A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Informazioni su sanzioni Codice della Strada e Amministrative
A tutti i cittadini
Informazioni sulla procedura per il pagamento di sanzioni al Codice della Strada e amministrative o per la presentare di ricorso/opposizione.
Il cittadino che ha ricevuto un AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE al Codice della Strada (Polizia Locale e Ausiliari del traffico) può pagare la sanzione indicata, entro 5 giorni dall'accertamento, secondo le seguenti modalità:
Il pagamento effettuato entro 5 giorni dall'accertamento (data riportata sull'avviso di violazione) dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione (sull'avviso di violazione sono riportati sia l'importo intero sia quello ridotto).
Il pagamento effettuato dopo 5 giorni dall'accertamento sarà comunque considerato valido ed estinguerà la sanzione, purché avvenga per intero (viene perso il diritto alla riduzione del 30%) e prima che sia dato avvio alla procedura di notifica del verbale all'indirizzo di residenza dell'obbligato in solido (intestatario del veicolo).
Se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione indicata nell'avviso di violazione, all'obbligato in solido sarà notificato, entro 90 giorni dalla data di accertamento, un VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE maggiorato delle spese di notifica, da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica con le modalità riportate sul retro del verbale. Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica dà diritto alla riduzione dell'importo della sanzione pari al 30%.
Se il verbale di accertamento della violazione non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.
Il cittadino che ha ricevuto un VERBALE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (direttamente su strada dalle mani dell'agente accertatore) per violazione di una norma del Codice della Strada può pagare la sanzione indicata, secondo le modalità riportate sul verbale stesso, entro 60 giorni dalla data di contestazione (che vale come notifica). Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di contestazione dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione.
Se il verbale di contestazione immediata non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.
PER QUANTO TEMPO SI DEVONO CONSERVARE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO?
Le ricevute devono essere conservate per almeno 5 anni, a riprova dell'avvenuto pagamento.
COME PROCEDERE SE SI DESIDERA PRESENTARE RICORSO?
La Polizia Municipale non ha il potere di annullare direttamente gli avvisi di violazione ed i verbali di contestazione emessi, se non per evidente errore materiale (targa del veicolo inesistente, strada inesistente...): in questo caso può essere avanzata istanza di ritiro dell'atto in autotutela, disciplinata dalla Legge 241/90.
L’istanza in autotutela può essere presentata:
- all'U.R.P. del Comune di Pisa (lungarno Galilei, 43) specificando ISTANZA IN AUTOTUTELA
- tramite email all’indirizzo pm.violazioni@comune.pisa.it
- tramite pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto ISTANZA IN AUTOTUTELA
Ritiro in autotutela.pdf 477,85 Kb
Il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace può essere presentato solo dopo la notifica (o contestazione immediata) del verbale, non può essere presentato avverso l'avviso di accertamento di violazione, pena l’inammissibilità. Pertanto, qualora si intenda presentare ricorso e si è in possesso del solo avviso di violazione, è necessario non provvedere al pagamento della sanzione ed attendere che venga recapitato il verbale di accertamento al domicilio dell'intestatario del veicolo. Avverso quest'ultimo potrà essere presentato ricorso alle autorità competenti, come di seguito indicato.
Per richiedere l'annullamento del verbale può essere presentato, alternativamente, ricorso al Prefetto di Pisa o opposizione al Giudice di Pace, rispettivamente entro 60 giorni o entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica:
- all'U.R.P. del Comune di Pisa (lungarno Galilei, 43) specificando nel ricorso RICORSO AL PREFETTO tramite Comando Polizia Locale di Pisa
- mediante RACCOMANDATA AR indirizzata a Polizia Municipale di Pisa specificando RICORSO AL PREFETTO
- tramite pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto RICORSO AL PREFETTO
Ricorso al Prefetto.pdf 145,84 kB
L'opposizione al Giudice di Pace deve essere presentata entro 30giorni dalla notifica, direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace (via Palestro, 39).
Opposizione al Giudice di pace.pdf 146,44 kB
Per le violazioni amministrative accertate ai sensi della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti per richiedere l'annullamento del verbale.
Scritti difensivi al Sindaco.pdf 162,78 kB
Avviso di accertamento della violazione o Verbale di contestazione immediata