Ulteriori info: accesso dei cani a luoghi pubblici e spiaggia per cani

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Informazioni sull'accesso dei cani ai luoghi pubblici, arenile e spiaggia per cani

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Tipologia del servizio

A chi è rivolto

Le informazioni sono rivolte a tutti i proprietari o conduttori di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

LIBERO ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI

La tutela degli animali e la corretta convivenza con gli uomini è stabilita dal Ministero della Salute, dalla Legge Regionale Toscana n. 59/2006 e, per il territorio pisano, dal vigente Regolamento Comunale sulla tutela ed il benessere degli animali in città. 

Gli animali d'affezione (ossia cani, gatti e furetti) in Toscana hanno libero accesso nel rispetto della normativa (L.R.T 59/2006 e s.m.i. da art. 18 bis a art. 21) sui mezzi di trasporto pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonche' nei cimiteri e nei  locali e negli uffici aperti al pubblico del territorio comunale, così come negli stabilimenti balneariTRANNE I CASI IN CUI IL RESPONSABILE DEL LUOGO, previa comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 21, L.R. 59/2009, HA ADOTTATO MISURE LIMITATIVE.

In ogni caso, nell'ambito degli spazi pubblici, battigia demaniale e spiagge libere incluse, gli animali devono essere accompagnati dal proprietario o da altro detentore, i quali sono tenuti ad usare il guinzaglio, (ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista) oltre alla museruola in caso di rischio per l'incolumità pubblica o su richiesta delle autorità competenti; inoltre devono avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, pena l'allontanamento.  Devono pertanto disporre con se' di strumenti idonei a raccogliere le deiezioni e all'occorrenza provvedere alla loro raccolta e alla pulizia dei luoghi. Il proprietario del cane o chi lo detiene a qualsiasi titolo sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni provocati dall'animale.

BATTIGIA

Ai proprietari o detentori di cani è sempre consentito l'accesso libero e gratuito alla battigia (fascia di 5 metri dal limitare del mare), nonche' il transito e la sosta temporanea, anche in presenza di uno stabilimento balneare in base alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, in cui viene fatto "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione".

SPIAGGIA PER CANI A CALAMBRONE

Tratto di arenile con accesso ai cani, appositamente attrezzato, dove è possibile prendere il sole e fare il bagno con il proprio cane. Si accede alla spiaggia dal Viale del Tirreno, località Calambrone, al confine con Livorno. Il cittadino ha libero accesso al servizio con il proprio cane, salvo quanto specificato di seguito.

Manutenzione e pulizia competono a:
Ufficio Boschi e Litorale
Via Milazzo, 29a - 56128 Marina di Pisa
Tel 05034047
Fax 050311703
RIFERIMENTO: m.geloni@comune.pisa.it 
Controllo e vigilanza competono a:
Polizia Municipale - Distaccamento Pisa litorale
Via Repubblica Pisana, 67 - 56128 Marina di Pisa
Tel 050311189 - 3280126790
Fax 050311179
pm.litorale@comune.pisa.it 

Pisa

Come fare

Per l'accesso alla spiaggia di Calambrone, ogni cittadino ha libero accesso al servizio con il proprio cane. Tuttavia esistono delle semplici regole di comportamento da rispettare:

  • possono accedere alla spiaggia dall'alba al tramonto, i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possono dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni;
  • gli animali devono essere tenuti a guinzaglio, sia sull'arenile che in acqua;
  • è fatto obbligo al conduttore di portare sull'arenile ciotola, acqua potabile ed apposita attrezzatura per creare zone d'ombra e riparo per il cane;
  • è vietato l'ingresso ai cani femmina in calore ed ai cani con sindrome aggressiva;
  • eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse dall'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccoglitore e depositarle negli appositi contenitori dei rifiuti;
  • gli animali non dovranno mai essere lasciati incustoditi, il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale.

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione, dell’art.38 del Regolamento sulla tutela degli animali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 25 maggio 2006, ovvero dell’articolo 650 del Codice Penale.

Cosa serve

NESSUNA

Cosa si ottiene

Spiaggia Per Cani

Tempi e scadenze

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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