A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini che soddisfino i seguenti requisiti:
- Essere residenti nel Comune o svolgere un'attività lavorativa nel Comune o essere alloggiati presso strutture gestite dal centro antiviolenza;
- Non essere assegnatari ERP nel Comune di Pisa a meno che non si voglia fare richiesta solo per una parte del nucleo;
- Essere in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a 16.500 euro.
Chi può fare domanda
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini che soddisfino i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e al momento dell'assegnazione dell'alloggio.
• Essere residenti nel Comune di Pisa o svolgere un'attività lavorativa prevalente nel Comune di Pisa o essere alloggiati presso strutture gestite dal centro antiviolenza;
• Certificazione ISEE non superiore a 16.500,00 €
• Essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea, i cittadini non comunitari hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
• Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena per il richiedente ed ogni componente del nucleo familiare
• Non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Pisa
• Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero di valore complessivo superiore a 25.000,00 € ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa
• avere un patrimonio mobiliare di valore non superiore a 25.000,00 €
• non superare il limite di 40.000,00 € di patrimonio complessivo
• non essere stati assegnatari in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati pubblici
• non aver perso il diritto a una precedente assegnazione di un alloggio ERP per:
o averlo ceduto in tutto o in parte a terzi o averne modificato la destinazione d'uso
o averlo usato o aver consentito a terzi di usarlo per attività illecite
o aver violato le regole relative all'utilizzo dell'alloggio o averlo volutamente danneggiato
o morosità superiore a sei mesi;
• assenza di attuale occupazione abusiva e di attuale occupazione non autorizzata di alloggi ERP e nei 5 anni precedenti la domanda.
Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti elencati precedentemente in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi.
I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.
La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra
In caso di un’esigenza di autonomia dei nuclei familiari è possibile presentare domanda solo per una parte del nucleo familiare: in particolare possono presentare domanda distinta o non essere inclusi nella domanda:
- Le coppie coniugate o anagraficamente conviventi da almeno 2 anni o unite civilmente;
- La persona sola con figli fiscalmente a carico;
- La persona singola legalmente separata con obbligo di rilasciare l’alloggio coniugale;
Al fine di formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
- Componenti di coppie di futura formazione;
- Due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona;
In questi casi i requisiti devono essere posseduti dall’intero nucleo di provenienza o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza eccetto i requisiti previsti per il solo richiedente e il patrimonio mobiliare che deve essere riferito solo al nucleo richiedente;