Per avere la possibilità di rottamare/demolire un veicolo, gravato da fermo fiscale, lo stesso non dovrà più essere idoneo alla circolazione.
Il Personale del Comando di Polizia Locale di Pisa potrà procedere a visionare il veicolo (previo appuntamento) per verificarne e attestarne su eventuale relativo verbale lo stato d’uso dopo che la perizia o la dichiarazione di una officina meccanica (da allegare alla richiesta) ne abbia attestato che meccanicamente ed economicamente non può essere riparato.
Il documento prodotto dalla Polizia Locale quale attestazione di inutilizzabilità del veicolo (art.3 Legge 14 del 26 Gennaio 2026) consentirà la rottamazione/demolizione dello stesso gravato da fermo fiscale amministrativo.
Tale documento imprescindibile per la procedura di rottamazione andrà allegato alla richiesta di cancellazione dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.
TEMPI E SCADENZE:
Non è prevista una tempistica entro la quale presentare domanda. Le domande non scadono.
L’istruttoria dell’attestazione di inutilizzabilità del veicolo si completa, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (ex.art.2 L. 241/1990) salvo eventuali sospensioni dei tempi che derivano da cause non riconducibili alla Polizia Locale.
La mancanza di almeno un documento imprescindibile da allegare alla richiesta renderà nulla l’istanza e di conseguenza non sarà rilasciata alcuna attestazione.
OBBLIGHI DOPO IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE:
Una volta ottenuta l’attestazione di inutilizzabilità del veicolo (se il veicolo sarà in possesso dei requisiti per la rottamazione) e non appena il proprietario (o richiedente in caso di eredi) sarà in possesso del certificato di rottamazione/demolizione del veicolo per il quale è stata rilasciata l’attestazione, la copia dello stesso certificato di rottamazione/demolizione dovrà essere obbligatoriamente inviata alla posta elettronica Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it indirizzata all’Ufficio Polizia Urbana.