A chi è rivolto
IMPRESE CITTADINI
SCIA SPETTACOLI / TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI DAL VIVO (ART. 38 BIS D.L. SEMPLIFICAZIONE)
IMPRESE CITTADINI
Spettacoli dal vivo fino a 1000 persone
Il Parlamento con la legge 120 dell’11 settembre 2020, in sede di conversione del D.L. 76 (decreto Semplificazioni 1), aveva approvato l’art.38 bis per effetto del quale era possibile organizzare, fino al 31 dicembre 2021, spettacoli dal vivo fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00, semplicemente presentando al Suap una Scia e senza necessità per il Comune di convocare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio del parere ai fini della certificazione di agibilità ex art.80 Tulps sui locali o i luoghi sede di svolgimento dello spettacolo.
L'art.10 della legge 52 del 19 maggio 2022 di conversione del decreto “Riaperture” (n.24 del 24 marzo), aveva stabilito che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato “A” erano prorogati fino al 31 dicembre 2022”.
La procedura
La SCIA deve essere presentata dall'interessato mediante portale STAR e deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà e da una relazione tecnica di un professionista che attesti la rispondenza del luogo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, con riferimento al D.M. 19 agosto 1996.
L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all'amministrazione competente. Questa, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione può adottare i provvedimenti di cui sopra anche dopo la scadenza dei sessanta giorni. Si applicano inoltre le sanzioni penali di cui al comma 5 dello stesso art. 38-bis - la reclusione da uno a tre anni - e quelle di cui al Capo VI del DPR n. 445/2000.
Nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, nonchè proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e ele ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), continua ad essere sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni, oltre che da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996.
l'istanza dovra essere presentata tramite il portala regionale STAR
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI / TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI DAL VIVO (ART. 38 BIS D.L. SEMPLIFICAZIONE)