Se la nascita deriva da unione legittima (genitori sposati), la dichiarazione può essere resa da uno solo dei genitori; se la nascita deriva da unione naturale (genitori non sposati), la dichiarazione è resa da entrambi i genitori o dal solo genitore che riconosce il bambino muniti di un documento d’identità personale e attestazione di nascita.
La dichiarazione può essere resa:
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; Trasmessa ai fini della trascrizione dal direttore sanitario all’ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori al comune di residenza;
- entro dieci giorni, presso il comune. I genitori devono di dichiarare la nascita nel proprio comune di residenza; nel caso non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati da virgola.
Cittadini stranieri
La dichiarazione di nascita è resa con le stesse modalità per i genitori stranieri nel caso che entrambi o uno di essi siano residenti in Pisa o in altro Comune. Se non sono residenti la dichiarazione è resa nel Comune in cui è avvenuta la nascita. Nel caso di riconoscimento di figlio naturale il cittadino straniero presenta con il passaporto una dichiarazione rilasciata dalla propria Ambasciata o Consolato da cui risulti la possibilità o meno al riconoscimento, l’esatto cognome e la cittadinanza da attribuire secondo le leggi vigenti dello stato di appartenenza. Se non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.
Casi particolari
La dichiarazione di nascita di un "bambino nato-morto" è resa dai genitori all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto. Altrettanto vale per il "bambino nato vivo, ma deceduto prima della denuncia di nascita".