Violazioni e ricorsi/opposizioni

  • Servizio attivo

Informazioni su sanzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative Amministrative - informazioni relative a ricorsi alle stesse sanzioni

A chi è rivolto

il Servizio è rivolto a tutti i cittadini destinatari di una sanzione amministrativa e al Codice della Strada ad esclusione dei transiti rilevati per accesso in ZTL

Pisa

Descrizione

L'ufficio Violazioni si occupa di dare informazioni sulla procedura delle sanzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative e per la relativa presentazione delle istanze di ritiro in autotutela disciplinata dalla Legge 241/90

L'ufficio Contenzioso si occupa della gestione dei ricorsi presentati dagli interessati al Giudice di Pace e al Prefetto. Si occupa inoltre dei ricorsi alle sanzioni amministrative accertate ai sensi della Legge 689/1981 pervenuti al Sindaco da parte degli interessati.

Come fare

Il cittadino che ha ricevuto un AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE al Codice della Strada (Polizia Locale e Ausiliari del traffico) può pagare la sanzione indicata, entro 5 giorni dall'accertamento, secondo le seguenti modalità:

  • mediante codice QR e codice interbancario CBILL che si trova su ogni avviso di pagamento per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. 
  • pagamento on line accedendo al sito pisa.multe on line (vedi accesso al servizio)  
  • mediante versamento su c/c postale n. 1039549264 intestato a Comune di Pisa presso qualsiasi ufficio postale. Sulla ricevuta devono essere indicati:
    • nominativo del proprietario del veicolo
    • numero e data dell'avviso di violazione
    • targa del veicolo 

Il pagamento effettuato entro 5 giorni dall'accertamento (data riportata sull'avviso di violazione) dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione (sull'avviso di violazione sono riportati sia l'importo intero sia quello ridotto).

Il pagamento effettuato dopo 5 giorni dall'accertamento sarà comunque considerato valido ed estinguerà la sanzione, purché avvenga per intero (viene perso il diritto alla riduzione del 30%) e prima che sia dato avvio alla procedura di notifica del verbale all'indirizzo di residenza dell'obbligato in solido (intestatario del veicolo).

Se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione indicata nell'avviso di violazione, all'obbligato in solido sarà notificato, entro 90 giorni dalla data di accertamento, un VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE maggiorato delle spese di notifica, da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica con le modalità riportate sul retro del verbale. Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica dà diritto alla riduzione dell'importo della sanzione pari al 30%.

Se il verbale di accertamento della violazione non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.

Il cittadino che ha ricevuto un VERBALE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (direttamente su strada dalle mani dell'agente accertatore) per violazione di una norma del Codice della Strada può pagare la sanzione indicata, secondo le modalità riportate sul verbale stesso, entro 60 giorni dalla data di contestazione (che vale come notifica). Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di contestazione dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione.

Se il verbale di contestazione immediata non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.

PER QUANTO TEMPO SI DEVONO CONSERVARE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO?

Le ricevute devono essere conservate per almeno 5 anni, a riprova dell'avvenuto pagamento.

COME PROCEDERE SE SI DESIDERA PRESENTARE RICORSO?

  • ISTANZE IN AUTOTUTELA

La Polizia Municipale non ha il potere di annullare direttamente gli avvisi di violazione ed i verbali di contestazione emessi, se non per evidente errore materiale (targa del veicolo inesistente, strada inesistente...): in questo caso può essere avanzata istanza di ritiro dell'atto in autotutela, disciplinata dalla Legge 241/90.

L’istanza in autotutela può essere presentata:

-      all'U.R.P. del Comune di Pisa (lungarno Galilei, 43) specificando ISTANZA IN AUTOTUTELA

-      tramite email all’indirizzo pm.violazioni@comune.pisa.it

-      tramite pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto ISTANZA IN AUTOTUTELA

  • RICORSO AL PREFETTO/GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace può essere presentato solo dopo la notifica (o contestazione immediata) del verbale, non può essere presentato avverso l'avviso di accertamento di violazione, pena l’inammissibilità. Pertanto, qualora si intenda presentare ricorso e si è in possesso del solo avviso di violazione, è necessario non provvedere al pagamento della sanzione ed attendere che venga recapitato il verbale di accertamento al domicilio dell'intestatario del veicolo. Avverso quest'ultimo potrà essere presentato ricorso alle autorità competenti, come di seguito indicato.

Per richiedere l'annullamento del verbale può essere presentato, alternativamente, ricorso al Prefetto di Pisa o opposizione al Giudice di Pace, rispettivamente entro 60 giorni o entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

  • RICORSO AL PREFETTO DI PISA

Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica:

-      all'U.R.P. del Comune di Pisa (lungarno Galilei, 43) specificando nel ricorso RICORSO AL PREFETTO tramite Comando Polizia Locale di Pisa

-      mediante RACCOMANDATA AR indirizzata a Polizia Municipale di Pisa specificando RICORSO AL PREFETTO

-      tramite pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto RICORSO AL PREFETTO

  • RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI PISA

L'opposizione al Giudice di Pace deve essere presentata entro 30giorni dalla notifica, direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace (via Palestro, 39).

  • OPPOSIZIONE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni amministrative accertate ai sensi della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti per richiedere l'annullamento del verbale.

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ZTL - Richieste Accesso e Archiviazione Sanzioni

Richieste accesso ZTL e archiviazione sanzioni ZTL

Cosa serve

Presentando le istanze per ritiro in autotutela deve essere allegato l'avviso di accertamento della violazione o Verbale di contestazione immediata nonchè altra documentazione utile ai fini della richiesta

Per l'opposizione al GdP e al ricorso al Prefetto dovrà essere allegata documentazione utile ai fini della richiesta

Presentando il modulo per gli scritti difensivi al Sindaco deve essere allegato copia del verbale di violazione e copia del documento d'identità

Ritiro in autotutela

Modulo per l'istanza di ritiro in autotutela delle violazioni al CDS elevate dalla Polizia Locale all'interno del territorio del Comune di Pisa

Opposizione al Giudice di Pace

Modulo per la richiesta di opposizione a violazioni elevate dalla Polizia Locale nel territorio del Comune di Pisa da presentare alla Cancelleria del Giudice di Pace

Modulo per il ricorso al Prefetto

Modulo per il ricorso al Prefetto di violazioni elevate nel territorio del Comune di PIsa da presentare alla Polizia Locale di PIsa o direttamente alla Prefettura

Modulo scritti difensivi al Sindaco

Modulo per richiedere opposizione a violazioni amministrative elevate per accertamenti all'interno del territorio del Comune di PIsa da presentare al Sindaco

Cosa si ottiene

Valutazione dell'istanza, dell'opposizione o del ricorso

Tempi e scadenze

Per le risposte relative alle istanze presentate in autotutela la tempistica varia dagli accertamenti che dovranno essere effettuati anche tramite altri enti

Accedi al servizio

Consultazione e pagamento multe online

Sede Principale (Sesta Porta)

Sede Principale degli Uffici della Polizia Locale di Pisa

Via Cesare Battisti 53 56126 Pisa

Orari al pubblico:

Lun
09.00-13.00
Mar
09.00-13.00
Mer
09.00-13.00
Gio
14.00-17.00
Ven
09.00-13.00
Valido dal 11/06/2025
Lun
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Mar
10-12
Mer
10-12
Gio
10-12
Ven
10-12
Valido dal 01/11/2025

Sede U.R.P.

Sede dell'ufficio

Palazzo Pretorio, Lungarno Galileo Galilei 56127 Pisa

Orari al pubblico:

Lun
08:30 - 12:30
Mar
08:30 - 12:30, 15:00 - 17:00, (12 Ago 2025 solo 8:30 - 12:30)
Mer
08:30 - 12:30
Gio
08:30 - 12:30, 15:00 - 17:00, (14 Ago 2025 solo 8:30 - 12:30)
Ven
08:30 - 12:30
Valido dal 01/02/2021

Contatti

Contatti P.M. Ufficio Violazioni

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pm.violazioni@comune.pisa.it

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Il Corpo di Polizia Locale si articola in una sede centrale, dove sono presenti la centrale operativa e tutti gli uffici con competenze specifiche ed in distaccamenti territoriali con ubicazione nelle zone nord, sud e del litorale pisano

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L'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) è il punto di accesso fisico per gli utenti per chiedere informazioni sui servizi comunali o per la presentazione di richieste, segnalazioni e reclami.

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