A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Chi può fare domanda
Il proprietario di un immobile o, in caso di nuova costruzione, ristrutturazione ecc., il tecnico, delegato dal proprietario, che si occupa dei lavori.
Richiesta numeri civici
A tutti i cittadini
Il proprietario di un immobile o, in caso di nuova costruzione, ristrutturazione ecc., il tecnico, delegato dal proprietario, che si occupa dei lavori.
ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO - AGGIORNAMENTO ISTAT 2018
La numerazione civica è costituita dai numeri che identificano gli accessi esterni di qualsiasi tipo che, dall'area di circolazione, conducono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.). Si parla di accesso diretto quando l'ingresso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; l'accesso è invece indiretto quando si apre su corti, cortili o scale interne.
In presenza di più accessi esterni per uno stesso edificio o complesso di edifici, l'accesso principale è quello maggiormente utilizzato per accedere alle unità abitative, nel caso di destinazione residenziale. Per le attività produttive o uffici, l'accesso principale è quello che conduce alla parte più consistente o funzionalmente più importante. Gli altri accessi sono considerati secondari.
La numerazione civica si estende anche ai passi carrai e alle aree recintate non edificate. Queste ultime comprendono sia le aree permanentemente destinate all'esercizio di un’attività economica (ad esempio, stabilimenti balneari, rivendite auto), sia le aree non utilizzate ma provviste di un accesso all'area di circolazione. La numerazione civica deve quindi essere attribuita agli accessi esterni di qualsiasi spazio recintato non edificato.
In presenza di un cancelletto pedonale affiancato a un cancello carrabile, separati ad esempio da una colonna metallica su cui i cancelli sono fissati, le due aperture devono essere considerate come un unico accesso, se da entrambe si accede allo stesso percorso di pari livello per raggiungere la stessa unità immobiliare.
Tutti gli accessi alle chiese che svolgono anche funzioni di uffici parrocchiali, centri assistenziali, ricreativi o simili devono essere numerati. Sono esclusi dalla numerazione solo gli accessi diretti che conducono esclusivamente a luoghi di culto. È invece necessaria la numerazione per gli accessi indiretti che, dall'area di circolazione, portano a uno spazio recintato in cui si trova l'ingresso della chiesa, anche se destinata solo al culto.
Tutti gli accessi ai monumenti su pubblica via devono essere numerati se si configurano anche come ingressi a unità ecografiche che svolgono funzioni specifiche (uffici, spazi espositivi, locali per la custodia, magazzini, centraline tecniche, vani per la manutenzione, ecc.).
Per maggiori informazioni consulare il seguente allegato:
Legge 23 Giugno 1927, n.° 1188
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.
Art. 42: "Numerazione civica"
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.
Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati"
1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 223/89 è fatto obbligo da parte del proprietario del fabbricato di apporre le piastrelle dei numeri civici e della numerazione interna, così come assegnati dall’Ufficio Toponomastica.
Il "modulo di richiesta assegnazione numeri civici" va inoltrato, congiuntamente ad eventuali file PDF, al Servizio Toponomastica ( Ufficio Anagrafe via Battisti n. 51 - Sesta porta - PEC:comune.pisa@postacert.toscana.it Tel: 050910111).
L’assegnazione del/i nuovo/i numero/i civico/i verrà trasmessa al richiedente che potrà anche consultarla sul Sito SIT del Comune di Pisa al link:https://sit.comune.pisa.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cda7da1442f24828a525d0594a37ba46
La mappa è navigabile e visibile a tutti e restituisce le informazioni relative allo stradario (atto di intitolazione, provvedimento della prefettura ecc…) e alla numerazione civica (i civici appaiono sulla mappa con una visualizzazione più di dettaglio).
Al momento è prevista la ricerca per toponimo stradale, per numero civico e per protocollo di richiesta di numero civico.
L'interessato dovrà inoltrare il "modulo di richiesta assegnazione numeri civici", congiuntamente ad eventuali file PDF, al Servizio Toponomastica ( Ufficio Anagrafe via Battisti n. 51 - Sesta porta - PEC:comune.pisa@postacert.toscana.it ; email: toponomastica@comune.pisa.it; Tel: 050/910111)
E' necessario allegare un documento di indentità in corso di validità.