"ATTENZIONE: SOLO PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA PRESSO VIA DEGLI UFFIZI
le richieste di residenza in qualità di senza fissa dimora in via degli Uffizi, - considerata la particolarità di tali pratiche, le quali richiedono un’attenta valutazione ed un colloquio approfondito con il richiedente - a decorrere da giov 11 settembre, potranno essere ricevute solo in modalità cartacea e solo presso la sola sede centrale dell'anagrafe in via Battisti n. 51 a piano terra, nel seguente giorno: il giovedì mattina dalle ore 8.30 - 12 con un numero massimo di 8 numeri."
RESIDENZA E DOMICILIO
La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il domicilio è il luogo in cui la persona ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi.
Nel diritto privato il domicilio corrisponde al luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi (articolo 43 c.c.). Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica. Al II comma dello stesso articolo il codice specifica anche che la la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare o mantiene i propri interessi e legami familiari e affettivi.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento che dà attuazione all'istituto del 'cambio di residenza in tempo reale' introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
La novità normativa consente ai cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - anche spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail, oltre che allo sportello del comune competente.
Le principali novità previste dal regolamento, approvato su proposta del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, riguardano le dichiarazioni anagrafiche e i controlli sui requisiti. Per quanto riguarda le dichiarazioni, l'ufficiale d'anagrafe deve registrarle entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, mentre i loro effetti giuridici, e quelli delle corrispondenti cancellazioni, decorrono dalla data della dichiarazione.
I controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, invece, vengono effettuati nei 45 giorni successivi alla registrazione da parte dell'ufficiale d'anagrafe.
ATTENZIONE PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONE MENDACE
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.