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Gestione Attività Economiche
Commercio su Aree Pubbliche

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De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA (testo vigente) - Aggiornamento alla GU 05/06/2001

98. COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (1).
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 
marzo 1997, n. 59
(2) (1/circ).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede 
che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto 
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, 
nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle 
imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione 
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 
del 1997;
Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281;
Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 
10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:


Artt.
TITOLO I - Principi generali . . . . . . . . . . . 1 - 4

TITOLO II - Requisiti per l'esercizio dell'attività 5

TITOLO III - Esercizio dell'attività di vendita
al dettaglio sulle aree private in sede
fissa . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 10

TITOLO IV - Orari di vendita. . . . . . . . . . . . 11 - 13

TITOLO V - Offerta di vendita. . . . . . . . . . . 14 - 15

TITOLO VI - Forme speciali di vendita al dettaglio 16 - 21

TITOLO VII - Sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . 22

TITOLO VIII - Organismi associativi . . . . . . . . . 23 - 24

TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali . . . 25 - 26

TITOLO X - Commercio al dettaglio su aree
pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 30

TITOLO XI - Inadempienza delle regioni. . . . . . . 31




TITOLO I
Princìpi generali

(giurisprudenza)
1. Oggetto e finalità.

1. Il presente decreto stabilisce i princìpi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto 
disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di 
attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle 
merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di 
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione 
tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di 
vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie 
imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, 
insulari.


2. Libertà di impresa e libera circolazione delle merci.

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi 
dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 10 
ottobre 1990, n. 287 (3), recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.


3. Obbligo di vendita.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale 
al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.


4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome 
e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori 
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, 
di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome 
e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, 
direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa 
quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a 
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente 
superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e 
fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei 
comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di 
un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi 
al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di 
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e 
nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai 
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (4), e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, 
n. 362 (4), e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, 
specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio 
di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (5), e successive modificazioni, e al relativo regolamento di 
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (5/a), e 
successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (6), 
e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei 
limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (7), e successive 
modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (8), e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato 
con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (9), e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si 
intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di 
distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (10), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto 
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (11);
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 
(12), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, 
ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione 
del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano 
al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della 
loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti 
su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a 
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate 
anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate 
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (13), e successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle 
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni 
e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti 
territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di 
propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 
1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (14).


TITOLO II
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

5. Requisiti di accesso all'attività.

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai 
seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia 
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, 
per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per 
delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 (15), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575 (15), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste 
dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 (16), 
dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 (15), e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (17).
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane 
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo 
estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del 
passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico 
alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi 
è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore 
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita 
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni 
nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di 
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o 
affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla 
iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 
giugno 1971, n. 426 (18), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 
12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (19).
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al 
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di 
cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con 
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le 
organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni 
relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che 
hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, 
sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare 
riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei 
consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o 
riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la 
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei 
propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti 
ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito 
dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 (20), è soppresso.


TITOLO III
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

6. Programmazione della rete distributiva.

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi 
generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di 
servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il 
rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie 
distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con 
particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione 
commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i 
quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche 
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed 
ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche 
attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la 
ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già 
operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con 
facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete 
distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti 
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori 
dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti 
al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire 
gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, 
culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei 
centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di 
uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti 
l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura 
di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle 
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro 
e realtà periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere 
individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e 
artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e 
artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale 
anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il 
parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle 
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono 
tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle 
disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme 
necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.


7. Esercizi di vicinato.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune 
competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i 
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei 
prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (21), è consentito il consumo immediato 
dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso 
direttamente finalizzati.


(giurisprudenza)
8. Medie strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal 
comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le 
organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i 
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di 
vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro 
il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di 
diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione 
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (22), e 
successive modifiche.


9. Grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di 
vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal 
comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni 
dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il 
comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione 
di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti 
entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere 
favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i 
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del 
commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il 
bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi 
ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture 
di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione 
della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora 
non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare 
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (22), e successive modifiche.


10. Disposizioni particolari.

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, 
rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e 
culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese 
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In 
particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle 
zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività 
commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con 
soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da 
tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla 
esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, 
l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi 
di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in 
ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche 
misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai 
quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della 
comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto 
del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di 
qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati 
alle esigenze dei consumatori (22/a).
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di 
rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la 
concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del 
personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle 
domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in 
possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle 
relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita 
e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito 
di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 
1971, n. 426 (23), per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione 
comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della 
presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale 
degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di 
superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, 
anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la 
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (24), su proposta 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica 
univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso 
scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita 
sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie 
economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale 
di cui al predetto articolo 6 (24/a).


TITOLO IV
Orari di vendita

11. Orario di apertura e di chiusura.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla 
libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri 
emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei 
lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 
1990, n. 142 (25).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono 
restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di 
tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio 
non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei 
casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei 
quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni 
comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel 
corso degli altri mesi dell'anno.


12. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei 
medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare 
dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di 
servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del 
turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio 
delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (26).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei 
comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del 
turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente 
turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei 
quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.


13. Disposizioni speciali.

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di 
generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e 
alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle 
stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le 
rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da 
giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti 
d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio 
autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera 
esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due 
festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente 
comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del 
territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di 
esercizi di vicinato.


TITOLO V
Offerta di vendita

14. Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle 
immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, 
debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un 
cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico 
cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del 
libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci 
comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con 
caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione 
del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio 
per unità di misura.


15. Vendite straordinarie.

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le 
vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di 
acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo 
tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, 
trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere 
effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi 
comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di 
notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti 
merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso 
in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese 
del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta 
informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine 
stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo 
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di 
ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o 
contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 
20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59 (27). Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando 
quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (28), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
22, commi 2 e 3 (28/a).
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di 
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle 
imprese produttrici e distributive (28/b).


TITOLO VI
Forme speciali di vendita al dettaglio

16. Spacci interni.

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di 
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali 
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione 
al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non 
abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della 
persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il 
settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.


17. Apparecchi automatici.

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita 
comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene 
installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo 
esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.


18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è 
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o 
la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio 
di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve 
accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal 
presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere 
indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione 
al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero 
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di 
comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza 
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 (29).
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 
15 gennaio 1992, n. 50 (30), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.


19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è 
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o 
la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore 
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne 
comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale 
e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che 
deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, 
deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei 
prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la 
firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a 
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che 
effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.


20. Propaganda a fini commerciali.

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda 
commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche 
temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli 
incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.


21. Commercio elettronico.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del 
commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore 
ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con 
particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli 
operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed 
internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può 
stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con 
associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.


TITOLO VII
Sanzioni

22. Sanzioni e revoca.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività 
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata 
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della 
sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro 
due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la 
sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la 
sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di 
vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale 
hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura 
ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.


TITOLO VIII
Organismi associativi

23. Centri di assistenza tecnica.

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti 
centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri 
sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi 
con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 
7 agosto 1997, n. 266 (31).
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e 
aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria 
di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela 
dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al 
comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il 
rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.


24. Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 
1° ottobre 1982, n. 697 (32), convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, 
possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel 
commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, 
sono i seguenti:
a) siano ispirate ai princìpi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi 
statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, 
distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (33).
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità 
di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo 
previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società 
finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 
e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia 
collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei 
soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia 
collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore 
anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 
(33/a).
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui 
al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti 
a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (34), 
nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 
(35), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui 
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (35/a).


TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali

25. Disciplina transitoria.

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle 
tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (36), e 
all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i 
prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-
sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore 
medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in 
possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto 
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (36), nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi 
di monopolio di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato (36/a).
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al 
comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il 
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso 
dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del 
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (36).
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di 
un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di 
esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (37), alla data di pubblicazione del presente 
decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo 
esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto 
del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli 
autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 
della legge 11 giugno 1971, n. 426 (37), in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente 
decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 (37) e decise con provvedimento 
espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente 
decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle 
domande, tranne nel caso di cui al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, 
n. 426 (38), già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 
e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise 
con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della 
legge 11 giugno 1971, n. 426 (38), non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla 
data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate 
successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data 
di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è 
sospesa la presentazione delle domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (38), ed 
iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e 
restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione 
dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto 
dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata 
quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta (38/a).
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 
1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli 
interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (39), nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 
4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (40), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 
A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme 
suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46 (41).


26. Disposizioni finali.

1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, 
dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel 
presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua 
pubblicazione.
2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio 
salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di 
cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati 
prodotti previste da leggi speciali.
4. [Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di 
vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (42), e successive modifiche, 
e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. 
Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina 
generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e 
di distribuzione delle testate.] (42/a).
5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della 
gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività 
relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 (38), e successive modificazioni, ed il decreto 
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (43), a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e 
delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (44), e alla attività 
ricettiva di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (45); la legge 28 luglio 1971, n. 558 (46); la legge 19 
marzo 1980, n. 80 (47), come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-
legge 1° ottobre 1982, n. 697 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, 
come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384 (49); l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 
settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (50), nonché 
ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 
50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 
(51), come modificata ed integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 (52).


TITOLO X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche

27. Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione 
di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle 
aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da 
servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la 
disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività 
commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più 
posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della 
settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e 
bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o 
private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su 
aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato 
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente 
esercitato l'attività in tale fiera.


28. Esercizio dell'attività.

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone 
fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un 
posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del 
posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma 
itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente 
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita 
anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di 
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il 
posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che 
si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito 
delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita 
anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per 
l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul 
titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme 
comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti 
delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza (53).
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è 
soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e 
condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche 
negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, 
sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti 
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze 
nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme 
relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il 
rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione 
dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per 
l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma 
restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed 
un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle 
caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente 
decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali 
ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da 
destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati 
che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a 
merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità 
di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei 
posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste 
dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo 
forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva 
delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro 
superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei 
loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono 
determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore 
archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente 
articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. 
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere 
igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme 
procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non 
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte 
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad 
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed 
insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e 
le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni 
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri 
centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme 
necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.


29. Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal 
territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui 
all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla 
deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di 
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa 
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione 
mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in 
ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di 
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale 
hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura 
ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.


30. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime 
disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse 
non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme 
previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e 
delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali 
esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 
(54), e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e 
alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 
diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, 
comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato 
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o 
esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi 
incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-
sanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112 (56), come modificata dalla legge 15 novembre 1995, 
n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77 (57); l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (58); il 
decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 (59), come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 
1996, n. 350. È soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (60), come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (60).


TITOLO XI
Inadempienza delle regioni

31. Intervento sostitutivo.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non 
esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo 
previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un 
termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine 
assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (61).




(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 novembre 2000, n. 190;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 15 giugno 1998, n. 3446; Circ. 14 
gennaio 1999, n. 3458/C; Circ. 18 gennaio 1999, n. 3459/C Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 25 
maggio 1999, n. 3465/C; Circ. 27 maggio 1999, n. 530461; Circ. 4 agosto 1999, n. 903484; Circ. 15 
novembre 1999, n. 530971; Circ. 16 marzo 2000, n. 650635; Circ. 9 maggio 2000, n. 902411; Circ. 1 
giugno 2000, n. 3487/c; Circ. 30 novembre 2000, n. 511309; Circ. 27 dicembre 2000, n. 511982.
(3) Riportata alla voce Società commerciali.
(4) Riportata alla voce Farmacie e farmacisti.
(4) Riportata alla voce Farmacie e farmacisti.
(5) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(5/a) Riportato alla voce Monopoli di Stato.
(6) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(7) Riportata alla voce Mercati all'ingrosso.
(8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(9) Riportato alla voce Energia nucleare.
(10) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(11) Riportato alla voce Oli minerali e carburanti.
(12) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(13) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione 
coatta amministrativa.
(14) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(15) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(15) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(16) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
(15) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(17) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(18) Riportata al n. XXIII.
(19) Riportato al n. LXXVIII.
(20) Riportata alla voce Mercati all'ingrosso.
(21) Riportata al n. CI.
(22) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(22) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(22/a) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 5, L. 7 
dicembre 1999, n. 472.
(23) Riportata al n. XXIII.
(24) Riportato alla voce Regioni.
(24/a) Con Del. Conferenza unificata 13 aprile 1999 (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), sostituita dalla 
Del. Conferenza unificata 12 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294, S.O.), sono stati 
definiti i contenuti della modulistica univoca, come previsto dal presente comma. 
(25) Riportata alla voce Comuni e province.
(26) Riportata alla voce Comuni e province.
(27) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(28) Riportata alla voce Società commerciale.
(28/a) Per la disciplina delle vendite sottocosto vedi il regolamento emanato con D.P.R. 6 aprile 2001, 
n. 218.
(28/b) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.
(29) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(30) Riportato al n. LXXXVII.
(31) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(32) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(33) Riportato alla voce Istituti di credito.
(33/a) Lettera aggiunta dall'art. 54, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(34) Riportata alla voce Cassa per il mezzogiorno.
(35) Riportato alla voce Cassa per il mezzogiorno.
(35/a) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(36) Riportato al n. LXXVIII.
(36) Riportato al n. LXXVIII.
(36/a) Comma così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione.
(36) Riportato al n. LXXVIII.
(37) Riportata al n. XXIII.
(37) Riportata al n. XXIII.
(37) Riportata al n. XXIII.
(38) Riportata al n. XXIII.
(38) Riportata al n. XXIII.
(38) Riportata al n. XXIII.
(38/a) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 23 giugno 1999, n. 252.
(39) Riportata alla voce Cassa per il mezzogiorno.
(40) Riportato alla voce Cassa per il mezzogiorno.
(41) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(42) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
(42/a) Comma abrogato dall'art. 4, L. 13 aprile 1999, n. 108, riportata al n. CV. 
(38) Riportata al n. XXIII.
(43) Riportato al n. LXXVIII.
(44) Riportata al n. LXXXV.
(45) Riportata alla voce Turismo.
(46) Riportata al n. XXIV.
(47) Riportata al n. LX.
(48) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(49) Riportato al n. XCV.
(50) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(51) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(52) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(53) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'O.M. 2 marzo 2000.
(54) Riportata al n. XIV.
(55) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(56) Riportata al n. LXXXIII.
(57) Riportata al n. CI.
(58) Riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).
(59) Riportato al n. XCIII.
(60) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(60) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(61) L'intervento sostitutivo di cui al presente articolo è stato disposto, per la regione Sardegna con 
D.P.C.M. 6 ottobre 2000.

 

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