A chi è rivolto
La presente procedura è finalizzata, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, all’individuazione di un’Organizzazione di Volontariato (ODV) o di una Associazione di Promozione Sociale (APS), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con la quale il Comune di Pisa intende stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017. Il servizio oggetto della convenzione riguarda la gestione di un presidio territoriale strutturato secondo un modello ad accesso flessibile e a bassa soglia, finalizzato all'orientamento sanitario, all'accompagnamento sociale, all'erogazione di prestazioni sanitarie/diagnostica di base e al supporto economico per l'accesso a farmaci prescritti (tramite idonea copertura dei costi e raccordo con farmacie abilitate territoriali, con esclusione di stoccaggio o dispensazione diretta autonoma di medicinali), in favore di persone in condizione di grave marginalità sociale, vulnerabilità o indigenza estrema. Il servizio persegue le seguenti finalità:
- garantire l’accesso equo, dignitoso e tempestivo alle prestazioni sanitarie/diagnostica minime;
- ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e alla tutela della salute;
- sostenere la presa in carico integrata delle persone senza dimora e marginalizzate;
- promuovere percorsi di continuità terapeutica e aderenza ai trattamenti prescritti;
- implementare azioni di prevenzione e tutela della salute pubblica sul territorio;
- rafforzare l’integrazione tra servizi sociali comunali, presidi sanitari e rete del Terzo Settore
Chi può fare domanda
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) in possesso dei requisiti strutturali previsti dagli artt. 32 e 35 del D.Lgs. n. 117/2017 e regolarmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno sei (6) mesi alla data di presentazione dell'istanza. Nota operativa: Ai sensi della normativa nazionale vigente, l'Anagrafe unica delle ONLUS risulta definitivamente soppressa ed essa non costituisce titolo di ammissibilità o regime transitorio valido per l’accesso alle procedure ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017.
- Requisiti generali:
- assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Ente partecipante;
- assenza di stato di scioglimento, liquidazione o commissariamento;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all'Amministrazione procedente;
- pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003);
- rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
- Requisiti specifici:
- esperienza documentata di almeno cinque (5) anni in interventi assistenziali, socio-sanitari o di prossimità rivolti a soggetti in condizioni di povertà o marginalità sociale estrema;
- coerenza delle finalità statutarie con le attività oggetto della presente procedura;
- comprovata idoneità organizzativa, gestionale e logistica all'attivazione rapida di servizi a bassa soglia.