Dispersione Delle Ceneri

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Dispersione Delle Ceneri

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Pisa

Come fare

La dispersione delle ceneri, in natura o per affondamento o interramento dell'urna è consentita esclusivamente su espressa volontà del defunto risultante dal

  • testamento notarile;
  • testamento olografo che per avere legalità deve essere pubblicato dal notaio;
  • iscrizione socrem.
  • in mancanza dei documenti di cui sopra può essere resa dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile da parte del coniuge o, in difetto, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi del defunto in base agli aticoli 74-77 cc. che attesti che il defunto stesso aveva espresso verbalmente la volontà della dispersione delle ceneri (da rendersi anche mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000).

Il richiedente deve presentare istanza di dispersione direttamente all'Ufficio  mediante l'apposito modulo "Istanza dispersione ceneri".

Cosa serve

Dichiarazione dei familiari

Dichiaranti la cremazione e/o l'affido

Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto , o, in loro mancanza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. Potrà essere dichiarata sia la volontà del defunto o la sola volontà dei famigliari

Dichiaranti la dispersione

Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto , o, in loro mancanza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. Potrà essere dichiarata sia la volontà del defunto o la sola volontà dei famigliari

Nel caso della dispersione può essere dichiarata dai famigliari la sola volontà del defunto, ma non la volontà dei soli famigliari.

Conseguenze della sottoscrizione

La dichiarazione relativa alle volontà espressa in vita dal defunto è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

In questi casi può essere rivolta una richiesta al Giudice, affinchè possa emettere un provvedimento di diversa destinazione delle ceneri.

Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione

L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.

Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:

  • tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
  • inumate;
  • disperse nel cimitero, in natura o in mare;
  • affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).

L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:

  • atto testamentario del defunto;
  • una dichiarazione del coniuge/unito civilmente o, in sua assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
  • una dichiarazione del coniuge/unito civilmente o, in sua assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che, in assenza di una volontà espressa in vita dal defunto, esprimono la loro volontà affinchè le ceneri del defunto siano affidate (è esclusa la possibilità che possano richiedere la dispersione delle ceneri), tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).

Cosa serve

La dispersione delle ceneri, in natura, in mare o nel cinerario comune  è consentita esclusivamente su espressa volontà del defunto risultante dal

  • testamento notarile;
  • testamento olografo che per avere legalità deve essere pubblicato dal notaio;
  • iscrizione socrem.

O in mancanza di quanto sopra su istanza tramite  dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in difetto dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado indicante chi si occuperà della dispersione.

L'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata, come da legislazione vigente, in un unico provvedimento unitamente alla autorizzazione alla cremazione, dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso.

Se la dispersione, per volontà del defunto, deve avvenire in altro Comune, l'autorizzazione alla dispersione sarà rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso solo dopo ricezione nulla osta da parte del Comune nel quale deve avvenire la dispersione (per competenza territoriale). Tale nulla osta conterrà le relative prescrizioni in base al regolamento di polizia mortuaria del Comune stesso.

Cosa si ottiene

Dispersione Delle Ceneri

Tempi e scadenze

L’autorizzazione viene rilasciata immediatamente al termine dell’istruttoria documentale.

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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