Procedure paesaggistiche

Informazioni generali sui procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
Data:

02/07/2024

Argomenti
Tipologia di documento
  • Modulistica

Descrizione

INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO AI PROCEDIMENTI ORDINATI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

 

CONTATTI E APPUNTAMENTI

Per informazioni sull’iter delle pratiche:

istr. amm.vo Angelo Sabia tel. 050/910500 e-mail: a.sabia@comune.pisa.it

dott.ssa Manuela Ferri tel. 050/910347 e-mail: m.ferri@comune.pisa.it

 

Per appuntamenti (giorno di ricevimento lunedì mattina)

arch. Sandro Ciabatti (Responsabile dell'Ufficio) tel 050/910471 e-mail: s.ciabatti@comune.pisa.it

arch. Valeria Timpanidis tel. 050/910418 e-mail: v.timpanidis@comune.pisa.it

 

COS’E’ L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'Autorizzazione Paesaggistica è un atto autonomo e presupposto previsto dal D.Lgs. 42/04 necessario nel caso di progetti ed interventi da realizzarsi in aree soggette a tutela paesaggistica, tale atto è dunque propedeutico rispetto ad eventuali titoli legittimanti gli interventi dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Attraverso l’Autorizzazione Paesaggistica viene accertata la conformità e compatibilità delle opere rispetto ai valori e alle qualità paesaggistiche tutelati dai sensi dell’art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04.

L’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica deve essere formulata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico e tale atto dovrà essere rilasciato prima di eseguire gli interventi edilizi e/o di trasformazione urbanistica nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

 

TIPOLOGIE E NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

In base al tipo di intervento da eseguire sono previsti dalle disposizioni vigenti due forme di istanza dell’autorizzazione paesaggistica, ordinaria e semplificata, che prevedono iter procedimentali distinti.

Nel primo caso la valutazione degli interventi prevede l’espressione del parere di conformità e compatibilità da parte della Commissione Congiunta per il Paesaggio, con le modalità previste dall’Accordo sottoscritto o tra il Comune di Pisa e la locale Soprintendenza il 5 maggio 2021.

Nel secondo caso resta ferma la procedura prevista dal D.P.R. 31/2017.

In entrambi i casi il parere della Soprintendenza è comunque obbligatorio e vincolante, dunque non derogabile.

L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria solo nei casi di interventi ricadenti o riconducibili alle voci dell’allegato A del sopracitato D.P.R. 31/2017 e in quelli disciplinati dall’art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i. così come di seguito riportati:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E RELATIVO ITER

Fatti salvi i procedimenti SUAP, la domanda deve essere presentata esclusivamente on-line sul portale SUE del Comune di Pisa utilizzando la modulistica pubblicata comprensiva della documentazione tecnica corredata da procura, da attestazione di assolvimento dei diritti di segreteria (pagamento PagoPa direttamente al momento della presentazione sul portale telematico SUE, importo di € 120,00 per istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e di € 150,00 per istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria) e dai bolli (un bollo da € 16,00 al momento della presentazione della pratica, un ulteriore bollo dello stesso importo necessario per la trasmissione dell’atto autorizzativo). Sullo stesso portale dovranno essere inserite le eventuali integrazioni richieste nell’ambito del procedimento e ogni altra documentazione richiesta.

Il rilascio del provvedimento finale avverrà in modalità digitale tramite comunicazione via pec al titolare della procura (solitamente il tecnico), dopo aver accertato da parte degli uffici la trasmissione dell’annullamento della seconda imposta di bollo da € 16.00.

Con il rilascio dell’atto finale il procedimento è da considerarsi concluso pertanto:

  • le richieste di eventuali rettifiche del progetto già autorizzato, non rientranti nelle fattispecie di cui all’allegato A del DPR 31/2017, presuppongono la formulazione di una nuova istanza;
  • eventuali rilievi rispetto ai pareri resi e trascritti nell’atto finale dovranno essere indirizzati direttamente al soggetto che li ha emessi, pertanto nel caso di pareri emessi dalla Soprintendenza il richiedente dovrà rapportarsi direttamente con i referenti del procedimento afferente a tale organo ministeriale.

 

RILASCIO ED EFFICACIA

L'Autorizzazione Paesaggistica viene rilasciata dal Responsabile della Direzione 10 del Comune di Pisa, a seguito del procedimento descritto all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 ovvero da quello previsto dal DPR 31/2017.

E’ efficace per cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario all’intervento, fatti salvi i casi in cui il ritardo sia imputabile all’interessato, come indicato al comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i.

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Licenza di distribuzione

Licenza sconosciuta

Date

Data di inizio validità/efficacia

02/07/2024

Data di inizio pubblicazione

02/07/2024

Ulteriori informazioni

  • COMMISSIONE CONGIUNTA PER IL PAESAGGIO

Con determina n. 342 del 12.03.2021 è stato approvato il bando per il rinnovo dei componenti della Commissione Comunale del Paesaggio ai sensi dell'art. 153 della L.R. 65/2014. Nei termini fissati dal suddetto bando sono pervenute venticinque domande e sulla base della valutazione comparata dei curricula sono stati selezionati quali membri componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio gli architetti Andrea Iacomoni, Pier Luigi Garuglieri e Bruno Betti.

Con Delibera n. 60 del 01.04.2021 è stato approvato lo schema di Accordo tra Comune di Pisa e locale Soprintendenza per lo svolgimento in forma congiunta della Commissione per il Paesaggio. Tale atto segue la nota del Ministero della Cultura (Sabap) del marzo 2021 nella quale veniva segnalata l'opportunità di concordare lo svolgimento in forma congiunta delle attività istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al fine di rendere maggiormente efficace, e economica e tempestiva l'azione amministrativa.

Il suddetto Accordo è stato sottoscritto dalle parti il 05.05.2021.

 

  • AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PISA AI SENSI DELL'ART. 153 L.R.T. 65/2014

Il Comune di Pisa, rende noto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 09.01.2024 è stato dato mandato al Dirigente della Direzione 09 Urbanistica - Edilizia privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica - Archivio di deposito di provvedere alla pubblicazione del Bando per la selezione dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2024 è stato approvato il Disciplinare delle attività e delle funzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio;

- con Determina n. 226 del 15/02/2024 è stato approvato lo schema di Bando.

DATA di pubblicazione: 15 febbraio 2024

DATA di scadenza per la presentazione delle domande: 16 marzo 2024

 

AVVERTENZA

Preso atto del numero esiguo di domande pervenute, i termini fissati con Determina n. 226 del 15.10.2024 per la presentazione delle domande, sono posticipati al giorno 30.04.2024.

Le modalità di presentazione delle candidature a membro della Commissione Comunale per il Paesaggio restano quelle fissate nello schema di bando allegato alla sopracitata determina

 

  • MATERIALI PIT/PPR

La presente pagina contiene alcuni elaborati fondamentali del PIT/PPR utili ai fini delle verifiche di conformità e compatibilità degli interventi nell’ambito dei procedimenti ordinati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs.n. 42/2004 e succ. mod.

Oltre alla disciplina (generale, dei beni paesaggistici e dell’ambito paesaggistico di riferimento n. 08 “Piana Livorno-Pisa-Pontedera”), sono riportate le sezioni 4 delle schede dei Decreti Ministeriali presenti sul territorio del comune di Pisa e la scheda delle aree tutelate per legge di cui alla lettera a) territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri.

A seguito di recenti approfondimenti su aspetti legati alla corretta interpretazione e applicazione del D.M. 12/06/1956 G.U. 169/1656 e della lettera c) comma 1 art. 142 del Lgs.n. 42/2004 e succ. mod. “I fiumi, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi […], si ritiene utile fornire ulteriori informazioni atte a chiarire la loro più efficace gestione, pubblicando atti e specificando riferimenti cui attenersi nell’ambito delle procedure paesaggistiche.

AVVERTENZA

La perimetrazione riferita al vincolo paesaggistico di cui al D.M. 10.09.1957 - G.U. 236 del 1957 - Tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane del Comune di Pisa, pur rimanendo sospesa fino all'avvio del procedimento di revisione ex-nunc della Soprintendenza, discende dall'esito della Conferenza Paesaggistica a seguito della quale è stato definitivamente approvato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina.

A far data dal 21 giugno 2023, la data di efficacia dello stesso Piano Strutturale, ai fini delle richieste di autorizzazione paesaggistica è da considerare la perimetrazione contenuta nella tavola 4 STAa del Piano Strutturale Intercomunale che sostituisce la precedente rappresentazione del 2019.

Si consiglia di scaricare in locale sul proprio pc il file della tavola 4 STAa per la gestione della cartografia stessa.

 

  • PIANI ATTUATIVI IN ZONE VINCOLATE

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1.5.0 DEL VIGENTE R.U.

Con Determina Dirigenziale n. 1351 del 18.10.2021 sono stati approvati i criteri finalizzati all'applicazione delle disposizioni dell'art. 1.5.0 del vigente strumento urbanistico introdotte a seguito della variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2019. La redazione di tale Variante è stata motivata dal fatto che, durante la fase di elaborazione e approvazione della variante al medesimo Regolamento Il Regolamento Urbanistico vigente, non è stato acquisito il parere della Conferenza paesaggistica di cui all’art. 21 della Disciplina del Piano Paesaggistico approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015.

La stessa Variante ha modificato la disciplina del Titolo 1.5. – “Limitazioni derivanti da atti legislativi e/o amministrativi” per effetto dell’introduzione dell’art. 1.5.0. “Disposizioni generali finalizzate alla tutela paesaggistica in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico (PPR) ” introducendo modalità per accertare la compatibilità paesaggistica e la conformità alle direttive e prescrizioni del PIT/PPR degli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico non valutati dal precedente atto. Di fatto la Variante ha esteso a tali interventi le procedure di cui all’art. 21 della disciplina generale del PIT.

A seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni e della conseguente messa in opera in particolare del comma 3 dell’art. 1.5.0 del Regolamento Urbanistico si è proceduto a esplicitare con la sopracitata Determina Dirigenziale n. 1351 del 18.10.2021 i criteri che guidano la corretta applicazione di tale norma.

 

  • PIANO ATTUATIVO VIA DELLE LENZE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23.05.2024 è stato adottato il Piano Attuativo in oggetto la cui documentazione è consultabile alla presente pagina nella sezione allegati.

Riferimenti normativi

 

DISPOSIZIONI PER IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVALBILI

Conversione in Legge del Decreto Legge 1 marzo n. 17 coordinato con Legge di conversione 27 aprile 2022 n. 34

La conversione in legge del Decreto Legge 1 marzo n. 17 ha apportato ulteriori semplificazioni in merito alla necessità o meno di autorizzazione paesaggistica connessa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solari fotovoltaici e termici).

Per effetto di tale disposizione la necessità o meno di Autorizzazione Paesaggistica segue il seguente schema:

DM. Art. 136 lettera a) D.Lgs. 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR

DM. Art. 136 lettera b) D.Lgs. 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR

DM. Art. 136 lettera c) D.Lgs. 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Gli impianti siano integrati nelle coperture;
  • Gli impianti non siano visibili da spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici;
  • Gli impianti siano installati su coperture realizzate con materiali non tradizionali.

Restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR

DM. Art. 136 lettera d) D.Lgs 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR

Tutele Galasso → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR

Il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 ha apportato modifiche al D.L. 77/2021 e conseguentemente alla Legge di Conversione 27 aprile 2022 n. 34 secondo le quali decorsi quarantacinque (45) giorni dalla ricezione dell'istanza, in assenza di motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. 

Nell'arco dei quarantacinque (45) giorni il procedimento può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta (30) giorni, qualora la Soprintendenza manifesti la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o apportare modifiche al progetto di installazione.

 

 

NORMATIVA PASESAGGISTICA

Come è noto il D.Lgs 42/2004 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica debba costituire atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli urbanistico edilizi e che ai fini del rilascio della stessa sia prodotta idonea e specifica documentazione. Per consentire all’ente compatente lo svolgimento delle valutazioni di compatibilità paesaggistica e di conformità dell’intervento proposto rispetto alla disciplina dei Piani Paesaggistici, sono stati definiti i contenuti della relazione paesaggistica ordinaria attraverso il DPCM 12 dicembre 2015 ovvero quelli relativi alla relazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità con DPR 31 del 13 febbraio 2017.

Documenti essenziali del PIT da considerare ai fini della predisposizione della documentazione:

Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico

Elaborato 8B - Disciplina Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 D.Lgs 42/2004.

Scheda n. 8 riferita all’ambito di paesaggio “Piana Livorno-Pisa-Pontedera”

Elaborato 3B - Schede relative ai seguenti immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004) presenti nel comune di Pisa

  1. Zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, sita nel territorio del comune di Pisa. (D.M. 02/03/1960 G.U. 61 del 1960)
  2. Zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa. (D.M. 03/03/1960 G.U. 61 del 1960)
  3. Zona e il viale delle Cascine, sita nell’ambito del comune di Pisa (D.M. 26/03/1960 – G.U. 83 del 1960)
  4. Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa. (D.M. 19/05/1964 G.U. 147 del 1964)
  5. Zona del viale d’Annunzio, sita nell’ambito del comune di Pisa. (D.M. 12/06/1956 G.U. 169 del 1956)
  6. Tutte le zone verdi all’interno delle mura urbane del comune di Pisa (D.M. 10/09/1957 – G.U. 236 del 1957)
  7. Lungo Arno sito nel territorio comunale di Pisa. (D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962)
  8. Piazza Santa Caterina in Pisa. (D.M. 14/11/1962 G.U. 311 del 1962)
  9. Zona sul lato sinistro del viale Pisa - San Giuliano Terme, sita nell’ambito dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme. (D.M. 24/03/1958 – G.U. 91 del 1958)
  10. Zone adiacenti all’acquedotto mediceo, site nei territori comunali di Pisa e San Giuliano Terme. (D.M. 12/11/1962 G.U. 309 del 1962)
  11. Zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano. (D.M. 10/04/1952 G.U. 108 del 1952)
  12. La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore (D.M. 17/10/1985  G.U. 185 del 1985)

Allegato C alla disciplina dei Beni Paesaggistici: Scheda relativa ala sistema costiero n. 2 “litorale sabbioso dell’Arno e del Serchio” (art. 142 comma 1 lettera a D.Lgs 42/2004)

Ultimo aggiornamento: 09/10/2025 16:14

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