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Piano del
Commercio
su Aree Pubbliche
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REGOLAMENTO GENERALE PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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I N D I C E
Ù
Titolo 1 – Norme generali
Art. 1 – Ambito
di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Criteri
generali di indirizzo e finalità del regolamento
Art. 4 – Compiti
degli uffici comunali
Art. 5 – Esercizio
dell’attività
Art. 6 – Specializzazione
merceologica dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato
Art. 7 – Trasferimenti
di mercati, fiere e fiere promozionali
Art. 8 – Trasferimenti
di mercati, fiere e fiere promozionali per la valorizzazione del patrimonio
ambientale
e culturale
Art. 9 – Fusione
dei mercati
Art. 10 – Durata
delle concessioni
Art. 11 – Normativa
igienico-sanitaria
Art. 12 – Vendita
a mezzo di veicoli
Ù
Titolo 2 – Mercati
Art. 13 – Posteggio
in concessione
Art. 14 – Orario
di vendita
Art. 15 – Prescrizioni
Art. 16 – Criteri
di assegnazione pluriennale dei posteggi
Art. 17 – Posteggi
riservati ai produttori agricoli
Art. 18 – Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di
handicap
Art. 19 – Soppressione
dei posteggi per motivi di pubblico interesse
Art. 20 – Modalità
di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Art. 21 – Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Art. 22 – Modalità
di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di mercati
Art. 23 – Decadenza
della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa
autorizzazione
Art. 24 – Mercati
straordinari
Art. 25 – Festività
Art. 26 – Riorganizzazione
interna dei mercati
Art. 27 – Mercati:
denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
Art. 28 – Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
Art. 28/bis – Commissioni
di mercato
Ù
Titolo 3 – Fiere
Art. 29 – Definizione
di fiera
Art. 30 – Criteri
e modalità per l’assegnazione dei posteggi
Art. 31 – Posteggi
riservati ai produttori agricoli
Art. 32 – Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Art. 33 – Revoca
della concessione decennale di posteggio
Art. 34 – Fiere:
denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche,
specializzazioni
merceologiche, orari e prescrizioni
Art. 35 – Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
Ù
Titolo 4 – Fiere
promozionali
Art. 36 – Fiere
promozionali
Art. 37 – Criteri
e modalità per l’assegnazione dei posteggi
Art. 38 – Criteri
di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
Art. 39 – Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Art. 40 – Fiere
promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento,
caratteristiche,
specializzazioni merceologiche, orari o prescrizioni
Art. 41 – Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
Ù
Titolo 5 – Posteggi fuori
mercato
Art. 42 – Posteggi
fuori mercato
Art. 43 – Criteri
di assegnazione pluriennale dei posteggi
Art. 44 – Revoca
della concessione decennale del posteggio
Art. 45 – Posteggi
fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari, specializzazioni
merceologiche
Ù
Titolo 6 – Commercio
itinerante
Art. 46 – Modalità
di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art. 47 – Zone
vietate
Art. 48 – Determinazione
degli orari
Art. 49 – Esercizio
del commercio itinerante su aree demaniali
Ù
Titolo 7 – Norme transitorie e
finali
Art. 50 – Variazione
dimensionamento e localizzazione posteggi
Art. 51 – Concessioni
temporanee
Art. 52 – Validità
delle presenze
Art. 53 – Attività
stagionale
Art. 54 – Produttori
agricoli
Art. 55 – Tariffe
per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
Art. 56 – Sanzioni
Art. 57 – Abrogazioni
precedenti disposizioni
Art. 58 – Abrogazioni
precedenti disposizioni
COMUNE DI PISA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
L.R. N° 9 DEL 3.03.99
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina lo
svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per
gli effetti dell’art.9, comma 2, lettera I), e comma 4 della Legge
Regionale n°9 del 3 marzo 1999 "Norme in materia di commercio su aree
pubbliche", in attuazione al disposto di cui all’art. 28, comma 13
del D.Lgs. 31/3/98 n. 114.
- Il regolamento è parte integrante del Piano
Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e viene approvato dal
Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art.
5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n.281 "Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
Ç
Articolo
2
Definizioni
- Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, per quanto non espressamente previsto, si intendono
integralmente richiamate le definizioni di cui all’art. 2 della L.R.T. n.
9 del 3.3.1999. Ç
Articolo 3
Criteri generali di indirizzo e
finalità del regolamento
- L’insediamento e l’esercizio delle
attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle
seguenti finalità:
- una funzione di servizio nell’interesse
dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio a posto
fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l’offerta
commerciale dell’intera città ;
- una funzione di valorizzazione e di
promozione della città o di parti della stessa;
- una funzione di promozione delle produzioni
tipiche locali e, quindi, dello stesso territorio.
- ll Piano del Commercio e il presente
Regolamento, per la razionalizzazione ed il miglioramento delle attività
tengono conto:
- del raggiungimento della migliore
produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al
consumatore;
- dei limiti ai quali sottoporre le attività
commerciali in relazione al decoro, al rispetto dei luoghi, alla tutela dei
beni artistici, culturali e ambientali, all’arredo urbano;
- della priorità assegnata alla tutela del
centro storico e dell’asse pedonale, con la consequenziale individuazione
di specifiche ed appropriate tipologie merceologiche e relative strutture di
vendita, tali da risultare coerenti con l’ambiente circostante e con il
progetto complessivo relativo a tali zone, anche in ordine all’introduzione
di sempre più incisivi limiti al traffico veicolare;
- delle necessità di valorizzazione delle aree
della città maggiormente degradate o carenti di servizi e di esercizi
commerciali in sede fissa, anche attraverso l’individuazione di
raggruppamenti commerciali e/o mercati al servizio di strutture esistenti
e/o di quartieri periferici;
- della necessità di favorire, con l’individuazione
di specifici raggruppamenti commerciali connessi all’offerta turistica, la
specializzazione merceologica funzionale a tale scopo e la valorizzazione e
distribuzione di prodotti e beni di produzione locale. Ç
Articolo 4
Compiti degli uffici comunali
- La regolamentazione, direzione, e controllo
delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate
nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui
mercati, spettano all’Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso
gli Uffici competenti, assicurando l’espletamento delle attività di
carattere istituzionale e di vigilanza.
- Al fine di garantire continuità nell’attività
di gestione e controllo dei mercati, il Comando di P.M. assicura continuità
di presenza di idoneo personale. A tal fine il Dirigente del corpo di
Polizia Municipale, individua all’interno della dotazione organica un
nucleo di agenti per l’esercizio delle funzioni di controllo relative alle
attività di cui al presente regolamento e di Polizia Annonaria, dandone
comunicazione al Dirigente dell’ufficio competente in materia di
commercio, che si avvale di tale personale per le attività ivi previste.
- La Polizia Annonaria trasmette
mensilmente al Dirigente dell’ufficio comunale competente in materia di
commercio tutti i dati e gli accertamenti relativi all’attività di
controllo di cui ai commi precedenti per l’adozione degli opportuni
provvedimenti. Ç
Articolo 5
Esercizio dell’attività
- Il commercio su aree pubbliche si svolge
previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori
previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti
dagli articoli seguenti. Ç
Articolo 6
Specializzazione merceologica
dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato
- In applicazione delle previsioni del Piano e
delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni
tipologiche dei mercati.
- Il Comune può fissare prescrizioni e
stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le
tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai
posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al
turismo.
- Il Comune può altresì fissare prescrizioni e
stabilire specializzazione merceologiche per mercati, fiere, anche
promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del
centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.
Qualora si renda possibile attrezzare apposita area con strutture idonee
allacciabili alle reti idrica, fognaria ed elettrica, in osservanza delle
condizioni igienico-sanitarie, i posteggi potranno essere dislocati secondo
criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone
distinte, riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non
alimentari.
- Nelle ipotesi previste dal presente
articolo il Comune adotta tutti gli opportuni provvedimenti, compresa la
nomina di apposite Commissioni, per la verifica della sussitenza dei
requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai
fini dell’ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei
posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di
esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata. Ç
Articolo 7
Trasferimenti di mercati,
fiere e fiere promozionali
- Ai fini dell’attuazione del Piano del
commercio sulle aree pubbliche, il Comune procede al trasferimento dei
mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, sentite le organizzazioni
di categorie e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 5 della legge 30.7.1998 n. 281.
- In tali ipotesi la riassegnazione agli
operatori dei posteggi avviene con i criteri e le modalità di cui al
successivo articolo 9. Ç
Articolo 8
Trasferimenti di mercati, fiere
e fiere promozionali per la valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale.
- Ai sensi della L.R. 9/99, nel caso di
spostamento o soppressione, totale o parziale, di un mercato, di una fiera o
di una fiera promozionale, per la valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le
associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le
nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un
termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la
possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra
l'Amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori interessati,
di prevedere termini diversi per il trasferimento. La riassegnazione dei
posteggi viene effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al
successivo articolo 9.
- Nel caso di urgente interesse pubblico
ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo dichiarato
dagli organi dell’ Amministrazione, si prescinde da ogni termine, così
come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate
cause di necessità o di forza maggiore. In entrambe le ipotesi il
trasferimento è attuato dal Comune, sentite le Associazioni di categoria e
gli operatori interessati.
- Di norma, agli effetti dell’applicazione
della presente disposizione, non costituisce esigenza eccezionale di tutela
del pubblico interesse, né comprovata causa di necessità o di forza
maggiore, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in
varie forme su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque soggetto
privato o Ente Pubblico, istituite o promosse. Ç
Articolo 9
Fusione dei mercati
- Nel caso di fusione di mercati con la
istituzione di un nuovo mercato, si procede alla riassegnazione globale dei
posteggi con la formazione di una graduatoria di tutti gli operatori con
criterio di priorità quello dell’anzianità nel mercato di appartenenza,
tenuto conto della diversa periodicità, e, in caso di parità, si tiene
conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore quale risulta
dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
- Nel caso di incorporazione di un mercato
(incorporato) con un altro mercato (incorporante) si procede alla
riassegnazione dei posteggi degli operatori del mercato incorporato, secondo
i criteri e le modalità del comma precedente. Inoltre possono partecipare
alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato
incorporante, che ne facciano richiesta. In questo caso, si terrà conto
dell’anzianità da ciascuno maturata nel mercato di appartenenza, fatto
salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione nel Registro delle
Imprese in caso di parità, e i richiedenti metteranno a disposizione di
altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto,
il posteggio di cui sono titolari. Ç
Articolo
10
Durata delle concessioni
- Le concessioni dei posteggi dei mercati e
delle fiere hanno validità decennale e sono rinnovate tacitamente per la
stessa durata; le concessioni delle fiere promozionali hanno durata
giornaliera o plurigiornaliera.
- Qualora il Comune disponga di non procedere al
rinnovo è dato preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della
scadenza.
- Il Comune, sentite le Associazioni di
Categoria indicate all’art. 9 della L.R. 9/1999, ha facoltà di revocare,
modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con
riferimento alla dislocazione del posteggio, di tutte le concessioni, anche
già rilasciate, al fine di realizzare gli indirizzi e le previsioni del
Piano del Commercio su aree pubbliche o quando ciò sia reso necessario per
la tutela dell’interesse pubblico.
- Nel caso in cui l'area pubblica su cui
insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della
concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte
del Comune. Ç
Articolo
11
Normativa igienico-sanitaria
- Si intendono integralmente richiamate,
in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie
stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia. Ç
Articolo
12
Vendita a mezzo di veicoli
- E' consentito l'esercizio dell'attività di
vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente
attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente
normativa.
- Per quanto concerne la collocazione dei
veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni
mercato nelle relative schede allegate. Ç
Capo I – Norme generali
Articolo
13
Posteggio in concessione
- Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad
autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel
rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
- I concessionari di posteggio nel mercato non
possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente
assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole
sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito,
destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro
funzionamento dell’ intero complesso commerciale ed alla sua agevole
frequentazione o comunque non in concessione.
- La merce appesa deve rimanere entro i limiti
dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo,
ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le
attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura
assegnata di oltre mt. 0,50 per lato, in larghezza non oltre mt. 1,00, con
altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di
impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che
non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di
intralcio all’accesso ed all’operatività dei mezzi di soccorso. Salvo
che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto
della distanza di un metro tra un posteggio e l’altro.
- Gli assegnatari del posteggio utilizzano
il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che
potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo
non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente
con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del
veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell’ambito degli spazi
espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi
limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che
veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso
dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere
ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la
collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente
previste per ogni mercato nelle relative schede allegate. Ç
Art. 14
Orario di
vendita
- Il Comune fissa gli orari entro i quali i
concessionari devono lasciare libera l’area da qualsiasi struttura, onde
consentirne, al termine dell’orario di vendita, la piena e diversa
usufruibilità ai cittadini.
- Se non diversamente previsto, i posteggi sui
mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la
vendita che terminerà alle ore 13,30; è consentito l’accesso per il
carico e scarico delle merci dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,30
alle ore 15,00, ora in cui deve essere lasciata libera l’area di mercato.
- Alle ore 8,00, in caso di assenza degli
assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si
procede all’assegnazione da parte della Polizia
Municipale-Vigilanza-Annonaria, secondo le modalità di cui agli articoli
successivi. Ç
Art. 15
Prescrizioni
- Ciascun posteggio deve essere utilizzato
rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.
E’ vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e
per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed al Piano
del Commercio.
- La concessione del posteggio può essere
ceduta esclusivamente con l’azienda commerciale. E’ vietato l’abbinamento,
lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita.
- E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare
l’area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da
essa tutti i rifiuti prodotti.
- E’ rigorosamente vietato danneggiare le
siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere,
strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso.
- I titolari dei posteggi sono responsabili dei
danni arrecati al suolo sottostante, alle aree dei giardini prospicienti e
retrostanti il loro banco, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle
panchine, agli impianti esistenti, ai giardini pubblici.
- Il Comune può richiedere agli operatori il
versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui
ai commi precedenti, nonché delle prescrizioni fissate per ogni singoli
mercato nelle relative schede allegate al presente regolamento.
- E’ vietato l’utilizzo di generatori di
corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi
attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari e salvo quanto è
previsto nelle singole schede allegate.
- E' vietato importunare il pubblico con grida,
rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie eo con
insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, C. D. e
similari, potrà essere effettuata con l’uso di apparecchiature acustiche,
semprechè il volume sia minimo, da concordare con il Personale di Vigilanza
della Polizia Annonaria, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori
collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
- E' obbligatoria la permanenza degli operatori
per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario
l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato
assente a tutti gli effetti.
- Ai concessionari è fatto obbligo:
- di fornire ai funzionari ed agli agenti di
vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all’attività svolta
nei mercati;
- osservare, oltre le norme di legge vigenti
in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le
prescrizioni contenute nelle specifiche schede allegate al presente
regolamento che ne costituiscono parte integrante, le disposizioni dei
Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e
dirigenziali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei mercati e dal
personale di vigilanza;
- esibire a richiesta dei funzionari ed
Agenti, ogni documento inerente l’attività, nonché dimostrativo dell’identità
personale.
- La violazione delle prescrizioni del
presente articolo e di quelle contenute negli artt.
14 e 15, comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 29
del decr. Legs n. 114/1998. Ç
Articolo
16
Criteri di assegnazione
pluriennale dei posteggi
- Individuati i posteggi vacanti nel mercato, ai
sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale
del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale ai sensi
della normativa regionale vigente, sulla base delle seguenti priorità:
- Maggiore anzianità di presenza maturata dal
soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- Ordine cronologico di presentazione delle
domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente alla data di iscrizione dello stesso
nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche di cui alla legge 538/93. Nel caso dei produttori agricoli,
per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione
di cui alla legge n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di
inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90.
- I bandi di cui al comma 1 devono essere
inviati alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31
ottobre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dall’art.5,
comma 4 della L. R. 9/99. La data iniziale per la presentazione delle
domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul
BURT del Bando Comunale.
- Prima della pubblicazione del Bando Comunale,
si procederà ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/99 all’assegnazione
dei posti agli operatori del medesimo mercato, concessionari di posteggio,
che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa predisposizione
di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto dell’anzianità
di presenza nel mercato, e, in caso di parità, dell’anzianità
complessiva maturata dall’operatore ,anche in modo discontinuo, quale
risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge
538/93.
- Oltre a quanto previsto dal comma 1, nel bando
dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli operatori interessati.
- Le norme di cui al presente articolo si
estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di
handicap. Ç
Articolo 17
Posteggi
riservati ai produttori agricoli
- Individuati i posteggi nel mercato riservati
ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale, il Comune
rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione
ai sensi della normativa vigente tramite bando sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- Maggiore anzianità di presenza maturata dal
soggetto richiedente nell’ambito del mercato (in tal caso è
indispensabile il previo possesso di certificazione di produttore agricolo
rilasciata ai sensi della legge 59/63 )
- Ordine cronologico di presentazione delle
domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- Anzianità maturata rispetto alla data di
rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o alla data di
presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della
legge n.241/90.
- Sorteggio
- Si applica il comma 2 dell’articolo
precedente
- E' consentita, in virtù della stagionalità
cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una
durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
- decennale, con validità estesa all'intero
anno solare;
- decennale, ma con validità limitata ad
uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non
inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Ç
Articolo 18
Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di
handicap
- Individuati i posteggi vacanti nel mercato,
individuati nella normativa regionale riservati ai portatori di handicap, il
Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa
autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.T. sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto dei medesimi criteri di cui all’art.
16
- I posteggi riservati ai soggetti portatori di
handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati né
occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non
appartenenti a tale categoria.
- Si applica il disposto del comma 2 dell’articolo
15. Ç
Articolo 19
Soppressione
dei posteggi per motivi di pubblico interesse
- Ai sensi dell’art.5, comma 8, della L. R.
n.9/99, qualora si debba procedere alla soppressione di posteggi per motivi
di pubblico interesse, si procede all’assegnazione di un altro posteggio,
anche fuori mercato, nell’ambito del Comune, secondo i criteri di cui al
successivo articolo 22.
- Nel caso di accorpamento ad uno o più
mercati, ove siano più gli interessati, si procede alla riassegnazione dei
posteggi secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 9 comma 1.
Inoltre possono partecipare all’assegnazione tutti gli altri operatori
presenti nel mercato incorporante, che ne facciano richiesta. In questo
caso, si terrà conto dell’anzianità da ciascuno maturata nel mercato di
appartenenza, fatto salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione
nel Registro delle Imprese in caso di parità, e i richiedenti metteranno a
disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne
abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari.
- Di norma, agli effetti dell’applicazione
della presente disposizione, non costituisce esigenza eccezionale di tutela
del pubblico interesse, né comprovata causa di necessità o di forza
maggiore, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in
varie forme su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque soggetto
privato o Ente Pubblico, istituite o promosse. Ç
Articolo 20
Modalità
di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- L’operatore assegnatario è tenuto ad essere
presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l’orario previsto per
l’inizio delle vendite.
- L’operatore assegnatario che nel giorno di
svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario
previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente.
- E’ obbligatoria la permanenza degli
operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore,
salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente
a tutti gli effetti.
- Ai sensi dell’art. 2, comma 12 della L. R.
n.9/99, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore
si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o
meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua
rinuncia.
- L’attività di registrazione delle
presenze è effettuata dalla Polizia Annonaria del Comune. Le graduatorie
con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili. Ç
Articolo 21
Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- L’operatore assegnatario che, nel giorno di
svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l’orario
prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- L’assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra
previste, è effettuata dalla Polizia Annonaria, per la sola giornata di
svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del più alto numero
di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto
dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto
alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. In caso
di eredità, si considera l’iscrizione al Registro delle imprese del
deceduto. In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al
precedente art. 17, comma 1.
- L’assegnazione temporanea viene effettuata
obbligatoriamente tenendo conto della destinazione – alimentare e non
alimentare – e, nell’ambito del settore non alimentare, prioritariamente
nel rispetto della specializzazione merceologica delle aree.
- L’assegnazione temporanea è effettuata per
i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati
di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e
simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del
Comune e, per gli eventuali mercati dei Centri Storici, soggetti a
particolare tutela ambientale.
- L’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o non assegnati riservati ai produttori agricoli e ai
portatori di handicap, è effettuata dalla Polizia Annonaria ai sensi della
L. R. n.9/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le
modalità di cui al comma 2. Ç
Articolo 22
Modalità
di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di mercati
- Nel caso di soppressione di
mercati per esigenze di pubblico interesse, la riassegnazione dei posteggi
nella nuova collocazione avverrà a mezzo di una graduatoria redatta tenuto
conto dell’anzianità di presenze maturata nel mercato soppresso, compresi
i titoli di priorità in termini di presenze eventualmente posseduti dal
titolare in caso di "subingresso". A parità di anzianità,
maturata dall’operatore nell’ambito del mercato, si tiene conto dell’anzianità
complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale
risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge
538/93. Ç
Articolo 23
Decadenza
della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione
- La concessione di posteggio decade e la
relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non
utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori,
complessivamente, a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad
un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore
all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o
servizio militare debitamente documentati entro 30 giorni dall’assenza.
- Le procedure per la revoca della
concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’art.7 L. R.
3 marzo 1999 n.9. Ç
Articolo 24
Mercati
straordinari
- I mercati straordinari, in quanto edizioni
aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di
posteggi.
- Qualora l’area del mercato lo consenta, su
richiesta delle Associazioni di Categoria, potranno essere istituiti
occasionalmente nuovi posteggi. In tal caso, per l’ assegnazione dei posti
ai nuovi operatori si tiene conto del maggior numero di presenze maturate
nel mercato medesimo. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell’anzianità
complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale
risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge
538/93.
- Le assenze degli operatori assegnatari
nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate.
Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti. Ç
Articolo 25
Festività
- Entro il 30 marzo di ogni anno, sentite le
Associazioni di Categoria di cui all’art. 9 della L.R. 9/1999, è reso
noto il calendario degli eventuali mercati anticipati o posticipati in
conseguenza delle festività in cui altrimenti ricadrebbero.
- Fatto salvo quanto diversamente disciplinato,
il Sindaco potrà, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali di
categoria, autorizzare lo svolgimento in deroga del mercato, ove le
condizioni della circolazione, od altre condizioni di pubblico interesse, lo
consentano.
- Quanto previsto al comma 1 non si
applica ai mercati il cui svolgimento è previsto in giorno festivo dal
Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche. Ç
Articolo 26
Riorganizzazione
interna dei mercati
- Nel caso in cui, al fine della
riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa
dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una
ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale secondo le
prescrizioni del Piano o per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico
interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di
concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree
appositamente individuate, con le seguenti modalità:
- emanazione di bando comunale;
- pubblicizzazione del bando mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell’effettuazione
del ricollocamento dei posteggi;
- redazione di una graduatoria alla quale
partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento,
ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.
La graduatoria viene redatta tenuto
conto dell’anzianità di presenze maturata nel mercato. A parità di
anzianità, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore,
anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione
dello stesso al Registro delle Imprese.
- Nel caso in cui la percentuale dei
posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale,
si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree
appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la
redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di
posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque
ricollocamento, anche parziale. Inoltre possono partecipare alla graduatoria
tutti gli altri operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta.
In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti
inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di
cui sono titolari. La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al
comma 1. Ç
Capo II – Individuazione dei
mercati.
Articolo 27
Mercati:
denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
- Per ogni mercato istituito nel territorio
comunale, e compreso nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il
presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte
apposite schede.
- Nelle stesse sono riportate la denominazione,
l’ubicazione, la periodicità di svolgimento, l’organico, le
caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per
categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale
specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le
prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività,
pena l’adozione delle sanzioni previste.
- Sono altresì riportati gli orari di vendita
in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con
provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o
variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante
la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo Piano.
- Qualora i posteggi siano individuati sui
marciapiedi e l’occupazione avvenga con automezzo, gli operatori dovranno
costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune di Pisa del
valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni
eventualmente provocati. Ç
Articolo 28
Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
- L’area di svolgimento del mercato,
individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle forme di
legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con
rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del
mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l’area, oltre ai
mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno
degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro
spostamenti. Ç
Articolo 28/bis
Commissioni
di mercato
Per ciascun mercato è data facoltà agli
operatori di istituire apposite commissione con competenze propositive e
consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività
all’interno del mercato medesimo, su materie non oggetto di concertazione
tra il Comune di Pisa e le Associazioni di Categoria previste ai sensi della
L.R. 9/1999.
Tale commissione sarà composta da n. 3 membri
nei mercati costituiti da n. 10 a n. 100 posteggi e da n. 5 membri nei mercati
composti da un numero di posteggi superiori a 100.
La durata di ciascuna commissione è pari alla
durata della validità del piano del commercio.
I membri della commissione di ciascun mercato
sono eletti dagli operatori titolari di posteggio nel mercato medesimo.
Le modalità per l’elezione dei membri
ed il funzionamento delle commissioni sono definite da un apposito
disciplinare da emanarsi da parte del Dirigente del Servizio competente. Ç
Capo I - Norme generali
Articolo 29
Definizione
di fiera
- Per fiera si intende la manifestazione
caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o
private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di
particolari ricorrenze, eventi o festività. Ç
Articolo 30
Criteri e
modalità per l’assegnazione dei posteggi
- Ai sensi della
L. R. n.9/99, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio
della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di
pubblicazione del bando Comunale, sul BURT, tenendo conto delle seguenti
priorità:
- maggiore numero di presenze effettive nella
Fiera;
- ordine cronologico di presentazione delle
domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente quale risulta dalla data di iscrizione
nel registro delle imprese.
- I bandi di cui al comma 1 devono essere
inviati alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31
ottobre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dall’art.5,
comma 4 della L. R. 9/99. La data iniziale per la presentazione delle
domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul
BURT del Bando Comunale.
- Prima della pubblicazione del Bando Comunale,
si procederà ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/99 all’assegnazione
dei posti agli operatori della medesima fiera, concessionari di posteggio,
che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa predisposizione
di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto dell’anzianità
di presenza nella fiera, e, in caso di parità, dell’anzianità
complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale
risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge
538/93.
- I giorni di fiera saranno considerati ai fini
del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
- Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel bando
dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli operatori interessati.
- In conformità alla L. R. n.9/99, la presenza
effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore
abbia effettivamente esercitato nella fiera e sia stato presente per tutta
la durata della fiera stessa. In caso contrario, l'operatore, salvo casi di
forza maggiore, documentati e valutati dall’Ufficio Comunale del
Commercio, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- Per la registrazione delle presenze si
osservano le disposizioni dell’articolo 20, comma 5.
- Esaurita la graduatoria, i posteggi che
risultano ancora vacanti sono assegnati secondo le modalità previste al
comma 1 agli operatori presenti.
- Se non diversamente previsto dalle singole schede, i posteggi sulle fiere devono essere occupati entro le ore 8,00, ora
in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 20,00.
- Nelle fiere è ammessa la presenza di
operatori itineranti (senza posteggio) esclusivamente per la vendita di
palloncini e zucchero filato. Per parteciparvi gli interessati dovranno
presentare al Servizio Gestione Attività Economiche del Comune di Pisa
apposita domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Ç
Articolo 31
Posteggi
riservati ai produttori agricoli
- Gli assegnatari di tali posteggi debbono
comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, a
decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il
rilascio della concessione decennale (e, solo per loro, relativa
certificazione ai sensi della legge 59/63). Ç
Articolo 32
Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- L’operatore assegnatario che nel giorno di
svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all’orario
prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si
procede, da parte della Polizia Annonaria, all’assegnazione del posteggio
ad altro operatore, per la sola giornata di svolgimento della fiera, nel
rispetto della graduatoria nel rispetto del più alto numero di presenze
effettive nella fiera medesima. A parità di anzianità di presenze nella
fiera, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge
538/93. In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al
precedente art. 17, comma1.
- L’assegnazione dei posteggi
riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli,
occasionalmente liberi o non ancora assegnati, è effettuata ai soggetti
aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma
1 in quanto applicabili. Ç
Articolo 33
Revoca
della concessione decennale di posteggio
- In conformità alle norme vigenti, la
concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l’operatore non
utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo in un
triennio. Ç
Articolo 34
Fiere:
Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche,
specializzazioni merceologiche, orari e
prescrizioni
- Per ogni Fiera istituita nel territorio
comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il
presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta apposita
scheda in cui sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la data e
giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e
tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro
destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le
limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio
dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
- Sono altresì riportati gli orari di
vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e
modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi,
azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili
durante la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo
Piano. Ç
Articolo 35
Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
- Ai fini della regolazione della
circolazione pedonale e veicolare di osservano le disposizioni dell’articolo
28. Ç
Titolo
4 |
Fiere Promozionali |
Capo I – Norme generali
Articolo 36
Fiere
promozionali
- Per Fiera promozionale si intende la
manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui
il Comune ha la disponibilità e che è indetta per promuovere e valorizzare
i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché
attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive.
- Alle manifestazioni di cui al comma 1,
partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree
pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle
imprese, nella percentuale fissata dal Comune in occasione di tali
manifestazioni.
- Per esigenze eccezionali il Comune ha
facoltà, ai sensi della L. R. n.9/99, di indire Fiere promozionali, anche
senza aggiornare il piano, previo confronto con le associazioni dei
consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. E’
comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all’aggiornamento del piano
entro la scadenza del 31 gennaio dell’anno successivo.
- La fiera promozionale è gestita dal
Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere
istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non proceda all’affidamento
della gestione dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di
operatori o associazioni di categoria, in conformità all’art.12,
comma 4, della L. R. n.9/99. Ç
Articolo 37
Criteri e
modalità per l’assegnazione dei posteggi
- Ai sensi della L. R. n.9/99, il Comune
rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio della
fiera, laddove venga prevista la partecipazione anche di soggetti non
esercenti il commercio su aree pubbliche sulla base di graduatorie distinte,
a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto per gli
esercenti il commercio su aree pubbliche, delle seguenti priorità:
- Maggior numero di presenze effettive sulla
Fiera;
- Ordine cronologico di presentazione delle
domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- Anzianità complessiva maturata, anche in
modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di
iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l’attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93.
- La graduatoria per l’assegnazione di
posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche è redatta
sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro
delle imprese. A parità di anzianità si tiene conto dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
- I bandi di cui al comma 1 devono essere
pubblicati nell’Albo del Comune e comunicati alle Associazioni di
Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della fiera. I
bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’art.5, comma
4, della Legge Regionale n. 9/99.
- Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel bando
dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli operatori interessati.
- Qualora l’operatore assegnatario non sia
presente nell’orario di svolgimento della fiera si procederà con le
modalità di cui all’art. 30.
- I giorni della fiera saranno considerati ai
fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
- In conformità alla L. R. n.9/99, la presenza
effettiva in una fiera potrà essere conteggiata solo a condizione che l’operatore
abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- Nel caso di fiera promozionale
"tematica", cioè limitata a determinate tipologie e
specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta
presenza ove l’operatore non le abbia rispettate, commercializzando generi
non ammessi o diversi rispetto a quelli autorizzati. L’ufficio comunale
competente, sentito l’interessato, intima l’immediata cessazione della
vendita della merce non ammessa, l’immediata regolarizzazione ed applica
una sanzione da un minimo di L. 1 milione ad un massimo di L. 5
milioni. In caso di grave e reiterata violazione della presente previsione,
è disposta la revoca della concessione. In tale ipotesi, l’operatore
sarà escluso dalla eventuale successiva edizione della stessa fiera o di
fiera analoga.
- Ai fini della ammissione alla procedura di
assegnazione dei posteggi delle domande per l’assegnazione dei posteggi e
per la verifica della corrispondenza della tipologia esposta a quella
prevista, il Comune può prevedere nel bando la costituzione di apposita
Commissione composta da quattro membri, incaricata di valutare tale
corrispondenza, sia nella fase preliminare di ammissione delle domande sia
nel corso della manifestazione.
- Per le fiere promozionali del periodo
della festività natalizia e dell’antiquariato, si applicano i relativi
disciplinari allegati alla schede di cui al successivo articolo 40. Ç
Articolo 38
Criteri
di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti
non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L.
R. n. 9/99, formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità di
iscrizione maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A
parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda
- Nel caso di fiere promozionali che hanno
già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, purchè le presenze siano
state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle
presenze anche per gli operatori iscritti al REA (Repertorio Economico
Amministrativo in cui sono iscritte anche le Associazioni, Fondazioni, ecc.
che svolgono attività non prevalentemente economica). Ç
Articolo 39
Modalità di
assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Per l’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi per assenza dell’operatore o non assegnate per
altra causa si procede ai sensi dell’articolo 30. Ç
Capo II – Individuazione delle
Fiere Promozionali
Articolo 40
Fiere
Promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento,
caratteristiche, specializzazioni
merceologiche, orari o prescrizioni
- Per ogni Fiera Promozionale istituita nel
territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche,
di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta
apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l’ubicazione,
periodo, data e giorni di svolgimento, l’ organico, le caratteristiche
dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori
con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché
le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio
dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
- Sono altresì riportati gli orari di
vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con
provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o
variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante
la validità della gestione del presente regolamento e del relativo Piano. Ç
Articolo 41
Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
- Ai fini della regolazione della
circolazione pedonale e veicolare si osservano le disposizioni dell’articolo
28. Ç
Titolo 5 |
Posteggi fuori mercato |
Capo I – Norme generali
Articolo 42
Posteggi
fuori mercato
- I posteggi fuori mercato, singoli o in
raggruppamento, sono individuati nel Piani Comunali per l ’esercizio del
commercio su aree pubbliche.
- Il Comune adotta tutti i provvedimenti
necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già
assegnati, per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel Piano o per
esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse. In caso
di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi
posti nel rispetto della graduatoria redatta a seguito di bando comunale,
tra gli interessati utilizzando quale criterio prioritario quello della
anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge
538/93. Sono fatte salve le diverse disposizioni per particolari situazioni
in sede di prima applicazione del presente regolamento di cui alle schede
allegate anche in caso di soppressione di posteggi all’interno di mercati
e la contemporanea istituzione di posteggi fuori mercato.
- Qualora si tratti di posteggi di nuova
istituzione si farà riferimento alla presenza dell’operatore nei mercati
cittadini, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall’amministrazione
comunale, e poi all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
- A parità di ordine di presentazione
delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di
innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani
di età inferiore ai 30 anni (a mezzo sorteggio). Ç
Articolo 43
Criteri di
assegnazione pluriennale dei posteggi
- Il Comune rilascia la concessione decennale
del posteggio stesso e la relativa autorizzazione previa bando comunale di
cui all’articolo precedente.
- Nel bando devono essere indicati i
criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli
operatori interessati. Ç
Articolo 44
Revoca della
concessione decennale del posteggio
- La concessione di posteggio decade e la
relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non
utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiore ad
un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore
all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o
servizio militare, debitamente documentati entro 30 giorni dall’assenza.
- Le procedure per la dichiarazione di
decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa
autorizzazione sono definite dall’art.7 della L. R. n.9/99. Ç
Capo II – Individuazione dei
posteggi
Articolo 45
Posteggi
fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari, specializzazioni
merceologiche
- Dei posteggi fuori mercato istituiti nel
territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche,
di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatto
apposito elenco distinto per localizzazione del posteggio stesso con a fianco
di ciascuno indicati, periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche,
modalità di svolgimento dell’attività, destinazione e eventuale
specializzazione merceologica.
- I posteggi fuori mercato osserveranno gli stessi
orari degli esercizi similari in sede fissa della zona in cui si trovano, sia
in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla
somministrazione (pubblici esercizi), ferma restando la possibilità di
definire una diversa specifica disciplina con provvedimento del Sindaco. Fanno
eccezione quei posteggi per i quali negli appositi elenchi viene disciplinato
uno specifico orario.
- Sono infine indicati gli interventi, azioni o
variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la
validità della gestione del presente regolamento e del relativo Piano.
- Qualora i posteggi siano individuati sui
marciapiedi e l’occupazione avvenga con automezzo, gli operatori dovranno
costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune di Pisa del
valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni eventualmente
provocati.
- Nell’ipotesi in cui, nelle more di
approvazione del presente regolamento e nel primo anno di applicazione, si
siano resi o si rendano disponibili alcuni posteggi fuori mercato, l’Amministrazione
si riserva, in occasione della prima revisione del Piano, la facoltà di
sopprimere o di riassegnare i medesimi posteggi, sentite le Associazioni di
cui all’art. 9 della L.R. 9/99 e con le modalità di cui al presente
regolamento. Ç
Titolo 6 |
Commercio itinerante |
Articolo 46
Modalità di
svolgimento del commercio in forma itinerante
- L'esercizio del commercio in forma
itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul
mezzo adibito al trasporto della stessa.
- L'esercizio del commercio itinerante è
consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le
disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- E' consentito all'operatore itinerante di
fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo
necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di
bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. Ç
Articolo 47
Zone vietate
- L'esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante è vietato nelle zone analiticamente indicate nella
planimetria allegata al piano del suolo pubblico.
- Presso il Servizio Gestione Attività
Economiche e presso la sede della Polizia Annonaria è tenuta a disposizione
degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono
evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
- Fino all’approvazione del piano di
utilizzazione del suolo pubblico, il commercio itinerante è vietato all’interno
delle mura urbane e nelle vie e piazze del tratto litoraneo compreso tra la
foce dell’Arno e il Calambrone. Per Tirrenia sono altresì escluse le
seguenti zone: Piazza Belvedere, Via Belvedere, Piazza dei Fiori, Via dei
Fiori. Ç
Articolo 48
Determinazione
degli orari
- Ai sensi delle norme vigenti, l'orario
di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito
dal Sindaco, secondo l'art.11 del D. Lgs. n.114/98. Ç
Articolo 49
Esercizio
del commercio itinerante su aree demaniali
- L’esercizio del commercio itinerante su aree
demaniali già soggetto a nulla osta della competente Autorità
Amministrativa, è subordinato ai sensi del decr. legs n. 112/1998 al
rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Pisa.
- Il Comune definisce annualmente il numero
delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di commercio
itinerante sulle aree demaniali soggette alla sua vigilanza.
- L’autorizzazione è annuale ed è rilasciata
a seguito di apposito bando da pubblicarsi entro il 31marzo di ogni anno.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione
si utilizza il criterio del maggiore numero di presenze nell’esercizio del
commercio itinerante nell’area demaniale interessata, o, in subordine,
della data di rilascio dell’autorizzazione commerciale, ed infine quello
cronologico di presentazione della domanda, determinato dalla data di
spedizione. Ç
Titolo 7 |
Norme transitorie e finali |
Articolo 50
Variazione dimensionamento e
localizzazione posteggi
- Le variazioni temporanee del
dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro
localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata
necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche del presente
regolamento. Ç
Articolo 51
Concessioni
temporanee
- Concessioni temporanee per l'esercizio di
vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in
coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio
oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento
merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali,
sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni
straordinarie di persone.
- Il numero dei posteggi e più in
generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come
le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono
stabiliti dagli organi dell’Amministrazione interessati e coinvolti nelle
iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni
altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti
da parte di soggetti terzi o del Comune. Ç
Articolo 52
Validità
delle presenze
- Sono confermate le graduatorie esistenti alla
data in entrata in vigore della L. R.- n.9/99, tenuto conto dei successivi
aggiornamenti.
- Ai fini della validità della
partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi
vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e,
in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In
entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o
dipendenti che risultino delegati con apposita annotazione
sull'autorizzazione. Ç
Articolo 53
Attività
stagionale
- Si considerano attività stagionali quelle che
si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60
giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite
alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che
interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
- La concessione può essere rilasciata
per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia,
nel rispetto dei principi e delle regole di priorità sopra indicate per i
mercati. Ç
Articolo 54
Produttori
agricoli
- Si considerano equiparabili alle
autorizzazioni di cui alla legge n.59/63, le denunce di inizio attività
effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90
e del D. P.R.n.300/92
- Nel caso in cui l'esercizio
dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data
di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio
dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare. Ç
Articolo 55
Tariffe
per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- Le tariffe per la concessione del
suolo pubblico sono e determinate sulla base delle disposizioni legislative e
regolamenti vigenti. Ç
Articolo 56
Sanzioni
Articolo di riferimento |
Descrizione violazione |
Sanzione |
Articolo 29, comma 1,
D. Lgs.114/98 |
Chiunque eserciti il
commercio su aree pubbliche:
- Senza la prescritta autorizzazione;
- Fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore
che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma1
dell'art.28 D. Lgs.114/98, svolga attività in un posteggio
localizzato nel territorio del Comune diverso da quello che ha
rilasciato il titolo autorizzato)
- Senza l'autorizzazione o il permesso di
cui all'art.28, commi 9 e10 del D. Dlgs114/98 (nelle aree
demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade)
|
Sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da £.5.000.000 a £.30.000.000 e con la confisca
delle attrezzature e della merce. |
Articolo 29, comma 2,
D. Lgs.114/98 |
Chiunque eserciti il
commercio su aree pubbliche:
- Fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore
che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma
1 dell'art.28 del D. Lgs.114/98, occupi un posteggio diverso da quello
concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno
di un altro mercato, ma sempre, comunque nel territorio comunale,
senza averne il diritto);
- Violandole limitazioni e i divieti
stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del Piano del Commercio e del presente Regolamento (operatore
itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto
con le modalità previste dal presente Regolamento, occupazione senza
titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione
di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area
concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali)
|
Sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da £.1.000.000 a £.6.000.000. |
Articolo 29, comma 3,
D. Lgs114/98 |
In caso di particolari
gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (la
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per
due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione) |
Il Sindaco può disporre la
sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. |
Si applicano altresì le
sanzioni previste dai singoli regolamenti che disciplinano mercati, fiere e
fiere promozionali, per le violazioni ivi contemplate. Ç
Articolo 57
Abrogazioni
precedenti disposizioni
Con l'entrata in vigore del
presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Ç
Articolo 58
Abrogazioni
precedenti disposizioni
Al Dirigente del Servizio
è attribuita la competenza dell’interpretazione del presente regolamento e
degli atti di attuazione anche in termini di modifiche che non comportano
valutazioni di carattere discrezionale spettante al Consiglio Comunale.
|