Espropri

Procedure espropriative

Competenze

L'ufficio si occupa di trasformazione e/o sostituzione delle convenzioni PEEP, rimozione dei vincoli alla libera commerciabilità degli alloggi, determinazione dei prezzi massimi di cessione degli alloggi, acquisizione di aree nell'ambito delle convenzioni urbanistiche.

Attività:

  • procedure espropriative nell'ambito del territorio del Comune di Pisa, sia quale beneficiario o promotore dell'espropriazione che nella sola funzione di autorità espropriante
  • trasformazione e/o sostituzione delle convenzioni PEEP
  • rimozione dei vincoli alla libera commerciabilità degli alloggi
  • determinazione dei prezzi massimi di cessione degli alloggi
  • acquisizione di aree nell'ambito delle convenzioni urbanistiche

Struttura

Unità organizzativa di livello superiore

DIREZIONE 09

Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica – Archivio di Deposito

Tipo di organizzazione

Ufficio

Ulteriori informazioni

L'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo.
La procedura espropriativa segue le norme di cui al T.U. sugli espropri, D.P.R. 327/2001 sue mm. e ii. e si attiva a seguito di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nei confronti dei proprietari dell'immobile secondo le risultanze catastali.
La procedura espropriativa può concludersi a seguito di accordo bonario tra proprietario del bene e beneficiario dell'espropriazione con conseguente atto pubblico di trasferimento e pagamento diretto dell'indennità, oppure può concludersi con l'emissione, da parte dell'autorità espropriante, del Decreto di Esproprio, a favore del beneficiario dell'espropriazione e conseguente deposito dell'indennità.

 

RISCATTI AREE PEEP

In attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, sono sospesi i procedimenti di Trasformazione, sostituzione e rimozione vincoli sulle aree PEEP.

L’art. 10-quinquies del Decreto Ucraina bis, convertito in legge il 18 maggio 2022, è ancora una volta (dopo la modifica di Luglio dell'anno scorso) intervenuto sull'art. 31 della L. 448/1998 commi dal 45 e seguenti, legge di riferimento per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione di tutti i vincoli (ad esempio prezzo massimo di cessione, canone massimo di locazione) delle convenzioni PEEP originarie.
La modifica, introdotta in fase di conversione del Decreto, riguarda sostanzialmente la determinazione del corrispettivo che è stato ripristinato nella formula previgente la modifica di Luglio (con eliminazione del corrispettivo massimo rispettivamente di euro 5.000 o 10.000 euro a seconda della superficie catastale dell'unità immobiliare), pertanto le modalità di calcolo, così come determinate dal Comune di Pisa, devono essere riviste.
Attualmente, in attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, è sospeso il procedimento di Trasformazione, sostituzione e rimozione vincoli sulle aree PEEP.

 

DETERMINAZIONE PREZZI E CANONI

Le aree Peep sono quelle aree che il Comune di Pisa ha concesso in proprietà o in diritto di superficie novantanovennale a imprese o a cooperative edilizie, ai sensi dell'art.35 della Legge 865/71.

Gli alloggi realizzati su dette aree sono gravati da vincoli legati al godimento e alla libera commerciabilità dell'immobile.

Nelle convenzioni di cessione o di concessione dell'area sono riportati i vincoli ai quali i proprietari degli alloggi devono attenersi.

Di norma questi vincoli riguardano:

  • la destinazione d'uso dell'immobile;
  • i requisiti soggettivi dei proprietari, degli affittuari e dei comodatari;
  • la determinazione dei prezzi massimi di cessione e dei canoni massimi di locazione degli alloggi;
  • gli obblighi del proprietario, nei confronti del Comune, in caso di vendita o di locazione dell'immobile.

Nelle convenzioni sono inoltre previste sanzioni a carico dei proprietari che non rispettano tali obblighi.

Questo ufficio rilascia l'attestazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

La richiesta deve essere redatta su apposito modello in competente bollo (dal 25/06/2013 €. 16,00).

Alla richiesta deve essere allegata un'ulteriore marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull’attestazione) e la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 59,00 (per l’anno 2020)

Sia per le istanze assoggettate ad imposta di bollo presentate per PEC o per e-mail sia per il rilascio di certificazioni o Provvedimenti in bollo sempre rilasciati tramite mail o PEC, il richiedente dovrà  presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo il modello di fac-simile) dove verranno dichiarati gli estremi identificativi delle marche da bollo utilizzate, l'annullamento delle stesse con l'apposizione della data e la loro conservazione unitamente all'atto a cui si riferiscono. Se la dichiarazione è firmata a penna dovrà essere allegata la copia di un documenti di identità valido.

Il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato nei seguenti modi:

  • mediante bonifico su conto corrente intestato a Comune di Pisa e aperto presso la Tesoreria Comunale, specificando: Comune di Pisa, Ufficio Espropri, causale “Diritti di segreteria per attestazione prezzo massimo di cessione alloggio ex. art. 35 L. 865/71”
  • mediante versamento diretto presso una qualsiasi agenzia della Tesoreria Comunale, sempre specificando: Comune di Pisa, Ufficio Espropri, causale “Diritti di segreteria per attestazione prezzo massimo di cessione alloggio ex. art. 35 L. 865/71”

MODULISTICA:

 

TRASFORMAZIONI

L’art. 22 bis della legge 108 del 29.07.2021, vigente dal 31/07/2021, ha notevolmente modificato l'art. 31 della L. 448/1998 che consente la liberalizzazione dei vincoli sugli alloggi realizzati su aree concesse o cedute ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 (aree Peep).

Con deliberazione di C.C. n. 63 del 07/12/2021 l'Amministrazione Comunale ha fatto proprie tali novità.

Attualmente:

Per i proprietari degli alloggi inseriti nel 1° Programma Peep anni 70/80 che hanno realizzato il proprio alloggio:

a) su area concessa in diritto di superficie per 99 anni e che pertanto possono essere interessati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e alla contestuale eliminazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, nonché alla rimozione di tutti i vincoli di natura soggettiva sull'alloggio (piena proprietà del terreno e liberalizzazione completa rispetto alla vendita e alla locazione);

b) su area ceduta in proprietà prima dell'entrata in vigore della legge 179/92 e che pertanto possono essere interessati alla sostituzione della convenzione con l'eliminazione dei vincoli legati alla piena godibilità dell'alloggio (eliminazione dei vincoli convenzionali e liberalizzazione completa rispetto alla vendita e alla locazione);

pur avendo ricevute le comunicazioni dei corrispettivi nell'anno 2020, tali corrispettivi saranno sicuramente ridotti in forza della nuova normativa e pertanto possono presentare la richiesta di determinazione di nuovo corrispettivo mediante la presentazione del modello 1

Per i proprietari degli alloggi inseriti nel Programma Peep denominato Peep 95 che hanno il proprio alloggio realizzato su terreno concesso in diritto di superficie per 99 anni, per i quali si è già provveduto al versamento dei conguagli sul prezzo del terreno e che pertanto ai sensi della previgente normativa non dovevano versare alcun corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, essendo che la nuova normativa prevede una ulteriore riduzione nel metodo di calcolo, rimanendo pressoché invariati i valori base, anche per l'anno 2022, non dovranno versare alcun corrispettivo, pertanto possono presentare il modello 2 già allegato alla comunicazione anno 2020. Nel caso non si disponesse più di tale modello basterà utilizzare un fac-simile

Per i proprietari di alloggi inseriti nel Programma Peep denominato Peep 2003 e quindi proprietari di alloggi sottoposti a convenzione che impongono prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione e vincoli di natura soggettiva sull'alloggio per una durata di trenta anni dalla data della convenzione, possono, trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, rimuovere i suddetti vincoli presentando il modello 3 già allegato alla comunicazione anno 2020. Nel caso non si disponesse più di tale modello basterà utilizzare un fac-simile.

MODULISTICA:

modello 1.pdf 8,21 kB
modello 2.pdf 8,04 kB
modello 3.pdf 11,39 kB
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