A chi è rivolto
Un cane di proprietà può essere collocato in canile in due casi estremi, ai sensi degli art. 23 (per gravi motivi) o art.28 (per mordacità) della Legge Regionale Toscana n. 59/2009.
Nel primo caso, se la pratica è accettata, il proprietario perde il possesso dell'animale. Il servizio comunque non è gratuito.
Nel secondo è il Dipartimento Veterinario della USL competente per territorio che segnala la mordacità del cane, e il proprietario resta titolare e responsabile del cane. Nel solo caso che lo voglia custodire al canile invece che in proprio, può chiedere al Comune con apposita modulistica il trasferimento con spese di mantenimento a suo carico.
Ricordiamo, in ogni caso, che il trasferimento del cane in canile deve essere l'ultima ed estrema destinazione, e che ogni proprietario deve attivarsi per trovare al cane la migliore sistemazione possibile, temporanea o definitiva, alternativa al canile.
Chi può fare domanda
Gravi motivi, ai sensi dell'art. 28 della L.R.T. 59/2009:
I proprietari di cani che, per sopraggiunte circostanze e gravi motivi debitamente documentati, non possono prendersi cura del proprio cane possono fare domanda con la apposita modulistica. I gravi motivi principalmente sono morte del proprietario in assenza di eredi, ricovero definitivo in RSA del proprietario in assenza di eredi, sfratto esecutivo, gravi e documentate situazioni sociali. Tutte le sopracitate situazioni devono essere documentate.
Cani morsicatori (art. 23 L.R.59/09)
Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento.
I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento.
I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.
Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.
Altrimenti, se il proprietario è in grado di gestire il cane non è emesso alcun provvedimento USL.
Il proprietario o il detentore di un cane dichiarato morsicatore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà. In questo caso, occorre presentare la domanda al Comune utilizzando l'apposita modulistica.
Qualora un cane venga certificato come "irrecuperabile" può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione degli animali.