Consultazione anagrafe

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Consultazione anagrafe

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Pisa

Descrizione

Gli sportelli anagrafici possono emettere, senza necessità di prenotazione:

  • tutte le tipologie di certificati anagrafici attuali o storici, purchè riferiti ad una data successiva al 1° novembre 1989;
  • certificati anagrafici storici riferiti a date antecedenti il 1° novembre 1989;

I certificati anagrafici ed elettorali sono soggetti all’imposta di bollo di euro 16,00, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

I certificati anagrafici possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione.
Le certificazioni di stato civile ed elettorali possono essere rilasciate:

  • ai diretti interessati;
  • ad una terza persona munita di apposita delega e copia del documento d’identità del delegante;
  • a chiunque ne faccia richiesta, in qualità di titolare di un interesse personale e concreto, giuridicamente rilevante.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una dichiarazione che società o Enti privati (banche, assicurazioni ecc.) possono richiedere per documentare stati, fatti o qualità personali.
Sottoscrivendola, ci si assume la responsabilità di quanto dichiarato e se ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
Può essere autenticata anche la firma in calce a:

  • Atti di delega per la riscossione pensione, compensi economici, ratei pensionistici maturati e non riscossi;
  • Procura alle liti, esclusivamente nei casi previsti dal codice di procedura penale.

In considerazione di tale agevolazione, si comunica che richieste direttamente al Comune di certificati anagrafici da parte di avvocati per la loro attività professionale, se relative a persone delle quali si conoscano cognome, nome, data di nascita o codice fiscale, saranno soddisfatte esclusivamente se rivolte direttamente agli sportelli dell’Anagrafe.

Per le modalità di rilascio dei certificati anagrafici a sportello, si rimanda alla pagina di questo sito.

Relativamente a richieste di certificati anagrafici di persone per le quali siano conosciuti dati anagrafici che non siano quelli prima descritti, si precisa quanto segue:

  • Gli ufficiali d’anagrafe devono rispettare le norme e le disposizioni del Ministero dell’interno.
  • La normativa anagrafica non detta alcuna disposizione in merito alle modalità e alle misure che l’ufficiale d’anagrafe deve adottare al fine di evitare il rischio di fornire certificati relativi a persone diverse da quelle richieste, e il Ministero, proprio in relazione al rischio di confusione dovuta alle omonimie che con l’ANPR si sono moltiplicate, ha disposto che il richiedente indichi cognome, nome e data di nascita o il codice fiscale (che verrà sostituito dall’ID ANPR). Ne consegue che questo deve essere il comportamento “ordinario” tenuto dall’ufficiale d’anagrafe.
  • L’interpretazione delle norme e delle disposizioni ministeriali non può mai essere disgiunta dalla considerazione e dalla valutazione della ratio su cui si basano le normative e le disposizioni stesse, alla luce dei principi generali della normativa che, in questo caso, è quella anagrafica. Il principio anagrafico che deve osservato in questo caso è quello di evitare la rivelazione di dati e informazioni diversi da quelli espressamente richiesti in sede di richiesta di certificati.
  • In pratica, l’ufficiale d’anagrafe non può fornire indicazioni e dati personali idonei ad individuare la persona di cui si chiede il certificato, da scegliere tra un elenco di persone che hanno lo stesso cognome e nome, ma deve limitarsi a certificare le persone per le quali è certa la corretta identificazione sulla base dei dati forniti dal richiedente, e non può condurre “indagini” sulla base di dati o elementi approssimativi o che non siano riferibili agli archivi anagrafici, o che comportino modalità e tempi di ricerca irragionevoli.

L’ufficiale di anagrafe nel caso di richieste di certificati anagrafici con dati incompleti, deve fare riferimento ai dati contenuti nella scheda anagrafica, che comprende:

  • cognome e nome;
  • data e luogo di nascita;
  • numero dell’atto di nascita;
  • codice fiscale;
  • paternità e maternità;
  • cittadinanza;
  • indirizzo di residenza;
  • stato civile;
  • cognome e nome del coniuge e data del matrimonio;
  • dati dell’ultima carta d’identità rilasciata (numero e data di rilascio);
  • dati dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato (numero e data di rilascio - solo per i cittadini stranieri non comunitari);
  • componenti lo stato di famiglia

Stato civile e cittadinanza sono dati troppo generici per essere utili ai fini della corretta individuazione di una persona, mentre professione e titolo di studio, per quanto registrati anagraficamente, non sono dati attendibili in quanto non soggetti ad alcuna verifica al momento della loro raccolta e dei quali non è richiesto l’aggiornamento.

Pertanto, in caso di richieste con dati anagrafici parziali, queste potranno essere inoltrate anche tramite pec/email, e i dati che possono essere indicati all’ufficiale di anagrafe sono quelli prima elencati, e la certificazione verrà rilasciata solo nel caso in cui sia possibile identificare una persona escludendo ogni possibile omonimia rispetto ai dati presenti in ANPR, ovvero qualora vi sia esatta corrispondenza tra quanto richiesto e i dati presenti in ANPR con cognome e nome (dati obbligatori), e almeno due dei seguenti dati:

  • data di nascita parziale (giorno e mese – mese e anno);
  • comune di nascita e/o residenza;
  • cognome e nome materni (in considerazione che la paternità comporta una maggiore frequenza di omonimie, tale dato verrà tenuto in considerazione solo quale elemento aggiuntivo ai 4 richiesti);
  • cognome e nome del coniuge e/o data del matrimonio;
  • dati dell’ultima carta d’identità rilasciata;
  • dati dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato;
  • dati anagrafici dei figli, ma solo se presenti nello stato di famiglia della persona richiesta.

Qualora i dati trasmessi dal richiedente, anche uno solo degli stessi, non corrispondessero a quelli registrati anagraficamente, non verrà rilasciato alcun certificato; inoltre non verranno presi in considerazione dati approssimativi, quali: fasce di età o serie di dati inerenti un'unica informazione (ex: più giorni di nascita, più comuni di residenza, ecc.).

Relativamente ai certificati anagrafici storici, si rammenta che sulla piattaforma ANPR possono essere richiesti quelli che comprendono il periodo di tempo nel quale il Comune è subentrato in ANPR, mentre per periodi antecedenti devono necessariamente essere richiesti al Comune dove le persone hanno avuto la residenza anagrafica.

I tempi di rilascio dei certificati anagrafici correnti è di 30 giorni (art. 2, c.2, della L. n.241/1990), mentre il tempo di rilascio dei certificati anagrafici storici è di 45 giorni (Regolamento Comunale del Procedimento Amministrativo, come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n.19 del 27/02/2019).

Infine si rammenta che:

  • i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, ad esclusione di quelli per il cui uso è prevista un’esenzione di legge, da indicare al momento della richiesta. P
  • per la richiesta di certificati “per uso notifica atti giudiziari” o comunque per uso di giustizia, per i quali sia prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, il richiedente dovrà dimostrare di essere iscritto all’Ordine degli avvocati, esattamente come previsto per la richiesta on line.

Sono disponibili 15 tipologie di certificati:

  • anagrafico di nascita;
  • anagrafico di matrimonio;
  • di cittadinanza;
  • di esistenza in vita;
  • di residenza;
  • di residenza AIRE;
  • di stato civile;
  • di stato di famiglia;
  • di stato di famiglia e di stato civile;
  • di residenza in convivenza;
  • di stato di famiglia AIRE;
  • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • di stato libero;
  • anagrafico di unione civile;
  • di contratto di convivenza.

Come fare

Possono essere richiesti singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

Tutti i certificati hanno il costo di una marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli che una norma di legge prevede che siano esenti.

Se il certificato viene rilasciato in bollo, il richiedente deve essere in possesso di una marca da Euro 16,00 già al momento della richiesta del certificato in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta al momento del rilascio del certificato, il numero identificativo della marca e la data della sua emissione devono essere riportati sul documento rilasciato, e il richiedente dovrà collocare la marca da bollo corrispondente sul certificato non appena stampato in un qualsiasi spazio libero.

Cosa serve

SPIC, CIE, CNS

Cosa si ottiene

Consultazione anagrafe

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

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