A chi è rivolto
A tutti i cittadini residenti nel comune di Pisa
Costituzione della convivenza di fatto
A tutti i cittadini residenti nel comune di Pisa
La convivenza di fatto può essere costituita a i sensi dell’art. 1 comma 36 delle legge 76/2016.
Ai sensi del sopracitato comma si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da una unione civile.
CONTATTI: cambiresidenza@comune.pisa.it
La dichiarazione DEVE essere firmata da entrambi i componenti della coppia
Di seguito è possibile scaricare i moduli per la dichiarazione di costituzione e di cessazione della convivenza di fatto:
Requisiti della convivenza di fatto:
Fermi restando quindi i presupposti di cui al comma 36, ai sensi del comma 37, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento all’art. 4 ed alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 di cui al DPR 223/89.
Pertanto, la convivenza di fatto si costituisce a seguito di una dichiarazione, resa con i criteri previsti per ogni dichiarazione anagrafica (cioè dai responsabili di cui all’art. 6 del DPR 223/89 ovvero da ogni componente maggiorenne).
Oggetto della dichiarazione sarà la costituzione della convivenza di fatto.
La dichiarazione deve essere resa da entrambi i componenti la coppia, stante il richiamo esplicito all’art. 13 del DPR 223/89, che si riferisce a sua volta all’art. 6.
È applicabile l’art. 38 comma 3 – bis DPR 445/2000.
Il richiamo al concetto di “accertamento della stabile convivenza” contenuto nel comma 37 implica il sussistere di una convivenza stabile quale elemento fondante, in aggiunta alla presenza dei legami affettivi di coppia.
L’ufficio anagrafe procederà pertanto all’accertamento di quanto dichiarato.
La convivenza di fatto verrà istaurata nel termine di due giorno decorrenti dalla data della dichiarazione effettuata nei modi sopradescritti.
Qualora nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di cui sopra i conviventi di fatto non ricevano alcuna comunicazione dall’ufficio, quanto dichiarato verrà considerato conforme alla situazione di fatto in essere alla data di ricezione della dichiarazione.
I conviventi di fatto potranno disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o sottoscrizione privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
La convivenza di fatto si risolve per: