Relazione di fine mandato

Relazione di fine mandato (art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
Data:

24/05/2024

Argomenti
Tipologia di documento
  • Documenti attività politica

Descrizione

D. Lgs. 06/09/2011, n. 149

Art. 4 Relazione di fine mandato provinciale e comunale

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
  2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

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Date

Data di inizio validità/efficacia

24/05/2024

Data di inizio pubblicazione

24/05/2024

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 24/05/2024 13:41

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