Descrizione
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico temporanee, caratterizzate in quanto temporanee da una durata breve e ben definita, non stagionale o permanente, ma che ricorrano con cadenza prestabilita, sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS, R.D. 18/06/1931 n. 773, salvo il caso di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio per i quali l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'Autorizzazione ha validità temporanea ed è riferita esclusivamente ai luoghi e alle date di svolgimento indicati.
I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono locali destinati, anche temporaneamente, allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
Il termine ""locale"" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi all'aperto dove si svolgono spettacoli o manifestazioni. i locali di pubblico spettacolo come sopra specificati richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, R.D. 773/1931, esclusa solo per le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgono in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico e per le quali, se impiegati palchi o pedane per gli artisti ed attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, l'installazione è in aree non accessibili al pubblico.
In tale ipotesi di esclusione ai sensi degli artt. 1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996 e 2, comma 3 delle Norme sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 22/04/2003, è comunque necessario provvedere all'approntamento di idonei mezzi antincendio e sono comunque richiesti i seguenti documenti a firma di tecnici abilitati:
- Idoneità statica del palco e delle strutture in elevazione allestite e dichiarazione di corretto montaggio;
- Certificazioni di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ed allestimenti impiegati;
- Progetto dell'impianto elettrico installato e dichiarazione di conformità alla regola d'arte.
Tale documentazione e l'approntamento di idonei mezzi antincendio sono dunque necessari per tutti gli spettacoli e per tutte le manifestazioni.
La verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. E' contenuta in una relazione tecnica di asseveramento di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ed il tecnico attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, sostituendo, solo in tale caso, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Nei due anni successivi al rilascio dell'autorizzazione di agibilità art. 80 del TULPS, qualora la manifestazione si ripeta nel medesimo luogo e con le medesime strutture ed impianti già esaminati dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo o già oggetto di relazione tecnica di asseveramento di professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, la manifestazione potrà svolgersi senza nuova verifica di agibilità e con il solo rilascio dell'autorizzazione artt. 68/69 del TULPS.
Qualora lo spettacolo o trattenimento pubblico temporaneo si svolga in luogo per il quale è già stata rilasciata ad altro soggetto autorizzazione di agibilità art. 80 del TULPS, che lo concede in uso, l'organizzatore dovrà presentare istanza per il rilascio della sola autorizzazione artt. 68/69 del TULPS.
In questi casi gli allestimenti e strutture dello spettacolo dovranno essere conformi alla relazione e al progetto presentato e approvato come da relativi verbali della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o alle previsioni della relazione tecnica asseverata, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone. Nel caso invece si varino gli allestimenti e le strutture impiegati, dovrà essere richiesta l'agibilità temporanea art. 80 TULPS per lo svolgimento dello specifico spettacolo. Per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei deve inoltre essere garantito dall'organizzatore:
- Il rispetto delle misure in materia di safety e security secondo le previsioni della Direttiva del Ministero d'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 11464 del 19/06/2017;
- Il rispetto delle disposizioni sanitarie per le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo di cui alla Circolare dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest prot. 2017/0124661/GEN/000DPREVIPNPI del 4 agosto 2017;
- Per gli spettacoli con oltre 5.000 partecipanti, il rispetto delle linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate (Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province).
SCIA-FINO A 200 PERSONE
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa. Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
SCIA SPETTACOLI DAL VIVO
Il Parlamento con la legge 120 dell’11 settembre 2020, in sede di conversione del D.L. 76 (decreto Semplificazioni 1), aveva approvato l’art.38 bis per effetto del quale era possibile organizzare, fino al 31 dicembre 2021, spettacoli dal vivo fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00, semplicemente presentando al Suap una Scia e senza necessità per il Comune di convocare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio del parere ai fini della certificazione di agibilità ex art.80 Tulps sui locali o i luoghi sede di svolgimento dello spettacolo.
L'art.10 della legge 52 del 19 maggio 2022 di conversione del decreto “Riaperture” (n.24 del 24 marzo), aveva stabilito che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato “A” erano prorogati fino al 31 dicembre 2022”.
La procedura
La SCIA deve essere presentata dall'interessato mediante portale STAR e deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà e da una relazione tecnica di un professionista che attesti la rispondenza del luogo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, con riferimento al D.M. 19 agosto 1996.
L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all'amministrazione competente. Questa, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione può adottare i provvedimenti di cui sopra anche dopo la scadenza dei sessanta giorni. Si applicano inoltre le sanzioni penali di cui al comma 5 dello stesso art. 38-bis - la reclusione da uno a tre anni - e quelle di cui al Capo VI del DPR n. 445/2000.
PROROGATI I TERMINI PER SPETTACOLI DAL VIVO AL 31 DICEMBRE 2024
Nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, nonchè proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e ele ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), continua ad essere sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni, oltre che da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996.
SCIA per gli spettacoli dal vivo: dal 2025 diventa strutturale il regime semplificato
Dopo la proroga disposta con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del c.d. “Milleproroghe 2024”, relativa al regime semplificato in materia di realizzazione degli spettacoli dal vivo, le misure adesso diventano definitive con la pubblicazione del Decreto-Legge del 27 dicembre 2024, n. 201 recante “Misure urgenti in materia di cultura”.
Con l'articolo 7, comma 2, il provvedimento rende strutturali le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, introdotte con l’art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
La norma dispone infatti che, a partire dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Nella SCIA è necessario segnalare:
- il numero massimo di spettatori;
- luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.
Infine, la Segnalazione va accompagnata dalla relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.