Il D.P.R. n. 412/93 suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche prevedendo il periodo temporale d'accensione e l'orario massimo giornaliero.In particolare il Comune di Pisa appartiene alla Zona D, pertanto è consentita l'accensione degli impianti per un massimo di ore 12 giornaliere dal 1^ novembre al 15 aprile. In casi eccezionali i periodi di utilizzo possono essere estesi, ma per una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita.I comuni possono aumentare o diminuire, a fronte di comprovate esigenze, sia la temperatura massima sia il tempo di utilizzo. I provvedimenti comunali devono essere resi noti alla popolazione immediatamente.Il D.P.R. 74/2013 prevede una serie di casi in cui, per edifici adibiti ad usi particolari, non si applicano le limitazioni orarie sopra indicate.I controlli sul corretto funzionamento delle caldaie e degli impianti di riscaldamento o raffrescamento ad uso civile, sono a carico del responsabile dell'impianto. I responsabili di impianti termici sono obbligati a far effettuare sugli stessi, opere di controllo e manutenzione dei fumi, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale conformemente a quanto disposto dalla L. 10/1991, DPR 412/1993 e dal DLGS 192/2005 e s.m.i.. La manutenzione periodica deve essere eseguita da ditte aventi i requisiti previsti dalla normativa in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento di cui al DM 37/2008.Consulta le interessanti FAQ della Regione Toscana sui controlli sull'efficienza termica degli impianti in Toscana, e la TABELLA della periodicità con cui tali controlli vanno effettuati.Consulta anche il sito della ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) che esercita l'attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici in forza della L.R. n.85/2016.
Coloro che si ritengono danneggiati dall’emissione di fumi di impianti termici domestici limitrofi, possono inviare un esposto al Comune di Pisa. L'esposto (non vi è una specifica modulistica) deve essere inviato a: Comune di Pisa, Ufficio Ambiente - U.O. Aria tramite:a) PEC a: comune.pisa@postacert.toscana.itb) Direttamente all'Ufficio U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico) via Lungarno G. Galilei n. 43-Pisa. Consulta gli orari di apertura.c) Per posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio Protocollo Generale, Lungarno G. Galilei n. 42 - Pisa.Franco Piccirilli Tel.050.910627 f.piccirilli@comune.pisa.it
Ufficio AmbienteResponsabile P.O. dr. geol. Redini Marcom.redini@comune.pisa.it
CONSULTA LA PAGINA "LINK ALLA NORMATIVA"L. 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. D.P.R. n. 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10. D.P.R. n. 74/2014 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'esposto, verrà avviato il relativo procedimento che prevede una richiesta di verifica al competente Ufficio Energia della Regione Toscana. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al Comune di Pisa, che procederà di conseguenza ad adottare i relativi procedimenti:in caso di non conformità non grave, una semplice comunicazione di messa a norma dell’impianto a carico del responsabile;in caso di grave non conformità, una ordinanza per la messa a norma dell’impianto, a carico del responsabile.