MATRIMONIO:
A chi è rivolto
A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzaizone a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.
Per maggiori informazioni riguardo le pubblicazioni di matrimonio ricercare nei servizi : Richiesta pubblicazioni di Matrimonio
Chi può presentare
I diretti interessati, o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale
Descrizione
Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico
e quindi inderogabili.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.
Formazione atti di matrimonio
L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.
Matrimoni civili
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito provvediemnto della Giunta comunale.
Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
- non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
- non devono essere interdetti o per infermità di mente
- non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
- la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
- non possono contrarre matrimonio tra loro:
- gli ascendenti;
- i fratelli e le sorelle;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l'adottato e i figli dell'adottante;
- l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
- persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le Pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
Che cosa sono le Pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura
rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale,o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.
Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.
Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato
Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti da elettore.
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Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della L. n.219/2012).
La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro, è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.
L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
Riepilogando il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:
in linea retta:
- 1° grado: padre o madre e figli;
- 2° grado: nonni e nipoti;
- 3°grado: bisnonni e pronipoti;
- 4° grado: trisnonni i trisnipoti;
- 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
- 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
In linea collaterale:
- 1° grado: non esiste
- 2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta:
- 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale:
- 1° grado: non esiste;
- 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);
L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili. L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):
- dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
- riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile;
- accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali
- per gli sposi, il riconoscimento del figlio naturale (ora figli nati fuori dal matrimonio).
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.
Dove è possibile la celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:
- nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
- in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
- all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.
Cosa si deve intendere per casa comunale
Per casa comunale si deve intendere "un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.”.
Può essere destinata alla celebrazione dei matrimoni qualsiasi sala del palazzo comunale ritenuta idonea.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007, ha previsto che il matrimonio deve essere normalmente celebrato all’interno della Casa comunale, ma è possibile anche procedere celebrando il matrimonio nei giardini dell’edificio che ospita la casa comunale. Il giardino in questione deve costituire una “pertinenza funzionale” dell’edificio stesso ai sensi degli articoli 817 e 819 del codice civile (“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio, o ad ornamento di un’altra cosa”).
Celebrazioni all'esterno dell'edificio comunale
Alla luce di quanto sopra specificato, non si possono celebrare matrimoni nei giardini o parchi comunali esterni all’edificio comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.
Nella circolare prima menzionata viene ricordato che, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 396/2000, possono venire istituiti, anche per singole funzioni, uno o più separati uffici dello stato civile.
Pertanto il Comune può destinare alla celebrazione di matrimoni anche una sala esterna all’edificio comunale, con le relative pertinenze funzionali (cioè il giardino): l’utilizzo di tale sala dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un solo matrimonio.
Tanto nel “Massimario di stato civile”- edizione 2012 -, che nella successiva circolare n. 10 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno affronta il problema della celebrazione del matrimonio presso un sito di proprietà comunale di particolare valore storico o di attrazione turistica, quindi particolarmente affollato.
Già nel “Massimario” il Ministero aveva espresso un giudizio positivo sull’utilizzo di tali spazi pubblici, purchè essi fossero riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinati alle celebrazioni.
Il Ministero su tale questione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, che si è espresso positivamente con proprio parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, confermando quanto già indicato nel Massimario di stato civile. Il Consiglio di Stato ha affermato che “i requisiti di esclusività e continuità della destinazione possono permanere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purchè tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.”.
Celebrazioni del matrimonio civile in luoghi privati
Riguardo all’utilizzo di un sito di proprietà privata, nel “Massimario di stato civile” viene specificato che “E' ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla Casa comunale di proprietà privata, purchè acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della Casa comunale.”
Pertanto riepilogando, la celebrazione di un matrimonio civile può quindi avvenire:
- nella Casa comunale;
- in una sala dell’edificio comunale;
- nella sala esterna all’edificio comunale, compreso il giardino;
- in siti di proprietà comunale che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a patto che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazioni;
- in siti di proprietà privata, purchè acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico, con carattere di ragionevole continuità temporale e di esclusività.
L'atto di matrimonio o di unione civile
L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l'apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto.
Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
MATRIMONI CONCORDATARIO E ALTRI CULTI RELIGIOSI
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'ufficiale dello stato civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni
e la separazione dei beni
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La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
- i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
- i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
- i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione;
- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:
- morte di uno dei coniugi;
- separazione giudiziale dei beni;
- provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
prima del matrimonio:
- all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
- al parroco (matrimonio concordatario);
- al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.
Matrimonio o unione civile all'estero di cittadino italiano
La capacità matrimoniale/unione civile e le altre condizioni per contrarre matrimonio/unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo/unito civilmente, quindi, quella italiana, prevista dal codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi/unito civilmente abbia acquistato per effetto di una sentenza passata in giudicato italiana o riconosciuta in Italia.
di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale/unione civile e le altre condizioni per contrarre matrimonio/unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo/unito civilmente al momento del matrimonio/unione civile.
Il matrimonio/unione civile all'estero, quando gli sposi/uniti civilmente sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità consolare.
, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.
In relazione al matrimonio, quale che sia la modalità di celebrazione prescelta, rimane in capo ai nubendi l'obbligo della pubblicazione, attesa la sua importantissima funzione di verifica da parte dell'ufficiale di stato civile, circa l'insussistenza di impedimenti suscettibili di dar luogo a successive azioni di nullità o annullamento.
Ai sensi dell'art 11 del DPR 5/1/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, "le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 del codice civile"
Le pubblicazioni di matrimonio hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione dei nubendi.
Per quanto riguarda l’unione civile, le pubblicazioni sono sostituito da un processo verbaledi richiesta di Unione civile, nella quale vengono dichiarati da parte degli interessati, l’assenza degli impedimenti previsti dalla legge.
Le legislazioni di alcuni paesi esteri richiedono un'attestazione concernente la mancanza di impedimenti in capo al cittadino italiano e talvolta il rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco
L'art. 115, comma 1, del codice civile, prevede, con riguardo al matrimonio/unione civile del cittadino all'estero, che il cittadino italiano è comunque soggetto alle norme italiane sulle condizioni necessarie per contrarre matrimonio/unione civile stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.
Dette condizioni riguardano l'età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale/unione civile (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi/uniti civilmente (art. 87); l'ipotesi del "delitto" (art. 88).
La mancanza di uno dei requisiti o l'esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio/unione civile eventualmente contratto invalido con riferimento all'ordinamento giuridico italiano.
Secondo l'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio/unione civile contratto all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio/unione civile all'estero può essere celebrato dinanzi:
- ad un'autorità straniera locale;
- all'autorità diplomatica o consolare;
- ad un ministro di un culto religioso.
Il matrimonio/unione civile del cittadino italiano dinanzi all'autorità straniera locale
Il matrimonio/unione civile celebrato dal cittadino italiano all'estero dinanzi all'autorità straniera locale, se vengono rispettate le forme previste nello stato straniero e se sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio/unione civile secondo le norme del codice civile, è valido e produce effetti immediati anche nell'ordinamento italiano. Per il matrimonio non sussiste in questo caso l'obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera.
In alcuni casi l'autorità straniera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.
E' importante ricordare che l'Italia ha aderito insieme ad altri paesi, alla Convenzione di Monaco del 1980, che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio/unione civile all'estero. Il certificato viene rilasciato dall'autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio/unione civile che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza.
ln Italia l'autorità competente a rilasciare questo certificato è l'ufficiale di stato civile.
L'Italia ha poi stabilito ulteriori accordi con Svizzera e Austria nell'ottica di una maggiore collaborazione e semplificazione per la celebrazione del matrimonio/unione civile tra cittadini provenienti dai rispettivi Paesi.
Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.
Copia dell'atto di matrimonio/unione civile redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto è rimessa a cura degli interessati, sposi o uniti civilmente, all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia. Dal momento che l'atto è immediatamente valido, la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile non avrà efficacia costitutiva, ma ha solo natura meramente dichiarativa ossia certificativa e di pubblicità.
In sintesi:
- non devono essere fatte le pubblicazioni , a meno che non lo richieda la legge straniera;
- deve essere presentato il certificato di capacità matrimoniale o un nulla-osta da richiedere all'ufficiale di stato civile del Comune italiano, se richiesto dalla legge straniera;
- una volta contratto il matrimonio/unione civile, l'originale dell'atto di matrimonio/unione civile questo deve essere legalizzato e tradotto
- deve essere poi trasmesso copia dell'atto di matrimonio/unione civile redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente, quello del comune di residenza degli sposi/uniti civilmente cittadini italiani, perché sia trascritto in Italia nei registri di stato civile.
Il matrimonio/unione civile del cittadino italiano dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana
La legge italiana attribuisce alle autorità diplomatiche e consolari all'estero
funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è, dunque, autorizzato a celebrare i matrimoni.
Davanti al Console all'estero, due futuri sposi/uniti civilmente, entrambi cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, possono celebrare matrimonio/unione civile. Dovranno presentare l'istanza di celebrazione del matrimonio/unione civile consolare all'ufficio consolare, che può essere inviata per posta, fax o e-mail e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti ovvero presentata di persona.
In caso di matrimonio e una volta accolta l'istanza, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni
In sintesi occorrerà:
- presentare l'istanza di celebrazione del matrimonio/unione civile consolare, che può essere depositata di persona all'ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o e-mail e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti;
attendere l'accoglimento dell'istanza;
una volta accolt l'istanza, richiedere le pubblicazioni.
- attendere l'accoglimento dell'istanza;
- una volta accolta l'istanza, richiedere le pubblicazioni:
In base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere le pubblicazioni, ovvero:
- se entrambi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza;
- se il cittadino italiano ha la residenza all'estero e l'altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all'autorità consolare italiana all'estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo;
- se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l'altro (italiano o straniero) all'estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza;
- se entrambi sono residenti all'estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l'autorità consolare. L'autorità consolare dovrà poi inviare l'atto di matrimonio/unione civile all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.
Il Console può rifiutare la celebrazione del matrimonio/unione civile quando quest'ultimo risulterebbe non valido secondo l'ordinamento vigente nel Paese straniero; ovvero può decidere di celebrare comunque il matrimonio/unione civile, ma dovrà informare gli sposi circa la non efficacia dell'atto nello Stato in questione.
Come fare
Le uniche competenze dell'ufficio di stato civile in caso di matrimonio/unione civile all'estero, possono essere la richiesta di èper le quali si rimanda all'apposita pagina di questo sito, o il rilascio del certificato di capacità matrimoniale o nulla osta, per il quale è sufficiente presentare semplice istanza verbale o scritta.
UNIONE CIVILE
L’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che si tratti di persone maggiorenni, dello stesso sesso e che non sussistano impedimenti di cui all’art. 1 comma 4 della legge 76/2016; redigerà successivamente un processo verbale della richiesta che dovrà essere sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e dalle parti.
Inoltre, dovrà essere indicata la data prevista per rendere la dichiarazione congiunta di costituzione dell’unione civile e che tale data dovrà essere successiva al termine di quindici giorni previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Per la costituzione formale dell’unione, viene richiesta la presenza personale e congiunta di entrambe le parti, sono necessari due testimoni ed il comune competente è quello dove è stata presentata la richiesta; l’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di voler costituire l’unione civile e menziona il contenuto dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge 76/2016; la registrazione del verbale avviene mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.
Tale atto andrà trasmesso ai comuni di nascita per le annotazioni marginali.
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa.
In assenza di specifica indicazione, il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire sia rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile con accordo a norme dell’art. 12 della legge 162/2014, sia con negoziazione assistita di fronte agli avvocati ai sensi dell’art. 6 della citata legge.
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Di seguito è possibile scaricare il modulo per unioni civili e il calendario 2024 con la disponibilità delle sale:
Schema della legge
L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:
- dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
- dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.
In cosa consistono le Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, SOLO per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il propiro cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Come fare
E' necessario rivolgersi ad un'ufficio di stato civile di un Comune italiano
Cosa serve
La comunicazione e il processo verbale
Chi intende costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a loro scelta, tramite consenga a mano all'Ufficio protocollo del Comune, servizio postale, fax, posta elettronica/PEC. L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere sottoscrittao contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’Ufficiale dello Stato civile in un Comune di loro scelta.
La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.
Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.
I controlli
L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello Stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.
Il nulla osta per i cittadini stranieri
Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.
Costituzione dell'unione civile
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile). Per quanto riguarda le modalità e il lugo di celebrazione si prega di contattare l'ufficio
Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficale di Stato civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'Unione civile.
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.
Cosa si ottiene
La celebrazione di un'unione civile
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio
Quanto costa
Nessun costo per la celebrazione.
Dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a Euro 16,00 per lo scioglimento
Vincoli
Cause impeditive (commi 4 e 5 della L. n.76/2016)
Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Casi particolari
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell'atto di Unione (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.