Garante dell'informazione e della partecipazione

  • Servizio attivo

Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 36 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10.11.2014

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Pisa

Descrizione

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nel governo del territorio.
Per governo del territorio si intende l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo.

Gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono:

  • il Piano Strutturale comunale o intercomunale e relative varianti;
  • il Piano Operativo (Regolamento Urbanistico secondo la normativa previgente) e relative varianti;
  • i piani attuativi, comunque denominati;
  • i piani, i programmi di settore;
  • gli accordi di programma che incidano sull'assetto del territorio, comportando variazioni al piano strutturale e al piano operativo.

Il garante dell'informazione e della partecipazione:

  • attua il programma dell'informazione e della partecipazione contenuto nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. e) della L.R. 65/2014;
  • assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione, nel rispetto dei livelli prestazionali minimi stabiliti dalla Regione Toscana con apposito regolamento e linee guida;
  • redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, dando conto dei risultati ottenuti.  Tale rapporto costituisce il contributo per l'Amministrazione procedente ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivatamente assunte;
  • promuove attività di informazione sul procedimento a seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 19 commi 2 e 3 della L.R. 65/2014.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le funzioni del Garante sono disciplinate dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio, capo V (Gli istituti della partecipazione artt. 36-39).

Con DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017 la Regione ha emanato il Regolamento "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione". Il regolamento è stato pubblicato sul BURT n. 5 del 17 febbraio 2017 ed è entrato in vigore il 18 febbraio 2017.

Con DGR 1112 del 16/10/2017 sono state approvate le linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017

Con decisione del Sindaco n. atto 54 del 16/05/2019 è stata nominata Garante dell'informazione e della partecipazione la Dott.ssa Valeria Pagni e in sua sostituzione il Geom. Michele Lazzerini

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERA

 
DELIBERA

Relazione.pdf 98,43 kB

Come fare

 

Cosa serve

Nessuna

Cosa si ottiene

Informazione e partecipazione al governo del territorio

Tempi e scadenze

consultazione immediata

Costi

GRATUITO

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