Il richiedente fa richiesta alla ASL competente per territorio mediante la modulistica predisposta.
La domanda deve essere:
- corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza.
- presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
Rilascio delle autorizzazioni.
Le autorizzazioni sono successivamente rilasciate formalmente dal Sindaco (in qualità di autorità sanitaria locale) sulla base della documentazione favorevole inviata e supportata da specifica istruttoria predisposta dal Servizio Veterinario dell’ Asl competente per territorio, e previo nulla osta della Commissione regionale (richiesto sempre tramite il Servizio Veterinario).
Nella fase istruttoria, spetta quindi al Servizio veterinario USL accertare:
- la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
- che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.
Fatta l'istruttoria, il servizio Veterinario competente invia al Comune di competenza la documentazione e richiede il rilascio formale dell'autorizzazione finale.
Occorre inoltre denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti in base all'autorizzazione emessa.