La dispersione delle ceneri, in natura, in mare o nel cinerario comune è consentita esclusivamente su espressa volontà del defunto risultante dal
- testamento notarile;
- testamento olografo che per avere legalità deve essere pubblicato dal notaio;
- iscrizione socrem.
O in mancanza di quanto sopra su istanza tramite dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in difetto dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado indicante chi si occuperà della dispersione.
L'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata, come da legislazione vigente, in un unico provvedimento unitamente alla autorizzazione alla cremazione, dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso.
Se la dispersione, per volontà del defunto, deve avvenire in altro Comune, l'autorizzazione alla dispersione sarà rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso solo dopo ricezione nulla osta da parte del Comune nel quale deve avvenire la dispersione (per competenza territoriale). Tale nulla osta conterrà le relative prescrizioni in base al regolamento di polizia mortuaria del Comune stesso.