A chi è rivolto
Associazioni ed Enti aderenti al Terzo Settore
Vidimazione REGISTRI degli ENTI del TERZO SETTORE
Associazioni ed Enti aderenti al Terzo Settore
Le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore hanno l' obbligo di tenere il registro degli aderenti che prestano la loro attività nell' ambito dell' organizzazione. Prima di poter essere utilizzato regolarmente questo registro deve essere vidimato e a tale operazione può provvedere anche il Segretario Generale del Comune.
Al procedimento si applicano l' art 3 comma 1 "Adempimenti degli Enti del Terzo Settore" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 Ottobre 2021 e l' art. 47 del DPR n. 445/2000.Ai sensi dell' art. 17 comma 1 Dlgs. del 03 Luglio 2017 n. 117, gli enti di cui all' art 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l' operatività il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell' ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un' apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
Ai fini dell' attivazione del procedimento è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in duplice copia originale, con allegato il Documento di identità del presidente dell' associazione e l' originale registro vidimato in ogni sua pagina con il timbro ufficiale dell' associazione. Una copia degli originali della SCIA timbrata per ricevuta, provvista di numero di protocollo generale viene restituita all' associazione e deve essere conservata insieme al registro del quale ne diviene parte integrante, la seconda copia dell' originale viene tenuta agli atti presso l' ufficio del Segretario Generale.
E' necessario presentare il Registro degli aderenti al Terzo Settore e la SCIA in duplice copia, con allegato il Documento di Identità del presidente dell' associazione. La mancata o irregolare presentazione di uno dei documenti sopra indicati ha come conseguenza l' irricevibilità dell' istanza e l' impossibilità di procedere all' autenticazione del registro.
Non viene rilasciato alcun provvedimento, è pertanto possibile utilizzare il Registro vidimato a partire dalla data della sua autenticazione e di presentazione regolare della SCIA, secondo le modalità indicate con legge.
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