A chi è rivolto
Impresa-cittadini
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI/TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI
Impresa-cittadini
Richiesta autorizzazione
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico temporanee, caratterizzate in quanto temporanee da una durata breve e ben definita, non stagionale o permanente, ma che ricorrano con cadenza prestabilita, sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS, R.D. 18/06/1931 n. 773, salvo il caso di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio per i quali l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'Autorizzazione ha validità temporanea ed è riferita esclusivamente ai luoghi e alle date di svolgimento indicati.
I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono locali destinati, anche temporaneamente, allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.
Il termine ""locale"" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi all'aperto dove si svolgono spettacoli o manifestazioni. i locali di pubblico spettacolo come sopra specificati richiedono la verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, R.D. 773/1931, esclusa solo per le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgono in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico e per le quali, se impiegati palchi o pedane per gli artisti ed attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, l'installazione è in aree non accessibili al pubblico.
In tale ipotesi di esclusione ai sensi degli artt. 1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996 e 2, comma 3 delle Norme sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 22/04/2003, è comunque necessario provvedere all'approntamento di idonei mezzi antincendio e sono comunque richiesti i seguenti documenti a firma di tecnici abilitati:
Tale documentazione e l'approntamento di idonei mezzi antincendio sono dunque necessari per tutti gli spettacoli e per tutte le manifestazioni.
La verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. E' contenuta in una relazione tecnica di asseveramento di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ed il tecnico attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, sostituendo, solo in tale caso, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Nei due anni successivi al rilascio dell'autorizzazione di agibilità art. 80 del TULPS, qualora la manifestazione si ripeta nel medesimo luogo e con le medesime strutture ed impianti già esaminati dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo o già oggetto di relazione tecnica di asseveramento di professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, la manifestazione potrà svolgersi senza nuova verifica di agibilità e con il solo rilascio dell'autorizzazione artt. 68/69 del TULPS.
Qualora lo spettacolo o trattenimento pubblico temporaneo si svolga in luogo per il quale è già stata rilasciata ad altro soggetto autorizzazione di agibilità art. 80 del TULPS, che lo concede in uso, l'organizzatore dovrà presentare istanza per il rilascio della sola autorizzazione artt. 68/69 del TULPS.
In questi casi gli allestimenti e strutture dello spettacolo dovranno essere conformi alla relazione e al progetto presentato e approvato come da relativi verbali della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o alle previsioni della relazione tecnica asseverata, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone. Nel caso invece si varino gli allestimenti e le strutture impiegati, dovrà essere richiesta l'agibilità temporanea art. 80 TULPS per lo svolgimento dello specifico spettacolo. Per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei deve inoltre essere garantito dall'organizzatore:
L'istanza può essere presentata tramite il portale STAR
la modulistica è presente sul portale regionale Star al seguente link:
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star-info/ente/13.13.1.M.000.050026?dominio=SUAP