A chi è rivolto
I commercianti e gli allevatori di specie animali.
Chi può fare domanda
I commercianti e gli allevatori di specie animali.
Commercio animali esotici
I commercianti e gli allevatori di specie animali.
I commercianti e gli allevatori di specie animali.
Il servizio consente di ottenere l'autorizzazione a commerciare e/o allevare animali esotici destinati al commercio. L’allevamento ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge comunicata, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente, con le stesse modalità per la detenzione.
La scelta di detenere animali di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni, dato che essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici.
Gli esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda: l’ambiente che deve avere precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione; l’alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l’altra (anche affini); inoltre sono da considerare il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie (tartarughe, pappagalli,…) e la scarsa, o difficilmente interpretabile, interazione con l’uomo. Infatti gli animali esotici, in genere, hanno un "linguaggio" meno immediato rispetto ai domestici, per cui perfino situazioni di estremo disagio sono di difficile interpretazione.
Nel 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione) che si invita a consultare:
appendice I: specie minacciate di estinzione (pappagalli, rapaci,coccodrilli ecc.)
appendice II: specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione
appendice III: specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie
Quali moduli utilizzare:
La richiesta viene avanzata alla ASL competente per territorio, al cui sito si rimanda per eventuale modulistica.
Alla domanda devono essere allegati:
Il Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente effettua l'istruttoria e le verifiche in base al tipo di animale e alla normativa vigente. Successivamente invia al Comune competente il parere, e in base a questo il Sindaco del Comune rilascia o non rilascia l'autorizzazione.
verificare sul sito USL