolare.
Qualora lo stesso, prima di partire, dichiari al comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero (compilando il modulo 'trasferimento estero' in calce), la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l’interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio. Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune.
Qualora l’interessato si rechi, prima di espatriare, nel proprio comune di residenza e manifesti la volontà di volersi trasferire all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall’ APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l’Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall'Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Pertanto, qualora il cittadino, dopo la manifestazione di intenzione rilasciata al comune, non possa o non voglia più espatriare, dovrà recarsi nuovamente presso il comune per comunicare il mantenimento della residenza nello stesso ed evitare, così, la cancellazione dall’APR per irreperibilità.
Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE
La Legge n. 470/88 prevede, all’art. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dall’AIRE di un comune all’ AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell’interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l’iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R.
L’altra possibilità di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all’art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune.
La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all’estero.
Aggiornamenti
Per consentire la regolare tenuta dell’AIRE, nonché usufruire dell’erogazione dei servizi consolari (assistenza ai cittadini all’estero, emissione della carta di identità e del passaporto, voto all’estero, erogazione di eventuali sussidi, assistenza nel rimpatrio, etc.), tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica ( variazioni inerenti il cambio di residenza, di abitazione o di indirizzo ) devono essere tempestivamente comunicati dagli interessati, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana, agli Uffici consolari competenti o ai comuni di iscrizione AIRE, qualora l’aggiornamento in questione si sia verificato in Italia (Rimpatrio).
Rimpatrio
Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà presentare domanda all'Ufficio di anagrafe del comune in cui vuole risiedere (eventualmente anche diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l’indirizzo presso cui intende assumere la residenza in Italia. Concluse con esito positivo le procedure di accertamento dell’effettiva residenza all’indirizzo comunicato, il cittadino verrà contemporaneamente cancellato dall’AIRE e iscritto nell’APR del comune prescelto.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Cambio-di-residenza-portale-ANPR
CERTIFICAZIONI:
Il cittadino italiano iscritto all'AIRE può richiedere le certificazioni anagrafiche al comune di iscrizione AIRE o direttamente all'Ufficio consolare competente. Nel caso in cui le certificazioni siano richieste al comune di iscrizione AIRE, l'interessato può presentarsi di persona o tramite delega presso i nostri uffici.
Il certificato può essere richiesto anche tramite pec all'indirizzo comune.pisa.anagrafe@pec.it compilando il seguente modulo di annullamento marca da bollo ed allegando un documento di identità in corso di validità.
L'originale di predetto modulo va conservato per eventuali controlli da parte dell'amministrazione e vi è l’obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.
I riferimenti normativi e dottrinali sono i seguenti:
Contatti ufficio aire: anagrafe-aire@comune.pisa.it; Tel: 050/910534